Tra le operazioni a disposizione di un cliente di banca figura naturalmente la possibilità di prelevare denaro contante dal proprio conto corrente direttamente allo sportello o presso gli ATM ovvero i bancomat.
Il prelievo bancomat o a sportello di contante dal conto corrente è un’operazione assolutamente lecita e non comporta alcuna responsabilità a livello civile o penale, né tantomeno può portare ad indagini o denunce da parte degli organi giudiziari o di polizia. Tuttavia, dal momento che il contante è un mezzo di pagamento non tracciabile, a differenza di bancomat, carte di credito e gli assegni, lo stesso è notoriamente associato alla diffusione dell’economia sommersa o addirittura ad attività criminali, condotte ad esempio da organizzazioni mafiose o terroristiche, nonché al riciclaggio di denaro. Per questo motivo esistono particolari limiti al prelievo di denaro, imposti dalle banche e dalla stessa normativa in materia di antiriciclaggio.
Se da una parte le banche inseriscono una serie di tetti ai prelievi (giornalieri o mensili) nei contratti di apertura dei conti correnti, l’attività di contrasto al riciclaggio prevede l’obbligo, in capo agli istituti stessi, di segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) le operazioni sospette o che comunque eccedono determinati limiti mensili.
Analizziamo quindi in dettaglio quali sono i limiti al prelievo di contanti e cosa succede se ottengo allo sportello una somma di 5 – 10 mila euro?
Prelievo contante: i limiti imposti dalla banca
Partiamo dal presupposto che non bisogna confondere il limite di pagamento con contanti con il limite dei prelevamenti di contante dagli istituti bancari. Per quanto riguarda il limite all’uso dei contanti la recente normativa prevede che dal 1° gennaio 2023 la soglia è innalzata a 5.000 euro. Pertanto per acquistare un bene o un servizio non è possibile effettuare pagamenti in contanti sopra la soglia di 4.999,99 euro, anche per operazioni di pagamento frazionate. Su questo argomento leggi la nostra guida completa e aggiornata da qui.
Limite prelievo contanti
Per quanto attiene invece al prelevamento di contanti (prelievo massimo bancomat o presso lo sportello) nelle condizioni contrattuali che disciplinano l’apertura di un conto corrente sono di norma inseriti una serie di limiti di importo al prelievo di contanti:
- Limiti giornalieri e mensili per i prelievi bancomat presso sportelli della stessa banca o di banche del medesimo gruppo;
- Limiti giornalieri e mensili per i prelievi bancomat presso sportelli di altre banche in Italia;
- Limiti giornalieri e mensili per i prelievi presso sportelli della stessa o di altre banche in paesi dell’Unione Europea o extra-UE.
Analoghi limiti possono essere imposti per il prelievo di contanti con carte di credito emesse dall’istituto presso cui il soggetto ha aperto il conto corrente.
Come intuibile, una volta raggiunto il tetto giornaliero – mensile di prelievo bancomat, il correntista, pur inserendo correttamente il codice PIN segreto, non potrà prelevare ulteriori somme, in quanto operazione contraria alle condizioni contrattuali.
Cos’è e quando avviene la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria
Oltre al limite di prelievo bancomat imposto dalla Banca bisogna considerare che le norme per l’antiriciclaggio impongono una serie di adempimenti in capo agli Istituti proprio in merito ad alcune operazioni sospette, fra cui appunto il prelievo in contanti. E’ chiaro infatti che se in un giorno o in un breve lasso di tempo si prelevano grosse quantità di contante queste dovrebbero essere giustificabili in caso di controlli.
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d’Italia dal Decreto legislativo del 21 novembre 2007 numero 231, nel rispetto di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU) dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nell’ambito del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, UIF è incaricata di “acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori” (portale “uif.bancaditalia.it – Chi siamo”).
Ricevute le informazioni, l’Unità le analizza e valuta se segnalarle agli organi investigativi e all’autorità giudiziaria, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.
Comunicazione all’UIF su operazioni in contante
L’articolo 47 del D.Lgs. numero 231/2007 prevede in capo a:
- Banche;
- Istituti di moneta elettronica (IMEL);
- Istituti di pagamento (IP);
- Succursali insediate in Italia di intermediari di cui ai punti precedenti, aventi sede legale ed amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- Banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia;
- Poste Italiane S.p.A.;
L’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I dettagli sul meccanismo di segnalazione sono stati definiti dall’Unità di Informazione con Provvedimento del 28 marzo 2019.
Nel documento si afferma (articolo 3) che i soggetti obbligati inviano all’UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
A quanto citato si aggiungono le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore. Le operazioni “effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato” (articolo 3, comma 2).
Da notare che per l’individuazione delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e / o esecutore.
I dati devono essere trasmessi all’UIF in via telematica in formato XML, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo quello di riferimento.
Quali sono le operazioni sospette e in cosa consistono
Un ulteriore rischio relativo al prelievo di contanti è quello della segnalazione all’UIF per operazioni sospette.
L’articolo 35 del citato D.Lgs numero 231/2007 impone ai “soggetti obbligati”, prima di compiere l’operazione, di inviare senza ritardo alla UIF
“una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
La segnalazione avviene in forma esclusivamente telematica, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia.
Il sospetto deriva dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita.
Il prelievo bancomat è un elemento di sospetto?
Nello specifico costituisce un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia per l’uso del contante di cui all’articolo 49 del medesimo decreto e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.
Cos’è quando avviene il blocco dell’operazione?
In presenza di elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l’operazione “fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta” (articolo 49, comma 2).
Come funziona l’analisi UIF
La UIF una volta ricevuta la segnalazione ne effettua l’analisi finanziaria, avvalendosi di:
- Risultati delle analisi e degli studi compiuti;
- Risultanze della propria attività ispettiva;
- Informazioni contenute in archivi propri o comunicate ad altri organi e Autorità.
I risultati degli studi effettuati vengono messi a disposizione di:
- Forze di polizia;
- Autorità di vigilanza di settore;
- Ministero dell’economia e delle finanze;
- Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Ministero della giustizia;
- Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Da ultimo l’Unità comunica al segnalante gli esiti delle segnalazioni, mediante un flusso di ritorno inviato, con cadenza periodica, a mezzo PEC.
Cos’è e come funziona la sospensione delle operazioni?
L’articolo 6, comma 4, lettera c) riconosce all’Unità di Informazione Finanziaria il potere di sospendere, per un massimo di 5 giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell’autorità giudiziaria, ovvero su richiesta di un’altra Financial Intelligence Unit.
L’UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all’autorità che ne ha fatto richiesta.
Come precisa l’Unità sul suo portale, la procedura di sospensione “nella maggior parte dei casi, prende avvio con la comunicazione in via d’urgenza, da parte di un soggetto obbligato, di un’operazione sospetta richiesta dal cliente ma non ancora eseguita, che viene sottoposta alla UIF affinché valuti l’opportunità di disporne la sospensione”.
Nell’ambito della propria attività istruttoria la UIF prende contatto con gli organi investigativi allo scopo di verificare che, come previsto dalla legge, l’eventuale sospensione non pregiudichi il corso delle indagini.
La verifica è anche volta ad acquisire elementi in merito all’eventuale successiva adozione di misure cautelari giudiziarie e a fornire informazioni utili per la migliore efficacia delle stesse.