Come è noto, da alcuni giorni il decreto Aiuti è stato convertito in legge, con integrazioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio. Infatti il Senato ha approvato in via definitiva il testo lo scorso 14 luglio, rendendo ufficiali le novità disposte in fase di conversione, nonostante ciò abbia causato la crisi di Governo.
L’articolato testo reca molti aggiornamenti per le famiglie, i lavoratori e le imprese, in considerazione della delicata situazione socio-economica interna e delle varie incognite per il futuro. Finalità della legge pubblicata in GU è soprattutto quella di introdurre nuovi bonus, agevolazioni ed aiuti a sostenere la più ampia pluralità di persone, colpite dal boom dell’inflazione e dall’aumento generalizzato dei costi (carburanti, bollette, beni di prima necessità).
A titolo meramente esemplificativo, ricordiamo che tra le novità principali abbiamo vari aiuti per i lavoratori, il potenziamento di alcuni tax credit, nuove regole per i bonus edilizi e la cessione del credito con il Superbonus. Di seguito intendiamo vedere da vicino una di queste novità nel decreto Aiuti convertito in legge, e ci riferiamo a quella che è stata definita da più parti la ‘stretta’ sul reddito di cittadinanza.
Che cosa è cambiato per il sussidio ad integrazione dei redditi familiari contro la povertà e la disoccupazione? Scopriamolo nel corso di questo articolo.
Reddito di cittadinanza 2022: la novità di cui all’art. 34 bis del decreto Aiuti convertito in legge
Una importante innovazione nel meccanismo del reddito di cittadinanza è contenuta nell’art. 34 bis del decreto Aiuti convertito in legge. Nato come strumento di integrazione del reddito non fine a se stesso, ma come mezzo di supporto economico durante la fase di ricerca attiva del lavoro, il reddito di cittadinanza ha mostrato nel tempo alcuni ‘punti deboli’. Infatti è emersa una certa farraginosità delle norme sul suo funzionamento, specialmente per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fase di ricerca di una nuova occupazione.
Ebbene, proprio per contribuire a superare questo problema, nel citato art. 34 bis si dispone che:
- i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue in modo diretto ai beneficiari del reddito di cittadinanza,
- salvo renderne nota l’eventuale mancata accettazione al centro per l’impiego competente ai fini della decadenza del sussidio.
Sicuramente è una novità che potrà rendere più fluido il meccanismo del reddito di cittadinanza che, lo ribadiamo, non si fonda soltanto sull’erogazione di denaro, bensì prevede anche la partecipazione del beneficiario ad un percorso di inserimento lavorativo.
Decadenza del reddito di cittadinanza e offerte dei datori di lavoro privati
Non dobbiamo dimenticare inoltre che, secondo le regole in tema di fruizione del beneficio, in ipotesi di mancata accettazione di almeno una di due offerte congrue presentate, oppure della prima proposta trascorsi 18 mesi dalla percezione della mensilità, il beneficio viene meno.
In ragione delle novità di cui alla conversione in legge del decreto Aiuti, ecco perché possiamo affermare che le offerte dei datori di lavoro privati varranno come quelle avanzate attraverso i centri per l’impiego. In buona sostanza, sia le offerte pubbliche che quelle provenienti direttamente da aziende e datori di lavoro privati faranno numero nel conteggio delle proposte effettuate nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza. Al terzo no, lo stop al diritto al beneficio.
Detta novità relativa alle offerte dei datori di lavoro privati ha il chiaro obiettivo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e intende contribuire a contrastare tutti i vari casi di chi incassa il reddito di cittadinanza, pur non mostrandosi sufficientemente ‘attivo’ nella ricerca di un nuovo lavoro.
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Quali sono i criteri di congruità delle offerte
Ovviamente anche le offerte dei privati dovranno rispettare i cd. criteri di congruità, che fanno riferimento a fattori come ad esempio: la compatibilità tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; la durata della fruizione del reddito di cittadinanza; la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di spostamento con i mezzi di trasporto pubblico.
In estrema sintesi, offerta congrua è quella che rispecchia sia le competenze sia le esperienze pregresse del beneficiario del reddito di cittadinanza, e di cui si trova traccia nel Patto per il Lavoro.
Ricordiamo infine che quanto contenuto del decreto convertito in legge rappresenta una integrazione delle norme in tema di reddito di cittadinanza, ma da solo non basta per vedere attuata la novità di cui sopra. Infatti nelle prossime settimane attendiamo dal Ministero del Lavoro un decreto ad hoc, recante le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta.
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