Reddito di Cittadinanza 2022, ultime novità su patto per il lavoro, importi e controlli. La Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) è in vigore dallo scorso 1° gennaio, oltre a rifinanziare il Reddito e la Pensione di Cittadinanza contiene numerose modifiche alla misura.
Queste modifiche sono volte soprattutto a favorire l’inserimento occupazionale dei soggetti beneficiari di RdC e contrastare i fenomeni di utilizzo fraudolento del sussidio da parte di persone prive dei requisiti di spettanza.
Ecco le ultime novità in dettaglio.
Reddito di Cittadinanza 2022: ultime novità su patto per il lavoro, importi e controlli
Si rafforza l’attività di controllo dell’INPS ed il coordinamento con Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ministero del Lavoro e degli Esteri, con l’obiettivo di verificare i requisiti patrimoniali dichiarati dai percipienti il Reddito in sede di domanda.
Sono altresì previste misure dirette a favorire l’occupazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza grazie al coinvolgimento delle Agenzie per il Lavoro e la semplificazione della procedura di accesso, da parte delle imprese, allo sgravio contributivo per chi assume i soggetti destinatari del sussidio.
Si potenziano inoltre i controlli sul rispetto degli obblighi in capo a coloro che sottoscrivono i Patti per il lavoro e l’inclusione sociale. Importante poi l’impegno dei Comuni ad impiegare almeno un terzo dei beneficiari residenti in progetti utili alla collettività.
Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, ricordiamolo, sono stati introdotti con Decreto Legge 28 gennaio 2019 numero 4 (convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26) quale misura economica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.
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Patto per il lavoro e l’inclusione sociale
In tema di Patti per il lavoro e l’inclusione sociale, finalizzati a favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo dei beneficiari RdC ovvero il loro impegno in progetti al servizio della comunità, la Legge di Bilancio prevede (articolo 1 comma 74 lettera c punto 1) che la richiesta di sussidio resa dall’interessato all’INPS per sé e per tutti gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare (soggetti agli obblighi previsti dai Patti) equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La domanda di RdC priva della suddetta dichiarazione è improcedibile.
Patto per il lavoro
Tra gli obblighi previsti da coloro che sottoscrivono il Patto per il lavoro figura la ricerca attiva del lavoro. In tal senso la Manovra prevede (articolo 1 comma 74 lettera c punto 3) che
“la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l’impiego in presenza”
e con frequenza almeno mensile.
L’assenza ingiustificata all’incontro comporta la decadenza dal Reddito.
Incorre nella perdita del sussidio anche chi non accetta almeno due offerte di lavoro congrue. Limite abbassato (articolo 1 comma 74 lettera c punto 3) rispetto alle precedenti tre.
Sempre in tema di congruità delle offerte, la Legge numero 234 dispone che si definiscano come tali:
- In caso di prima offerta, quella collocata entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario ovvero raggiungibile in non più di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
- In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o part-time (con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 150/2015), quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici (tanto per la prima quanto per la seconda offerta di lavoro).
Resta ferma, in quanto non toccata dalle modifiche della Manovra, la definizione di “offerta congrua”, in caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, ovunque collocata nel territorio italiano.
Patto per l’inclusione sociale
In parallelo rispetto a quanto descritto nel paragrafo precedente, anche in tema di Patto per l’inclusione sociale la Legge numero 234 (articolo 1 comma 74 lettera c punto 4) si impone la “frequenza almeno mensile in presenza presso i centri di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato”.
La mancata presentazione agli incontri, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal sussidio.
Si prevede altresì (articolo 1 comma 74 lettera c punto 6) l’obbligo in capo ai Comuni di impiegare almeno un terzo dei percettori RdC residenti in progetti utili alla collettività, da svolgersi a titolo gratuito.
Le prestazioni in parola non saranno pertanto assimilabili a lavoro subordinato o parasubordinato e non comporteranno altresì l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione.
Novità sull’importo da percepire: il décalage
A norma dell’articolo 1 comma 76 della Legge di Bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’ammontare del Reddito di Cittadinanza è ridotto in misura pari a 5 euro mensili “a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiuta un’offerta di lavoro congrua”.
Tale riduzione non opera per i nuclei familiari:
- Composti esclusivamente da soggetti che non sono interessati dagli obblighi previsti dal Patto per il lavoro;
- Con almeno un soggetto minore di tre anni ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini ISEE.
L’applicazione della misura in parola avviene nel caso in cui il beneficio economico mensile (articolo 1 comma 78) non sia inferiore a 300 euro, valore moltiplicato per l’apposita scala di equivalenza prevista dall’articolo 2 comma del Decreto Legge numero 4/2019 in ragione della consistenza del nucleo familiare.
Il décalage è peraltro sospeso (articolo 1 comma 79) dal mese successivo quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato un’attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.
Favorire l’inserimento lavorativo: sgravio contributivo per le assunzioni
Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari del Reddito, la Legge numero 234 (articolo 1 comma 74 lettera g punto 1) semplifica la modalità di accesso allo sgravio contributivo INPS per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o a termine (full-time o part-time), nonché con contratto di apprendistato, chi riceve il sussidio.
Nello specifico si elimina la necessità, per l’azienda, di comunicare sulla piattaforma digitale ANPAL la disponibilità di posti vacanti e, su questi, effettuare assunzione di soggetti destinatari del RdC a tempo pieno e indeterminato ovvero con contratto di apprendistato.
Il successivo punto 2 della lettera g riconosce alle Agenzie per il lavoro, iscritte all’apposito albo informatico, la possibilità di offrire servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro per i beneficiari del Reddito.
Per ogni soggetto assunto a seguito della mediazione operata dalle Agenzie, alle stesse è riconosciuto il 20% dell’incentivo (sopra descritto) destinato al datore di lavoro che assume. La percentuale per l’intermediario è decurtata dalla quota di sgravio spettante all’azienda.
Aumento dei controlli sui beneficiari
La Manovra 2022 prevede un rafforzamento dell’attività di controllo al fine di contrastare i fenomeni di titolarità ed utilizzo fraudolenti del Reddito di Cittadinanza.
In particolare:
- Con riferimento ai requisiti patrimoniali (articolo 1 comma 74 lettera a) e ai beni detenuti all’estero si prevede (a carico dell’INPS) la definizione annuale di un piano di verifica definito in collaborazione con il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate oltre al supporto di Guardia di Finanza e Ministero degli Esteri;
- Il controllo dell’INPS (articolo 1 comma 74 lettera d punto 4) su dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e cittadinanza, dichiarati dai beneficiari in sede di domanda RdC, in base alle informazioni presenti nelle banche dati dell’Istituto;
- La comunicazione da parte dell’INPS ai Comuni circa le posizioni meritevoli di accertamenti in merito ai requisiti anagrafici dichiarati in sede di invio della richiesta di Reddito (articolo 1 comma 74 lettera d punto 4).
Con riferimento all’ultimo punto, si prevede che l’esito delle verifiche sia trasmesso all’INPS nei centoventi giorni successivi la segnalazione dell’Istituto. Nel corso di tale periodo il pagamento delle somme è sospeso.
Qualora i Comuni non rispondano, nel termine di centoventi giorni, alla richiesta INPS, è comunque disposta l’erogazione del sussidio. In tal senso (articolo 1 comma 74 lettera d punto 4) il
“responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall’eventuale corresponsione delle somme non dovute”.