Acquistare auto con 104? In materia fiscale le persone colpite da disabilità nonché i familiari che li hanno in carico possono accedere ad una serie di agevolazioni legate all’acquisto di veicoli.
In particolare, le misure di favore spettano a:
- Disabili con handicap psichico o mentale destinatari dell’indennità di accompagnamento;
- Soggetti con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni;
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
- Non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi) o sordi.
Oltre all’esenzione da bollo e imposta di registro, le persone colpite da disabilità, accertata dalle competenti commissioni medico-legali, possono beneficiare di una detrazione IRPEF da far valere in dichiarazione dei redditi calcolata sul costo di acquisto del veicolo. A ciò si aggiunge l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al 4% in luogo di quella ordinaria al 22.
Leggi anche: Iva ridotta auto disabili: il certificato attesta l’handicap grave
Eccezion fatta poi per le regole particolari applicate alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, sono agevolabili i veicoli sia nuovi che usati, senza operare obbligatoriamente un adattamento degli stessi, in ragione della disabilità.
Legge 104, bonus e agevolazioni per acquisto auto disabili: analizziamo la questione in dettaglio.
Acquistare auto con 104: vivenza a carico
Come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, le disposizioni di favore previste in materia di detrazioni IRPEF, IVA, bollo e imposta di registro, sono estese anche al familiare (intestatario del veicolo o in generale che sostiene la spesa), a patto che abbia fiscalmente a carico il soggetto disabile.
Ricordiamo che la vivenza a carico ai fini fiscali è riconosciuto a patto che il portatore di handicap abbia un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Detrazione IRPEF del 19%
Prevista una detrazione del 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, applicabile per un solo veicolo (nuovo o usato) nell’arco di quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto.
Sono inoltre detraibili, oltre alle spese di acquisto, quelle per riparazione del mezzo (sostenute entro quattro anni esclusi:
- Costi di ordinaria manutenzione;
- Costi di esercizio quali premio assicurativo, lubrificanti e carburanti;
- Spese per interventi di adattamento del mezzo alle condizioni fisiche del disabile (come la pedana sollevatrice).
L’agevolazione è applicabile in dichiarazione dei redditi:
- In un’unica soluzione nel periodo d’imposta di acquisto del veicolo;
- In quattro rate annuali di pari importo.
IVA agevolata al 4%
L’applicazione di un’aliquota IVA al 4% in luogo del 22% è riconosciuta per l’acquisto di autovetture, nuove o usate, con cilindrata non superiore a:
- 2000 cc per i motori a benzina o ibridi;
- 2800 cc per i motori diesel o ibridi;
- 150 kW per i motori elettrici.
La percentuale agevolata si estende a:
- Acquisto di optional;
- Adattamento dei veicoli già posseduti dal disabile;
- Cessioni di strumenti ed accessori necessari per l’adattamento.
Per quanto riguarda il soggetto che acquista, questi può essere direttamente il disabile o il familiare che lo ha fiscalmente a carico. Esclusi invece i mezzi intestati a soggetti terzi nonché a società, cooperative, enti pubblici o privati.
Come disposto per la detrazione sopra citata, anche l’IVA ridotta è riconosciuta una sola volta nell’arco del quadriennio. L’agevolazione è naturalmente applicata dal venditore in fattura, attraverso l’indicazione che trattasi di cessione:
- Ai sensi della Legge n. 97/1986 e n. 449/1997;
- In alternativa, in base alla Legge n. 342/2000 o n. 388/2000.
Successivamente il venditore dovrà comunicare all’Agenzia entrate (entro 30 giorni dalla vendita):
- Dati anagrafici e residenza dell’acquirente;
- Targa del veicolo.
Esenzione bollo auto disabili
I veicoli intestati al disabile o al familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare dell’esenzione permanente dal pagamento dell’imposta di bollo, a patto che i mezzi rispettino i limiti di cilindrata e potenza previsti per il riconoscimento dell’IVA al 4%.
La domanda di esenzione dev’essere presentata all’ufficio competente della Regione di residenza, unicamente per il primo anno di fruizione, essendo valida anche per gli anni successivi senza che l’interessato sia costretto a ripresentare l’istanza.
E’ comunque onere dei beneficiari comunicare il venir meno dei requisiti per l’esenzione.
Imposta di registro
Esclusa l’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a fronte del passaggio di proprietà di un veicolo destinato alla guida o al trasporto di disabili (ad esclusione di sordi e non vedenti).
L’esenzione, valevole tanto per l’acquisto di un’auto nuova quanto di una usata, dev’essere richiesta al PRA territorialmente competente.
Esteso il diritto al beneficio anche in caso di veicolo intestato al familiare che ha fiscalmente a carico il soggetto disabile.
Soggetti con capacità motorie ridotte
I disabili in possesso di certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, che attesti ridotte o impedite capacità motorie, sono destinatari di una serie di deroghe o condizioni particolari rispetto a quanto sopra descritto.
In particolare le agevolazioni fiscali sono estese oltre che ad auto e autocaravan anche a:
- Autoveicoli o motoveicoli ad uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
- Motocarrozzette.
Inoltre, l’accesso alle misure di favore in tema di IVA, detrazione fiscale al 19%, imposta di registro e bollo è subordinato all’adattamento del veicolo, risultante dalla carta di circolazione.
In particolare, gli adattamenti al sistema di guida devono coincidere con quelli prescritti dalla Commissione medica che ha rilasciato il certificato di disabilità.
Per quanto concerne gli interventi sulla carrozzeria si citano:
- Pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
- Scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
- Braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
- Sedile scorrevole o girevole;
- Sportello scorrevole.
Rientrano peraltro nella detrazione IRPEF (nel limite massimo di spesa pari a 18.075,99 euro) anche le spese sostenute per riparare gli adattamenti. Tali costi devono tuttavia collocarsi nei quattro anni dall’acquisto del mezzo.
In tema di IVA ridotta al 4% si sottolinea che:
- Sono agevolabili anche gli acquisti di motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
- E’ necessario che il veicolo acquistato venga adattato alla ridotta capacità motoria dei disabile;
- L’aliquota si applica anche alle prestazioni effettuate per adattare i veicoli, oltre che all’acquisto degli accessori e alla riparazione degli adattamenti.