Il Decreto Sostegni (Dl 41 del 22 marzo 202 1articolo 12, commi 1 e 2) ha previsto tre quote del Reddito di emergenza (REM), a copertura dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Scopo della norma è sostenere economicamente i nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.
Il sussidio, da richiedersi entro il 31 maggio 2021 (scadenza prorogata dal Ministero del Lavoro), è esteso – novità rispetto alle edizioni precedenti del REM- anche a coloro che hanno terminato la disoccupazione NASPI e DIS-COLL, che hanno cioè terminato di ricevere le prestazioni nel periodo 1° luglio 2020 – 28 febbraio 2021.
Al fine di chiarire gli aspetti operativi per l’applicazione del REM, l’INPS è intervenuta con la circolare numero 61 del 14 aprile 2021.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Reddito di emergenza marzo, aprile e maggio 2021: requisiti necessari
Il Reddito di emergenza spetta ai nuclei familiari in possesso, nel momento in cui inoltrano la domanda, di una serie di requisiti di residenza ed economici.
Requisito di residenza
Il soggetto richiedente il REM dev’essere regolarmente residente in Italia. Non è richiesto, a differenza del Reddito di cittadinanza, un periodo minimo di permanenza sul territorio nazionale.
Requisiti economici
Rispetto ai requisiti di residenza (da realizzarsi in capo al solo soggetto richiedente) i paletti di tipo economico si riferiscono all’intero nucleo familiare.
In particolare il sussidio spetta a chi possiede:
- Un valore del reddito familiare, a febbraio 2021, inferiore all’ammontare del REM (il risultato si ottiene moltiplicando euro 400,00 per il valore dell’apposita scala di equivalenza);
- Patrimonio mobiliare familiare (al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro;
- ISEE (attestato dalla Dichiarazione sostitutiva unica – DSU valida al momento di presentazione della domanda) inferiore a 15 mila euro.
Con riferimento al reddito familiare è opportuno precisare che la soglia è incrementata, a fronte di un canone di locazione dichiarato in DSU, pari ad un dodicesimo dell’importo annuo del canone stesso.
Da ultimo, la soglia del patrimonio mobiliare è elevata in misura pari a 5.000 euro per ogni familiare successivo al primo, sino ad un massimo di 20.000 euro. Previsto un ulteriore incremento di 5 mila euro per ciascun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Rapporto con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il Reddito di emergenza non è compatibile con:
- Altre indennità straordinarie COVID-19 previste dal Decreto “Sostegni”;
- La presenza, nel nucleo familiare, di soggetti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, escluso l’assegno ordinario di invalidità;
- Uno o più familiari che, alla presentazione della richiesta di REM, siano titolari di rapporti di lavoro dipendente da cui derivi una retribuzione lorda complessiva, superiore alla soglia del reddito familiare;
- La percezione, all’atto della presentazione dell’istanza, del Reddito o Pensione di cittadinanza.
Con riferimento alle indennità COVID-19, il REM spetta esclusivamente nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo abbia già usufruito delle prestazioni di cui all’articolo 10 del “Sostegni”. In particolare il sussidio una tantum garantito a talune categorie lavorative, le quali hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica.
Si citano ad esempio i lavoratori dipendenti stagionali (o in somministrazione) impiegati in realtà del turismo e stabilimenti termali, oltre a lavoratori dello spettacolo o a domicilio.
Reddito di emergenza, a chi spetta: nuovi beneficiari ex NASPI e DIS-COLL
Il Reddito di emergenza è altresì esteso ai beneficiari delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, i quali hanno terminato di ricevere le prestazioni nel periodo 1° luglio 2020 – 28 febbraio 2021.
Sul punto la circolare INPS precisa che, per avere diritto al REM, i sussidi di disoccupazione devono essere interamente goduti e terminati nell’intervallo temporale citato.
Non rientrano tra i beneficiari coloro che:
- sono decaduti dal diritto alla prestazione prima della scadenza della stessa;
- hanno chiesto e ottenuto l’anticipo del sussidio in un’unica soluzione per avviare un’attività di impresa o lavoro autonomo.
Per avere diritto al REM è altresì necessario:
- essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda (requisito riservato al componente il nucleo beneficiario della NASPI / DIS-COLL);
- in aggiunta, possedere una DSU in corso di validità, al momento di presentare la domanda, con un indicatore ISEE non superiore a 30 mila euro.
Anche nei confronti degli ex percettori della disoccupazione sono previsti requisiti di compatibilità del REM con:
- indennità COVID-19;
- prestazioni pensionistiche;
- rapporto di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa;
- reddito e Pensione di cittadinanza.
Domanda di Reddito di Emergenza 2021
Le istanze per accedere al REM devono essere inviate entro il prossimo 31 maggio, attraverso uno dei seguenti canali:
- Online, sul portale inps.it per coloro che sono in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
- In alternativa, avvalendosi dei servizi garantiti dagli enti di patronato.
La domanda di ReM si deve presentare da uno dei familiari in nome e per conto di tutto il nucleo.
Leggi anche: Come fare domanda di Reddito di Emergenza 2021 all’INPS
Esito dell’istruttoria di ReM: quando arriva
L’esito dell’istruttoria (positivo o negativo) è comunicato dall’INPS a mezzo SMS e / o e-mail, indicati in sede di trasmissione della domanda.
Una volta inoltrata ed accolta la domanda, il Reddito è erogato per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, con le modalità di pagamento riportate nell’istanza, in alternativa:
- bonifico bancario o postale;
- accredito su Libretto postale;
- bonifico domiciliato.
Calcolo ReM: quanto spetta
L’ammontare del REM è ottenuto moltiplicando il valore – base di euro 400,00 per il corrispondente parametro dell’apposita scala di equivalenza.
Quest’ultima ha valore 1 per il primo componente il nucleo familiare, incrementata di:
- 4 per ogni familiare aggiuntivo di età maggiore di 18 anni;
- 2 se il familiare è minorenne.
La soglia massima è pari a 2, elevata a 2.1 se nel nucleo sono presenti soggetti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
Ipotizziamo nella tabella seguente gli importi REM in base alla composizione del nucleo familiare:
Composizione del nucleo |
Scala di equivalenza |
Importo mensile REM |
Un adulto | 1 | 400,00 |
Un adulto ed un minorenne | 1.2 | 480,00 |
Due adulti | 1.4 | 560,00 |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640,00 |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720,00 |
Tre adulti e due minorenni | 2.0 (2.2 teorico applicata soglia massima) | 800,00 |
Tre adulti e due minorenni di cui uno disabile grave | 2.1 (2.2 teorico applicata soglia massima) | 840,00 |
Discorso diverso per chi percepisce il REM in qualità di ex percettore di NASPI / DIS-COLL. In questi casi il sussidio è riconosciuto in misura fissa mensile pari a 400,00 euro.