Buone notizie per i pensionati, in fase di conversione in legge del DL 115/2022 (decreto Aiuti-bis), la soglia fino alla quale non è ammesso il pignoramento della pensione sale da 700 euro a 1.000 euro. Si tratta di un’importante novità, forse in parte anche dovuta dallo Stato, ma sicuramente accettata con i favori dai milioni di pensionati italiani. Infatti, il caro prezzi degli ultimi mesi ha messo a dura prova le tasche degli italiani che devono scegliere tra quale bolletta o altra spesa pagare e quale no. Non c’è altra scelta per cercare quantomeno di arrivare a fine mese.
Aggiornamento: l’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, recepisce le novità introdotte dal decreto Aiuti-bis e comunica che, a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.
Ecco nello specifico cosa cambia per i pensionati con il decreto Aiuti-bis.
Pignoramento della pensione: le regole prima del Decreto Aiuti-bis
Attualmente, in base a quelle che sono le previsioni di cui al codice di procedura civile, vedi art. 545, comma 7:
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Dunque, considerando l’attuale importo dell’assegno sociale pari a 468,11 euro, c’è il divieto di pignoramento per le pensioni fino a circa 702 euro.
Attenzione, il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre nella disponibile del debitore (norma speciale pignoramento da cartella esattoriale o altri avviso di riscossione).
In merito, la norma di carattere generale, comma 8, art. 545, c.p.c, prevede che se la pensione è accreditata sul conto, può essere pignorata, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
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Limite pignoramento pensione: cosa cambia con il decreto Aiuti-bis?
Come detto in premessa, a decorrere dal 22 settembre 2022, con la legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), la soglia fino alla quale non è ammesso il pignoramento della pensione è stata rivista al rialzo: si passa da 700 a 1.000 euro.
In particolare la misura prevede che le pensioni non potranno essere pignorate:
- per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale,
- con un minimo di 1.000,00 euro.
In particolare la novella normativa eleva la soglia di impignorabilità della pensione: per cui le somme da chiunque dovute
- a titolo di pensione,
- di indennità che tengono luogo di pensione
- o di altri assegni di quiescenza,
non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Il nuovo limite di impignorabilità pensione ha efficacia, come detto sopra, a decorrere dal 22 settembre 2022, ovvero dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Cos’è e come funziona il pignoramento della pensione
Ma cos’è il pignoramento della pensione? Si tratta di una procedura che può essere avviata nel caso in cui un creditore non riceva il pagamento delle somme dovute e avanzi una esecuzione forzata di pignoramento presso terzi nei confronti del debitore titolare di pensione.
Pignoramento presso terzi
Tra gli elementi pignorabili, infatti, la legge ammette anche la pensione. Tuttavia, sono presenti delle tutele a favore di tali soggetti debitori, essendo la pensione un reddito utilizzato in funzione del loro mantenimento. Vale a dire che, pur essendo ammessa la possibilità di pignorare la pensione nel caso di mancato pagamento di un debito, tale pignoramento non potrà riguardare tutta la somma percepita mensilmente dal pensionato.
In particolare, la pensione non potrà essere pignorata per un ammontare corrispondente alla misura massima riconosciuta mensilmente per l’assegno sociale e aumentato della metà. Si tratta, del cosiddetto “minimo vitale impignorabile” che garantisce al pensionato una esistenza dignitosa e decoroso. In merito, vi è un limite pari ad un quinto degli importi percepiti a pensione.
Limiti e minimo vitale impignorabile
L’Inps definisce annualmente i nuovi importi per l’assegno sociale e su tale somma, si calcola il minimo vitale citato in precedenza e definito l’importo massimo del quinto che potrà essere pignorato nel caso di mancato pagamento di un debito.
Se la pensione è accredita su un conto corrente, invece, sarà possibile eseguire anche in questo caso il pignoramento. E’ prevista però la possibilità di pignoramento per un importo che ecceda il triplo dell’assegno sociale. Tuttavia, tale azione non potrà essere eseguita sull’ultimo pagamento accreditato sul conto corrente.
Vi sono poi dei limiti normativi al pignoramento presso terzi della pensione. Ad esempio l’orientamento giurisprudenziale vuole che la pensione di inabilità è pignorabile purché non si scenda oltre il minimo vitale. Invece non si può pignorare la pensione di invalidità totale e nemmeno l’indennità di accompagnamento. E’ comunque nella norma valutare pensione per pensione per stabilire se questa è pignorabile o meno.
Come funziona il pignoramento
Il pignoramento della pensione nella misura non superiore ad un quinto, può avvenire in diverse modalità:
- Tramite azione diretta dell’Inps che interviene prima che l’importo sia pagato al pensionato. E’ da considerare il rispetto del citato limite di 1/5 anche in relazione alle nuove somme sugli assegni sociali erogate.
- Con azione sul conto corrente dopo l’accredito della pensione. Quest’ultima, non può mai essere pignorata per intero, ma deve sempre dare la possibilità al pensionato di poter accedere ad un “minimo vitale”.
Pignoramento pensione Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia)
Anche Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia può rifarsi sulla pensione. E’ il caso, di debiti iscritti a ruolo e non pagati dal pensionato dopo diverse notifiche e intimazioni al pagamento. L’Agenzia in questo caso, mette in atto una esecuzione forzata rispetto agli importi percepiti a titolo di pensione o di altre indennità sul rapporto di lavoro come il TFR.
Il pignoramento della pensione da parte dell’Agenzia delle Entrate, non potrà nemmeno in questo caso riguardare l’intera cifra percepita dal pensionato. Nello specifico, si dovrà rispettare un minimo vitale impignorabile.
Pignoramento del conto corrente del pensionato
Diverso è il discorso se il pignoramento della pensione avviene sul conto corrente del pensionato (e quindi non presso l’INPS).
In questo caso bisogna distinguere tra due ipotesi:
- se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento il minimo vitale impignorabile sarà pari a tre volte l’assegno sociale come per lo stipendio;
- qualora invece, l’accredito avviene dopo il pignoramento, il minimo vitale impignorabile è pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.
Tutte le pensioni sono pignorabili?
Oltre ai limiti suddetti bisogna precisare che vi sono dei trattamenti, erogati dall’INPS, sui quali la legge vieta qualsiasi azione esecutiva e precisamente i trattamenti assistenziali. Questi, diversamente dalle prestazioni previdenziali, sono giustificate da particolari presupposti legati allo stato di salute del soggetto beneficiario.
In base a tale principio, sono assolutamente impignorabili la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento, la pensione per i ciechi totali e quella per i sordi.
Tali prestazioni infatti, come confermato anche da una recente sentenza del Tribunale di Padova, hanno la finalità di garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia” [1].
- Tribunale di Padova, Ordinanza del 14.01.2016
TRIBUNALE DI PADOVA Ordinanza 14 gennaio 2016 (76,3 KiB, 1.969 hits)