La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023, prevede la proroga fino al 30 giugno 2023, della possibilità riservata alle c.d. categorie prioritarie, di beneficiare della Garanzia statale all’80% per l’acquisto della prima casa. Beneficiano della proroga coloro i quali, giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp, giovani con meno di 36 anni con Isee non oltre 40mila euro, richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile. Una volta scaduta la proroga, la garanzia potrà essere richiesta al 50%.
Il decreto Milleproroghe interviene sulla norma originaria che aveva temporaneamente rafforzato l’intervento della garanzia statale: l’ articolo 64, comma 3, Dl 73/2021, decreto Sostegni-bis. Di seguito i dettagli, ma prima ricordiamo in breve cos’è e come funziona il Fondo per l’acquisto della prima casa.
Fondo per l’acquisto della prima casa: come funziona
Il fondo per l’acquisto della prima casa (sarebbe più corretto parlare di abitazione principale), è stato istituito con l’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
Il fondo copre:
- la concessione di garanzie al 50% a prima richiesta sulla quota capitale di mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto ovvero
- per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Con D.M. 31 luglio 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo(vedi dossier Legge di bilancio 2023).
Coloro i quali rientrano nelle c.d. categorie prioritarie, hanno appunto un canale privilegiato nell’accesso al beneficio del Fondo e godono di un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
Chi rientra nelle categorie prioritarie
Rientrano nella categorie prioritarie:
- giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani di età inferiore a 36.
Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza (vedi dossier Legge di bilancio 2023).
Innalzamento della garanzia dal 50% all’80% ad opera del decreto Sostegni-bis
Il decreto Sostegni-bis ha rafforzato l’intervento del fondo di garanzia; in particolare, all’articolo 64, comma 3, la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata dal 50% all’80%.
Ciò vale per le suddette categorie prioritarie:
- qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e
- per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).
Tale previsione è stata di recente prorogata dal 31 dicembre 2022 al al 31 marzo 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Inoltre, sempre per effetto della Legge di bilancio, la garanzia all’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie può essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. Ciò, in contrapposizione alla disciplina attuativa del Fondo recata dal D.M. 31 luglio 2014 il quale stabilisce (articolo 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).
Proroga nella conversione in Legge del Decreto Milleproroghe
Arriviamo così alla proroga prevista nel DL Milleproroghe. In particolare, l’art. 3 del DL 198/2022, post conversione in legge, prevede che le c.d. categorie prioritarie possono continuare a sfruttare la garanzia all’80%. Ciò vale per le richieste presentate entro il 30 giugno 2023.
Sempre se: in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).
Si ponga attenzione al fatto che, la richiesta deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa e non direttamente a Consap. È sempre facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo (Fonte Consap).
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