Bonus Partite IVA 2022: ecco un elenco non esaustivo di aiuti e, bonus e agevolazioni per lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. Il COVID prima e la guerra russo – ucraina poi hanno messo in crisi il tessuto economico – produttivo italiano, rappresentato da numerose partite IVA e piccole – medie imprese toccate da un lato dalle misure di prevenzione e contenimento della pandemia e, dall’altro, dall’aumento dei costi delle materie prime ed in particolare delle utenze di luce e gas.
L’esecutivo Draghi ha risposto alle difficoltà con una serie di provvedimenti, finalizzati soprattutto a riconoscere nel 2022 una serie di contributi a fondo perduto, misure fiscali e crediti d’imposta, raccolti nei Decreti Legge cosiddetti “Sostegni-ter” ed “Ucraina”. A quanto detto si aggiungono poi “vecchie conoscenze” come ad esempio l’indennità ISCRO.
Aiuti, agevolazioni e bonus Partite IVA 2022
Analizziamo in dettaglio i bonus e gli aiuti previsti per il 2022 in favore dei possessori di partita IVA. Se invece sei in cerca di aiuti e bonus per disoccupati leggi qui.
Contributo a fondo perduto attività economiche chiuse
L’articolo 1 comma 1 del Sostegni-ter ha rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” (di cui all’articolo 2 del D.L. 25 maggio 2021 numero 73 convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106).
Il contributo interessa le attività che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del Sostegni-ter) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.
Contributo a fondo perduto commercianti al dettaglio
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza COVID-19, oltre a prevedere specifici strumenti di sostegno per i settori maggiormente danneggiati, l’articolo 2 comma 1 del Sostegni-ter ha istituito un fondo presso il MISE, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
Le realtà in questione, identificate con i codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.82, 47.89 e 47.99 devono possedere i seguenti requisiti:
- Ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro;
- Riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto allo stesso dato del 2019.
L’erogazione dei contributi sarà comunque subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (e successive modificazioni) ovvero “successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”. In caso di applicazione del suddetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Quanto spetta
Previa presentazione di un’istanza in via telematica al MISE (per cui i dettagli ed indicazioni si attende un apposito provvedimento ministeriale) spetterà un contributo pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, determinata come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro;
- 50% per chi nel 2019 ha totalizzato ricavi superiori a 400 mila euro e fino ad un milione di euro;
- 40% per soggetti con ricavi 2019 superiori ad un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Contributo a fondo perduto settore HORECA
In favore del settore Hotellerie – Restaurant – Catering (HORECA) colpito dalla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, il Sostegni-ter stanzia, per l’anno 2022, 40 milioni di euro da utilizzare in contributi a fondo perduto.
Le risorse spetteranno alle realtà che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 ed hanno subìto nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto all’anno 2019.
Per chi si è costituito nel 2020, la riduzione dovrà riguardare, in luogo dei ricavi, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi quello di apertura della partita IVA, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2021.
Contributi a fondo perduto per il settore sport
Per gli operatori del settore sportivo, in particolare:
- Società sportive professionistiche;
- Società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
interessate dalle misure restrittive introdotte con il Decreto Legge n. 221/2021 è previsto un contributo a fondo perduto (ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. Sostegni-ter) finanziato con una dote complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
Le nuove risorse (a valere sul fondo previsto dall’articolo 10 comma 3 del Decreto Legge n. 73/2021) sono destinate al ristoro delle spese:
- Sanitarie di sanificazione e prevenzione;
- Per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19;
nonché ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti.
Bonus energia luce e gas
Fra gli aiuti alle Partite IVA non possiamo non citare i vari bonus energia.
Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica
Il recente D.L. 21 marzo 2022 numero 21 (cosiddetto Decreto “Ucraina”) prevede (articolo 3 comma 1) per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle realtà a forte consumo di energia elettrica, un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.
La misura spetta a patto che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia registrato un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale
Il successivo articolo 4 comma 1 del Decreto “Ucraina” riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un credito d’imposta calcolato in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Rateizzazione delle bollette
Sempre il D.L. n. 21/2022 dispone (articolo 8 comma 1) in favore delle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e gas naturale, la possibilità di chiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022.
La dilazione potrà interessare un massimo di ventiquattro rate mensili.
Bonus internet 2022
Parlando di bollette non si può non citare inoltre il bonus internet 2022 per imprese, partite IVA e PMI. Si tratta di un contributo fino a 2500 euro per aumentare la connettività delle imprese e ridurre ulteriormente il digital divide.
Qui la nostra guida completa.
Altri bonus e aiuti
Di seguito alcuni bonus e aiuti in ordine sparso. Qui trovi invece altre guide su Superbonus Alberghi 80% e Bonus Agenzie di Viaggio Digitali.
Proroga delle scadenze fiscali
Il Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022 numero 4 convertito in Legge 28 marzo 2022 numero 25) prevede in favore dei soggetti “esercenti attività d’impresa, arte o professione”, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, la sospensione dei termini di versamento di:
- Ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e trattenute per addizionali regionali e comunali effettuate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza nel mese di gennaio 2022;
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Gli importi sospesi saranno dovuti, in un’unica soluzione, entro il 16 ottobre 2022.
Indennità ISCRO
Infine, ma non per ultima, vediamo in breve cos’è e come funziona l’indennità ISCRO. Nelle more di una riforma degli ammortizzatori sociali la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 numero 178) ha istituto in via sperimentale (articolo 1 comma 386) l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per il triennio 2021-2023.
La prestazione, erogata dall’INPS, spetta a coloro che, iscritti alla Gestione Separata, esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ed altresì:
- Non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie né titolari di trattamento pensionistico diretto;
- Non sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
- Hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente l’inoltro della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;
- Hanno dichiarato nell’anno precedente la trasmissione dell’istanza, un reddito inferiore a 8.299,76 euro;
- Sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria e risultano altresì titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Quanto spetta
L’indennità, riconosciuta dal primo giorno successivo la presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia Entrate, comunque:
- Non superiore ad euro 815,20 mensili;
- Non inferiore ad euro 254,75 mensili.
Al sussidio, erogato per 6 mensilità e non soggetto alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario, si affianca la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
La domanda di ISCRO può essere presentata una sola volta nell’arco del triennio, entro il 31 ottobre di ciascun anno 2021, 2022 e 2023.