I contribuenti che non si adoperano a rispettare i propri obblighi nei confronti del Fisco, debbono ricordare che le conseguenze possono essere talvolta assai scomode. Basti pensare alla possibilità che ha l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di attivare il cd. fermo amministrativo auto, ossia uno strumento che permette di bloccare la circolazione del veicolo o dei veicoli intestati al debitore – al fine di incentivare il recupero del debito iscritto a ruolo.
Attenzione però, le regole generali in tema di fermo amministrativo non operano in talune circostanze, sussistendo specifici limiti a favore dei contribuenti, per ragioni lavorative o legate alle condizioni di salute.
Ne parla in questi giorni FiscoOggi e, in considerazione del rilievo che ha una misura come il fermo amministrativo, di seguito appare opportuno fare chiarezza a riguardo, ricordando cos’è il fermo amministrativo auto e vedendo quali sono e quando ricorrono le eccezioni alle cd. ganasce fiscali. I dettagli.
Cos’è il fermo amministrativo auto
Il sito web ufficiale di Aci spiega che il fermo amministrativo consiste in un:
atto con cui le amministrazioni o gli enti competenti tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) , al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse […] oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Infatti, in ipotesi di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione potrà servirsi del blocco dei veicoli intestati al contribuente debitore, con iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (Pra).
Di fatto, dopo l’iscrizione in oggetto la disponibilità del veicolo sarà limitata fino al momento in cui il debitore non pagherà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo stesso.
Per dettagliare ulteriormente questo meccanismo, in questi giorni FiscoOggi ricorda che:
Se una cartella non viene pagata nei termini di legge (60 giorni dalla notifica), l’Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare una serie di procedure di recupero del debito iscritto a ruolo, tra cui il fermo amministrativo sui beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri, le cosiddette “ganasce fiscali”.
Conseguenze del fermo amministrativo auto
Come indicato dall’art. 86 del Dpr n. 602/73, Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore, ma attenzione perché il vincolo sarà applicato soltanto se saranno passati 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, nell’ambito dei quali il debitore potrà pagare le somme dovute o domandarne la rateizzazione. Se non lo farà, si applicherà il blocco.
Vale la pena rimarcare che quando si parla di fermo amministrativo, frequentemente si ricorre all’appena citato termine “ganasce fiscali” ma il blocco non è effettivamente fisico, perché consiste nella citata iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Da essa scaturisce l’obbligo di non circolare con il mezzo, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre, in seguito al provvedimento, il veicolo – pur restando nella disponibilità del proprietario – non potrà circolare e non potrà essere rottamato o esportato.
Non solo. Aci spiega altresì che se il debitore non pagherà le somme contestate per intero, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del mezzo.
Divieto di fermo amministrativo auto in caso di veicolo intestato a persona disabile
Con queste regole, è facile intuire le potenzialità di uno strumento come il fermo amministrativo auto ma – come dicevamo all’inizio – vi sono alcune categorie di persone alle quali questa misura non può applicarsi.
In questi giorni la rivista online dell’Agenzia delle Entrate ribadisce infatti che il divieto di fermo amministrativo opera su:
veicoli che, secondo le informazioni contenute nei flussi telematici Aci/Pra, sono adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili. Tuttavia, non sempre è possibile ricavare dai suddetti flussi telematici l’uso speciale di questi veicoli per cui l’individuazione può avvenire anche attraverso l’accertamento di alcune condizioni da comprovare con la presentazione di una specifica documentazione da parte dell’interessato.
In particolare, qualora l’agente della riscossione faccia pervenire un preavviso di fermo amministrativo su auto per disabili o dia luogo alla sua iscrizione, l’interessato/a potrà domandarne l’annullamento servendosi del modello F3, disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e:
- da presentare a uno sportello della stessa Agenzia;
- o da spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via Pec.
Cosa fare?
Bisogna compilare le voci richieste nel modello e allegare la documentazione necessaria, che comprovi l’utilizzo del veicolo per il trasporto e la circolazione di persone disabili. Ad esempio, può essere provato l’utilizzo del mezzo per il trasporto di persone diversamente abili con l’esibizione del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” (accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario del veicolo), emesso dal Comune e in corso di validità alla data di notifica del preavviso o, in ipotesi di contestazione del fermo, a quella di iscrizione dello stesso.
Oppure può essere esibita copia della carta di circolazione, dalla quale emerge la presenza nell’automobile di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, o che la stessa sia stata adattata in funzione delle problematiche fisico-motorie.
Non solo. In ipotesi di veicolo intestato a soggetto differente dalla persona diversamente abile, è necessario presentare una documentazione comprovante che quest’ultima è fiscalmente a carico dell’intestatario del mezzo.
Divieto di fermo amministrativo auto in caso di mezzo strumentale per l’attività di lavoro
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate tiene a precisare l’altro importante caso, nel quale il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo. In base a quanto previsto dall’art. 86, comma 2 del Dpr n. 602/73, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati non può essere intrapresa dall’agente della riscossione se:
il debitore o i coobbligati […] dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
La prova in oggetto deve essere data entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, sottolinea l’art. 86 comma 2 del suddetto decreto recante disposizioni di ambito fiscale. Il contribuente interessato deve in particolare dimostrare la strumentalità del bene, data dall’accertamento che l’utilizzo del mezzo oggetto della procedura di fermo ha rilevanza nell’attività lavorativa del debitore, fornendo allo stesso i ricavi caratteristici dell’attività.
Chi è in queste condizioni e vuole evitare il fermo amministrativo auto, dovrà perciò presentare a uno sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via Pec, un’istanza ad hoc compilando in ogni sua parte il modello F2, sempre disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Nel documento dovrà essere dettagliata la tipologia dell’attività d’impresa o professionale svolta, inserendo altresì i documenti richiesti che dimostrano quanto dichiarato.