Con un recente messaggio non ancora pubblicato sul sito web ufficiale, l’istituto di previdenza ha fornito utili chiarimenti in merito ai pagamenti in contanti di importo superiore ai 1.000 euro, in quanto – segnala Inps – dalle strutture territoriali sono giunti vari quesiti in merito all’operatività delle regole di cui al DL n. 138 del 2011 e delle modifiche intercorse con DL n. 201 dello stesso anno, rispetto a quanto previsto dal d. lgs. n. 231 del 2007 in tema di limitazioni all’utilizzo del denaro contante e lotta al riciclaggio e alle attività criminose e terroristiche.
Ebbene, dall’Inps viene confermato il limite ai versamenti in contanti nella misura di mille euro delle pensioni e delle altre prestazioni erogate dallo stesso istituto. Vediamo i principali contenuti del messaggio n. 2672 del 22 luglio scorso.
Pagamenti Inps in contanti: quali regole seguire
L’art. 49 del d. lgs. n. 231/2007 aveva vietato in generale:
il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Questo ammontare, si precisa nel messaggio Inps n. 2672, è stato modificato prima con il decreto fiscale n. 124 del 2019 (art. 18) e successivamente con la manovra 2023, ossia con la legge n. 197 del 2022 (art. 1 comma 384 lettera b).
Oggi pertanto è operativo il limite dei 5.000 euro al trasferimento dei contanti e, non a caso, all’art. 49 comma 3-bis del decreto n. 231 del 2007 troviamo espressamente indicato che, proprio in virtù della legge di Bilancio 2023:
A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 e’ riferito alla cifra di 5.000 euro.
Al contempo lo stesso art. 49 del decreto del 2007, al comma 15, fa però salve le specifiche regole relative ai versamenti disposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Ed è questo è il punto che qui interessa.
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Il doppio limite al trasferimento dei contanti
L’art. 2, comma 4-ter, lettera c), del DL n. 138 del 2011 sancisce che stipendi, pensioni e compensi al di sopra dei mille euro – comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti – devono essere versati con mezzi di pagamento bancari o postali (comprese le carte di pagamento prepagate). Si tratta di un obbligo confermato in seguito dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e tuttora in vigore.
In sostanza, il quadro è duplice e l’Inps nel messaggio n. 2672 ha voluto chiarire una volte per tutte che:
- l’art. 49 del decreto n. 231 del 2007, così come modificato dall’art. 1 comma 384 della legge di Bilancio 2023 – limite ai contanti pari a 5mila euro – si applica alla generalità dei soggetti (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private);
- l’art. 2, comma 4-ter, del DL n. 138 del 2011 – limite ai contanti pari a 1000 euro – si applica specificamente alle pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti previdenziali come l’Inps.
L’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione – spiega l’istituto nel recente messaggio – fa riferimento alla definizione di PA di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001. Esso:
menziona espressamente gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, in cui sono inclusi anche gli enti previdenziali e assistenziali.
Pertanto un più rigido limite ai pagamenti in denaro contante, rispetto a quello generale, vale per l’istituto di previdenza, che sarà tenuto a compiere le operazioni di pagamento tramite strumenti elettronici – laddove sia superato questo importo più basso.
Pagamenti INPS in contanti pensioni e prestazioni: come funziona il limite dei 1000 euro
Qualora sia liquidata una pensione e/o prestazione assistenziale in favore di un soggetto già titolare di prestazione con pagamento in contanti, la sede Inps dovrà:
verificare che l’importo netto mensile complessivo a pagare delle due o più prestazioni non superi, a regime, il suddetto limite dei 1.000 euro mensili.
Analoga verifica dovrà essere fatta nell’ipotesi nella quale, a seguito di ricostituzione (ad es. a seguito del riconoscimento di un supplemento), l’importo della prestazione non superi il limite di 1.000 euro mensili netti.
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Se tale limite viene invece superato, l’interessato o l’interessata deve essere contattato/a nel più breve tempo possibile per aprire un rapporto finanziario. Sarà necessario quindi un conto corrente bancario o postale, carta prepagata con IBAN o altro strumento di pagamento elettronico, informando il destinatario della prestazione che, senza le coordinate bancarie, il pagamento sarà trattenuto presso la sede.