Gentile redazione di Lavoro e Diritti, ho letto recentemente una notizia secondo cui, a partire dal 2025, sarà possibile richiedere la NASpI anche dopo aver dato le dimissioni volontarie, grazie a un emendamento inserito nella Legge di Bilancio 2025. È davvero così? Potreste chiarire se ci saranno novità in questo senso? Grazie.
Gentile lettore, grazie per averci scritto. Prima di rispondere alla tua domanda, desideriamo precisare che le risposte che forniamo sul nostro sito hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per situazioni specifiche e approfondimenti sulla tua posizione personale, ti consigliamo di rivolgerti a un legale, a un esperto della materia o ad un ente preposto. Inoltre ricordiamo che la Legge di Bilancio 2025 non è stata ancora approvata in via definitiva, pertanto eventuali modifiche al testo potrebbero intervenire nel corso dell’iter parlamentare. Aggiornamento: la Legge di Bilancio è diventata legge e la norma sui furbetti è stata approvata. Quindi aggiorno questa risposta con le informazioni corrette.
NASpI a seguito di dimissioni volontarie dal 2025, la notizia passata in rete non è corretta
La notizia secondo cui dal 2025 sarà possibile richiedere la NASpI dopo le dimissioni volontarie non è del tutto corretta. La normativa vigente, regolata dal decreto legislativo n. 22/2015, stabilisce che la NASpI è riconosciuta solo in caso di perdita involontaria del lavoro. Questo significa che, salvo casi specifici come le dimissioni per giusta causa o le dimissioni presentate dalle madri lavoratrici nel periodo protetto (entro il primo anno di vita del bambino), non si ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione in seguito alle dimissioni.
Quanto riportato in alcune testate o condiviso sui social deriva da una confusione legata a un emendamento che, in realtà, mira a contrastare i cosiddetti “furbetti della NASpI” e non a estendere la platea di beneficiari. Più nello specifico, nella Legge di Bilancio 2025 sono state proposte misure per rendere più rigorosi i controlli e contrastare eventuali abusi nel sistema di sostegno al reddito, ma non vi è alcuna modifica che permetta di accedere alla NASpI in seguito a dimissioni volontarie ordinarie.
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NASpI e Dimissioni, possibili novità nella Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova regola per contrastare comportamenti elusivi legati all’accesso alla NASpI. L’obiettivo del Governo è eliminare un punto debole del sistema che, fino ad oggi, ha permesso ai lavoratori di ottenere l’indennità di disoccupazione anche dopo aver presentato dimissioni volontarie, sfruttando alcune lacune normative. Fino al 2024 infatti, per determinare il diritto alla NASpI, veniva preso in considerazione esclusivamente l’ultimo rapporto di lavoro.
Questo ha creato un’opportunità di elusione: un lavoratore che si dimetteva da un contratto a tempo indeterminato anche se durato anni poteva, in breve tempo, stipulare un nuovo contratto a termine di durata molto breve (anche di una settimana) con altra azienda, spesso compiacente, e al termine di questo contratto, che si concludeva quindi con una cessazione involontaria, il lavoratore risultava formalmente idoneo a richiedere la NASpI, basandosi sull’ultimo impiego e superando così il vincolo legato alle dimissioni.
La nuova disposizione approvata e valida dal 1° gennaio 2025, stabilisce che:
i lavoratori che hanno lasciato volontariamente il proprio posto di lavoro possono accedere alla NASpI solo se, dopo dimissioni volontarie intervenute negli ultimi 12 mesi, avranno lavorato e accumulato nuovi contributi per almeno 13 settimane, anche presso un nuovo datore di lavoro, a partire dalla data delle dimissioni.
Questo vincolo, applicabile nei 12 mesi successivi alle dimissioni, riguarda anche i contratti a termine. Pertanto in caso di domanda di NASpI, nel caso in cui risultino delle dimissioni nei 12 mesi precedenti, il requisito contributivo delle 13 settimane, non si dovrà più verificare nei 4 anni precedenti, ma a partire dalla data delle ultime dimissioni. N.B. anche durante le nuove 13 settimane di contribuzione non devono essere presenti dimissioni, altrimenti si ricominciano a contare i termini dei 12 mesi sempre dalle ultime dimissioni date.
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Conclusioni
Invitiamo i nostri lettori a fare sempre riferimento a fonti attendibili e aggiornate, per evitare malintesi su questi temi così delicati. Se dovessero esserci novità normative in futuro, saremo i primi a comunicarle ai nostri lettori. Per maggiori informazioni rimandiamo inoltre alla consultazione di professionisti ed enti preposti, quali i patronati e l’INPS.