I soggetti che si trovano in stato di disabilità, per i quali è stata riconosciuta la cosiddetta Legge 104, hanno diritto a una serie di benefici normativi e fiscali in virtù della loro condizione. Benefici, questi, che spettano di riflesso anche ai soggetti che li assistono, che prendono il nome di “caregivers”. Le agevolazioni fiscali sono diverse, fra cui ad esempio quelle per l’acquisto dell’auto:
- la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisito della macchina;
- esenzione dal pagamento del bollo auto;
- esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
- applicazione dell’Iva al 4%, in luogo di quella ordinaria del 22%
La principale agevolazione è proprio quest’ultima, ovvero l’Iva al 4%, anzichè del 22%. Conti alla mano, il disabile può acquistare un auto con uno sconto del 18%. Il beneficio può essere usufruito dal disabile stesso, oppure dal familiare che lo assiste, laddove risulti fiscalmente a carico. Si ricorda, al tal proposito, che è fiscalmente a carico chi non produce un reddito superiore a 2.840,51 euro.
Il predetto limite rappresenta una soglia di particolare importanza, in quanto lo sforamento determina la restituzione delle agevolazioni. A chiarirlo è stato l’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 230 del 12 luglio 2019. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto l’Amministrazione Finanziaria in merito.
Legge 104, acquisto auto IVA agevolata: il quesito
Nel caso in questione, un soggetto ha acquistato un’auto per il figlio disabile dichiarando che lo stesso risultava fiscalmente a carico. La concessionaria automobilistica, pertanto, ha giustamente dato luogo all’Iva agevolata al 4% ai sensi delle disposizioni di cui al n. 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633.
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Inoltre chiede l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Purtroppo, la domanda gli viene rigettata “poiché il figlio non risultava fiscalmente a carico”.
Alla luce di ciò, il beneficiario chiede quali sono le modalità per regolarizzare la differenza dell’IVA dal 4% al 22% erroneamente applicatagli.
Agevolazione fiscale IVA 4% acquisto auto disabili: chi riguarda
La richiamata norma prevede l’applicazione dell’IVA al 4% per l’acquisto di
- autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
I veicoli devono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA) nei confronti dell’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata. Da notare, inoltre, che gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.
Adempimenti per ottenere l’agevolazione
Per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata, il richiedente deve presentare all’auto concessionaria la documentazione attestante il diritto all’agevolazione. Dunque va riprodotta:
- la certificazione relativa alla condizione di disabilità;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Inoltre, entro 30 giorni dalla data della cessione, il cedente è tenuto a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente:
- la data dell’operazione;
- i dati anagrafici;
- la residenza dell’acquirente;
- la targa del veicolo ceduto.
Agevolazione negata se non fiscalmente a carico
Alla luce di quanto affermato, la legge italiana ammette la possibilità di fruire dell’Iva agevolata al 4% esclusivamente se il disabile da assistere risulti fiscalmente a carico, ossia guadagni meno di 2.840,51 euro. Quindi, chi non rispetta tale condizione, se in prima battuta ha usufruito dello sconto Iva, deve restituire quanto non pagato, ossia la differenza tra il 22% e il 4%.
In tali casi, occorre comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente. Sarà cura dell’Ufficio competente, poi, procedere a recuperare la differenza di imposta non versata.
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