La cessione del credito da super bonus al 110% può essere effettuata dai contribuenti forfettari? La cessione dell’ecobonus 2020 può essere effettuata a favore di imprese, banche, e altri soggetti privati. Sono compresi inoltre anche i soggetti che non hanno a che fare con i lavori detraibili in oggetto. Non è quindi richiesto di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Pertanto, se la detrazione spetta a Tizio, questi può cederla nei confronti di chiunque anche se questi non ha alcuna relazione con l’effettuazione dei lavori. Tali indicazioni valgono anche per i contribuenti forfettari, anche nelle cessione in favore dei parenti più stretti, come nel caso di genitori e figli.
I chiarimenti in materia giungono dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello tributario 432 del 2020.
Superbonus 110% forfettari
I contribuenti forfettari non possono beneficiare della detrazione fiscale in dichiarazione. Le uniche possibilità per beneficiare del super bonus al 110% sono rappresentate dallo sconto in fattura o la cessione della del credito. Questo perché sul reddito conseguito pagano un’imposta sostitutiva e non l’Irpef.
A tal proposito, nella sopra citata circolare n°24/e l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
“trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”.
Ad esempio, questo è il caso dei contribuenti forfettari, Legge 190/2014.
Difatti tali contribuenti possono beneficiare del 110% optando:
- per lo sconto in fattura;
- per la cessione della detrazione in favore di soggetti terzi.
Proprio su tale aspetto si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta 432/2020 in oggetto.
Agenzia delle entrate, interpello 432 del 2020
Un contribuente forfettario intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Sulla base della ricostruzione fatta finora, l’Agenzia delle entrate ritiene che il forfettario può cedere la detrazione anche in favore del proprio genitore. Anche se quest’ultimo non è il finanziatore dei lavori.
Difatti, al contrario di quanto previsto per le cessione dell’eco bonus ordinario (si veda la circolare 11/e 2018), la cessione del 110% può essere effettuata:
“senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Dunque, la cessione può avvenire senza alcun vincolo soggettivo.
Risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 (152,6 KiB, 398 hits)
Super bonus al 110%: cos’è e come funziona
Il cosiddetto super bonus 110% o anche detto eco bonus consiste in una detrazione fiscale per spese effettuate per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico prevista dal Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio.
Gli interventi devono essere effettuai sugli immobili destinati ad abitazione e non fa differenza se di tratta di 1° o di 2° casa. Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Interventi trainanti
E’ possibile scaricare il 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi (trainanti):
- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Interventi trainati
Il super bonus al 110% spetta anche per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. Tali interventi sono definiti “trainati”.
Sono considerati trainati i seguenti interventi:
- agli interventi di efficentamento energetico;
- all’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Chiarimenti sul 110% sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020. A tale circolare, hanno fatto seguito numerosi interpelli e risoluzioni.
A tal proposito ti consigliamo di leggere il nostro articolo Superbonus 110%, dall’Agenzia delle Entrate gli ultimi chiarimenti.
L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Il contribuente beneficia della detrazione del 110% in 5 quote annuali di pari importo. Considerato il limitato numero di quote annuali, viene data la possibilità di richiedere uno sconto in fattura o di optare per la cessione della detrazione.
In particolare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, i contribuenti possono optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
- anticipato dal fornitore consenziente che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta. Con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa allo sconto, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione; la cessione può essere effettuata in favore di ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Lo sconto può essere anche parziale. Il contribuente in parte beneficerà dello sconto, in parte della detrazione o della cessione del credito.
Ad esempio (circolare 24/e):
A fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;