È tempo di controlli ed eventuale chiusura delle partite Iva inattive da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quelle che nel triennio 2016-2018 non risultano in uso dal titolare verranno infatti chiuse d’ufficio. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si prevede anche la chiusura del codice fiscale. È quanto previsto dal provvedimento 1415522 dello scorso 3 dicembre emesso dall’Agenzia delle Entrate in attuazione del Decreto Legge 192/2016.
Saranno dunque destinate a chiudersi le partite Iva di quei soggetti che nelle annualità precedenti non hanno presentato la documentazione fiscale attestante lo svolgimento di un’attività professionale o di impresa.
L’Agenzia delle Entrate per accertare la cessazione dell’attività da parte di un contribuente si basa infatti:
- sull’omessa dichiarazione annuale Iva
- o dichiarazione dei redditi di impresa
- o di lavoro autonomo.
Basterà la presenza di uno di questi elementi per far presumere l’interruzione dell’attività e per dar via alla procedura. Andiamo con ordine e vediamo a chi interessa la norma e come si svolge la procedura.
Partite Iva: chi sono i soggetti inattivi
Uno dei compiti dell’Agenzia delle Entrate è quello di chiudere le partite Iva d’Ufficio; ovvero anche nel caso in cui il soggetto titolare non abbia presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività. Si vogliono chiudere d’ufficio tutte quelle posizioni per le quali il contribuente risulta inattivo.
La procedura di chiusura d’ufficio della partita Iva è stata introdotta con Decreto Legge 193/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) e coinvolge tutte le partite Iva considerate inattive.
In attuazione a tale disposizione l’Agenzia ha emanato il provvedimento del 3 dicembre scorso con il quale vengono fissati criteri e modalità della procedura. Cosa si intende con la dicitura partita inattiva? Con questa espressione si fa riferimento a chi, sulla base dei dati dell’Anagrafe Tributaria, non eserciti più un’attività di impresa, artistica o professionale nel triennio precedente.
L’elemento sul quale si basa l’Agenzia delle Entrate per presumere l’esistenza di una partita Iva non operante è la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Iva.
Il comportamento omissivo del contribuente è dunque determinante tanto che l’Agenzia delle Entrate può inviare comunicazione di chiusura d’ufficio della partita Iva anche se il soggetto, pur essendo ancora in attività non abbia presentato la documentazione necessaria.
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Partite IVA inattive: procedura di chiusura
Ci sono comunque delle garanzie a favore del contribuente. Prima di arrivare alla chiusura definitiva della partita Iva l’Agenzia delle Entrate deve seguire una procedura bene precisa, come descritto nel provvedimento attuativo.
A ciascuno soggetto presumibilmente inattivo per mancata presentazione della documentazione, l’Agenzia invierà, in via preventiva, una comunicazione di avviso di chiusura della partita Iva. La comunicazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
Il soggetto la cui partita Iva dovrebbe estinguersi disporrà di 60 giorni per giustificarsi dinnanzi all’Agenzia delle Entrate, comunicando fatti e circostanze non note al Fisco. Il contribuente che riscontri elementi non considerati o valutati in modo errato potrà fornire i chiarimenti necessari in merito alla propria posizione fiscale.
Anche i soggetti diversi dalle persone fisiche ai quali per inattività potrà essere chiuso il codice fiscale, avranno la facoltà di fornire delle prove in merito all’operatività del soggetto.
A questo punto saranno gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a dover verificare le argomentazioni prodotte e stabilire se sospendere e archiviare la procedura di chiusura o rigettare l’istanza del contribuente con permanenza del suo stato di inattività.
Chiusura Partite IVA inattive: sanzioni
In base a quanto disposto dal Decreto-Legge 193/2016 si eliminano le sanzioni previste dall’articolo 5, comma 6 del D. lgs 471/1997; sanzioni previste per chi, nonostante l’interruzione dell’attività, omette di presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini Iva.
L’articolo 7-quarter del Decreto Legge sopra menzionato, al comma 44 prevede la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive; al comma 45 invece limita la sanzione al caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio e di variazione dell’attività.
Questa interpretazione è stata confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 2017 con la risoluzione n. 7/E del 19/01/2017 nella quale viene abolito il codice tributo a suo tempo introdotto per il pagamento della sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività.