Quando riaprono bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetisti e via dicendo? Cerchiamo di fare un po’ di ordine in vista della data di inizio della Fase 2 fissata per il 4 maggio. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte attraverso il DPCM del 26 aprile, ha ufficialmente dato il via alla Fase 2. Sono tantissime le attività commerciali e produttive che potranno riaprire, ma tante altre dovranno aspettare ancora qualche settimana come ad esempio i parrucchieri, centri estetici, ecc. la cui riapertura è prevista per il 1 giugno 2020 (tranne cambiamenti che potranno arrivare nelle prossime settimane se la situazione dovesse migliorare).
Qui di seguito andremo a vedere più nel dettaglio quali sono le date previste per le riaperture e le misure da rispettare alla riapertura così da contrastare il diffondersi del Covid-19.
Attività commerciali e produttive, Fase 2: quali sono le attività che possono aprire
Il 4 maggio 2020 è la data ufficiale dell’inizio della Fase 2 in cui molte imprese inizieranno la loro attività produttiva.
Come indicato nell’allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, le imprese che potranno aprire in questa fase sono le attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri, oltre i supermercati, farmacie, edicole, tabaccai, parafarmacie, banche, assicurazioni, negozi per bambini e ristoranti con consegna a domicilio, ma anche da asporto a differenza della fase 1.
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Ecco nel dettaglio le attività commerciali e produttive che possono riaprire e quando.
Attività commerciali
- restano sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 1). Le sospensioni riguardano sia gli esercizi commerciali di vicinato, sia la media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari;
- restano aperte: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare:
- la distanza interpersonale di un metro,
- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato,
- che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.
Attività di ristorazione
- sospese ancora le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono escluse dalla sospensione le mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- ancora consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. In aggiunta è ammessa la ristorazione con asporto fermo restando:
- l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
- il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali,
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Altre attività
- sospesi ancora i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti ecc.) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
- ancora aperti invece i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Le attività professionali ammesse devono seguire le seguenti raccomandazioni:
- massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
- incentivate ferie e i congedi retribuiti;
- protocolli di sicurezza anti-contagio, distanza interpersonale di un metro e uso DPI;
- sanificazione dei luoghi di lavoro.
Attività produttive
- sospese ancora tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3;
- fra le attività produttive industriali e commerciali ammesse rientrano:
- i cantieri,
- commercio all’ingrosso,
- attività degli agenti e rappresentanti di commercio e delle agenzie di mediazione immobiliare;
Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali per le attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione (previa comunicazione al Prefetto). È consentita infine, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono inoltre svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020: ad esempio la disinfezione, sanificazione e la massa in atto di quelle procedure necessarie per la riapertura.
Riaperture successive al 4 maggio
Per il 18 maggio 2020 è prevista l’apertura di altre attività produttive come:
- Negozi di vendita al dettaglio;
- Musei;
- Mostre;
- Biblioteche.
Per il 1 giugno è prevista l’apertura delle seguenti attività:
- Barbieri;
- Centri Estetici;
- Parrucchieri;
- Centri benessere;
Va precisato però, che tali date sono solo indicative, infatti, da come annunciato dal PdC Giuseppe Conte bisognerà monitorare l’andamento dei contagi.
Tutte le tipologie di imprese precedentemente indicate dovranno obbligatoriamente assicurare le misure anti-contagio, e dovranno quindi attenersi al Protocollo INAIL/Comitato tecnico scientifico cosi da contenere ed evitare la diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Vediamo quali sono le misure da rispettare per gli esercizi commerciali.
DPCM 26 aprile e allegati
Qui di seguito alleghiamo il DPCM 26 aprile con i relativi allegati sopra citati.
DPCM 26 aprile 2020 e allegati (257,6 KiB, 17.382 hits)
Esercizi commerciali, Covid-19: misure da rispettare protocollo INAIL
Per evitare il diffondersi del Covid-19 è stato rilasciato un dettagliato protocollo predisposto dall’INAIL e dal Cts (Comitato tecnico scientifico), che ha indicato misure specifiche che tutti gli esercizi commerciali, e i clienti, sono obbligati a rispettare.
Leggi anche: Fase 2 Covid-19: misure di prevenzione sul lavoro e elenco DPI validati dall’INAIL
Ecco quali sono le misure di sicurezza da adottare durante la fase 2 del coronavirus:
- Tutte le attività commerciali dovranno garantire in tutto il processo di lavorazione un distanziamento interpersonale tra i soggetti;
- Garantire una pulizia e igiene ambientale almeno due volte giorno;
- Utilizzo obbligatorio di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi oppure nel caso in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale durante la fase produttiva;
- Utilizzo obbligatorio dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto;
- Adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
- Sistemi per la disinfezione delle mani. Tali sistemi dovranno essere facilmente accessibili e devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Garantire sistemi di informazioni per consentire il corretto distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Protocollo di sicurezza per i lavoratori
Il protocollo di sicurezza, specifica anche le modalità di accesso all’interno delle aziende e i locali commerciali. Infatti, i datori di lavoro saranno obbligati a misurare la febbre di ogni singolo dipendente prima del suo ingresso in azienda. Se la temperatura sarà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Inoltre, per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, e fino ad un massimo di due operatori, mentre per locali di dimensioni superiori ai 40 metri quadri, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, dedicando ove è possibile una porta di entrata e una di uscita così da evitare il più possibile gli assembramenti.
L’ingresso in azienda di lavoratori risultati positivi al COVID-19, dovrà essere preceduto da una comunicazione e relativa certificazione medica che attesti l’avvenuta guarigione e negativizzazione dell’ultimo tampone effettuato.
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