Via libera all’indennità una tantum del “Decreto Sostegni-bis”. L’art. 42, co. 1 del D.L. n. 73/2021, infatti, ha previsto – in continuazione con il “Decreto Sostegni” l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 1.600 euro. L’agevolazione è rivolta ai lavoratori:
- stagionali e ai lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.
Tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito dell’indennità una tantum del “Decreto Sostegni”, non devono presentare una nuova domanda. Difatti, la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.
Indennità una tantum “Decreto Sostegni-bis”: campo di applicazione e requisiti
Nello specifico, si tratta di:
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Deve trattarsi di lavoratori che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. Inoltre è necessario aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI alla data di entrata in vigore del Decreto.
Stagionali e in somministrazione diversi dal turismo
Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. Inoltre è necessario aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Lavoratori intermittenti
Intermittenti, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.
Autonomi senza partita IVA
Autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis non erano titolari di contratti autonomi occasionali e che non avevano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto. Per tali contratti, questi soggetti dovevano essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del Decreto, alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
Incaricati alle vendite a domicilio
Incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Questi ultimi, dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno trenta giornate; assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, e un reddito nell’anno 2019 non superiore a 75.000 euro.
Il bonus sarà erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto e con un reddito nell’anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
Indennità una tantum “Decreto Sostegni-bis”: presentazione della domanda
Come anticipato, i lavoratori già beneficiari delle indennità del “Decreto Sostegni” non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum del “Decreto Sostegni-bis”. Infatti, la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità.
Diversamente, i lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 30 settembre 2021.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’INPS.