In ottica di semplificazione degli adempimenti burocratici richiesti ai cittadini l’INPS rende disponibile una nuova modalità di presentazione della DSU, documento necessario per ottenere il modello ISEE. Si tratta della DSU precompilata (o anche modello ISEE precompilato) che contiene dati inseriti automaticamente da INPS e Agenzia delle Entrate e altri dati autodichiarati dal soggetto richiedente.
La DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento preliminare per chiedere il rilascio dell’attestazione ISEE da parte dell’Inps. L’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ha invece la funzione di valutare la situazione economica e patrimoniale delle famiglie al fine di stabilirne il diritto ad una serie di prestazioni e sgravi.
La procedura di rilascio dell’ ISEE precompilato avviene unicamente a livello telematico tramite accesso al sito INPS o delega al CAF o patronato, inserimento degli elementi di riscontro e richiesta di precaricare i dati dell’ultima DSU.
ISEE precompilato: cos’è e come funziona
L’ISEE è l’attestazione da parte dell’Inps, della capacità economico-patrimoniale del nucleo familiare, al fine di accedere ad una serie di agevolazioni normative / fiscali o trattamenti previdenziali ed assistenziali. E’ precompilata in quanto contiene al suo interno alcuni dati già compilati dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate tramite le informazioni in loro possesso sia reddituali che patrimoniali.
Per agevolare gli utenti è stata introdotto la DSU precompilata, sulla scorta di altri esempi come la dichiarazione dei redditi. Come per il 730 anche la DSU si caratterizza per avere alcuni dati già compilati dagli enti pubblici, così da agevolare i cittadini nella compilazione del documento.
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Cos’è la DSU precompilata
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata o anche detto ISEE precompilato è quindi un documento che contiene sia dati autodichiarati dall’utente e sia dati precompilati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e da altri enti.
I dati già disponibili nella DSU sono quelli ottenuti dagli archivi:
- INPS;
- Anagrafe tributaria;
- Catasto;
- Informazioni sui saldi e le giacenze medie rese dagli intermediari finanziari.
In sostanza gli elementi precompilati riguardano:
- Redditi e spese comunicati all’Agenzia entrate (sezioni II e III del Quadro FC8);
- Prestazioni erogate dall’INPS (sezione III del Quadro FC8);
- Patrimonio mobiliare detenuto in Italia (Quadro FC2);
- Immobili detenuti in Italia limitatamente ai fabbricati (Quadro FC3);
- Canone di locazione della casa di abitazione (sezioni II del Quadro B).
Tutte le informazioni precompilate possono essere accettate o modificate dall’utente, eccezion fatta per le prestazioni INPS e i redditi comunicati all’Agenzia entrate.
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Quali sono i dati precaricati nell’ISEE precompilato
Esistono poi una serie di dati che, dietro precisa richiesta dell’utente, vengono ripresi dall’ultima DSU presentata:
- Composizione del nucleo familiare (Quadri A e FC1);
- Casa di abitazione (Quadro B prima sezione);
- Assegni periodici per coniuge e figli (Quadro FC5);
- Autoveicoli e beni durevoli (Quadro FC6);
- Disabilità e non autosufficienza (Quadro FC7).
Naturalmente in assenza di dichiarazione precedente l’interessato dovrà inserire tutti i dati richiesti.
È onere dell’utente modificare o integrare i dati precaricati nel caso in cui siano variati o errati.
Al pari della DSU ordinaria anche quella precompilata ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Una volta scaduta la DSU non potrà più essere utilizzata per avere accesso alle prestazioni, ad eccezione di quelle già richieste.
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Come si accede all’ISEE precompilato
Per presentare la DSU precompilata è necessario accedere al sito web INPS e recarsi al relativo servizio online (https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee) utilizzando le credenziali:
- SPID (Identità Digitale),
- CIE (Carta d’identità elettronica),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- solo in alcuni casi residui tramite ex PIN INPS.
In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF o patronato o altro intermediario di fiducia.
Quali sono gli elementi di riscontro presenti nell’ISEE precompilato
Per ottenere la DSU precompilata è obbligatorio fornire una serie di “elementi di riscontro”, oggetto di verifica da parte dell’Agenzia entrate, oltre alla compilazione dei dati precaricati in assenza di una precedente dichiarazione. Una volta completato questo passaggio non si potrà ottenere l’ISEE dal momento che manca:
- Il riscontro dell’Agenzia delle entrate;
- L’inserimento dei dati autodichiarati.
I dati di riscontro vengono trasmessi al Sistema informativo dell’ISEE e, a sua volta, inoltrati all’ADE. Se il riscontro dell’Agenzia è positivo, questa trasmette all’INPS i dati in suo possesso.
Una volta ricevuti e visionati i dati precompilati, l’utente li deve accettare o modificare entro tre mesi. Scaduto il termine, il materiale viene cancellato e si dovrà ripresentare una nuova richiesta di DSU.
Al contrario, in caso di accettazione o modifica dei dati precompilati l’utente inserirà gli elementi autodichiarati e, solo dopo aver completato questo passaggio, potrà ottenere l’ISEE calcolato.
In particolare gli “elementi di riscontro” sono quelli relativi al reddito (l’importo esposto nel rigo “differenza” all’interno del modello 730 / Unico Persone Fisiche) e al patrimonio mobiliare (indicare l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore sia inferiore alla soglia di 10 mila al 31 dicembre del secondo anno precedente).
Esito negativo del riscontro
In caso di non corrispondenza (anche se relativa ad un solo familiare) tra quanto riportato nella richiesta preliminare e quanto accertato dall’ADE, l’utente dovrà riaccedere alla precompilata e fornire nuovo dati di riscontro fino ad un massimo di due tentativi. Esauriti, la DSU precompilata non potrà essere presentata.
In caso contrario, se i nuovi dati danno riscontro positivo si potrà accedere alla precompilata.
Quali sono i dati autodichiarati nella DSU precompilata
I dati autodichiarati una volta ricevuto il riscontro positivo dell’ADE sono:
- dati del componente il nucleo familiare (Quadro FC1);
- redditi e trattamenti particolari (Quadro FC4);
- assegni periodici per coniuge e figli (Quadro FC5);
- autoveicoli e beni durevoli (Quadro FC6);
- disabilità e non autosufficienza (Quadro FC7).
Vengono inoltre autodichiarati i dati relativi a:
- patrimonio mobiliare detenuto all’estero o partecipazioni in SPA non quotate detenute in Italia (Quadro FC2);
- patrimonio immobiliare all’estero oltre a terreni agricoli o edificabili e casa di abitazione del nucleo familiare (Quadro FC3);
- indicazione del reddito complessivo nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o di CU (Quadro FC8 sezione II).