Non tutti sono obbligati al versamento del canone RAI, giacché vi sono diversi soggetti di fatto esentati. Ecco perché è importante chiarire come si fa a non pagare il canone RAI.
Dobbiamo subito ricordare che dal primo gennaio 2016, tutti i contribuenti in possesso di una TV, sono tenuti al versamento del canone TV di 90 euro all’anno, sulla bolletta della luce. Per l’anno in corso, il meccanismo si applica da questo mese fino a ottobre compreso.
Vediamo ora da vicino chi sono i soggetti esentati.
Esenzione canone RAI: il contesto di riferimento
Il canone RAI consiste di fatto in un abbonamento annuale da pagare alla televisione pubblica per tutti coloro che siano in possesso di un televisore, ma attenzione: i componenti dello stesso nucleo familiare verseranno la tassa un’unica volta e per un solo televisore, indipendentemente dal numero di apparecchi presenti nell’abitazione.
Si tratta di una cifra dovuta da tutti i contribuenti che hanno una TV in casa, ossia apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei canali televisivi. Non è dunque essenziale guardare o meno i canali televisivi per l’addebito dei 90 euro all’anno in bolletta.
D’altronde, non vi sono dubbi: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive”. Con queste parole pubblicate sul sito della RAI, è spiegato con chiarezza il meccanismo alla base del versamento.
Tuttavia, è pur vero che non tutti i possessori di apparecchi televisivi, devono pagare il canone RAI. Infatti, non pochi cittadini, in possesso di specifici requisiti, possono richiedere di non pagare il canone. Per farlo debbono presentare una modulistica cartacea o online, ogni anno.
Esenzione canone RAI: quando inviare il modulo all’Agenzia delle Entrate?
L’esenzione del canone RAI, che non costringe così a dover sopportare l’addebito dello stesso nella fattura dell’elettricità, si fonda su una dichiarazione sostitutiva ben precisa, di cui si trova traccia nel D.P.R. n. 455 del 2000. E il sito web dell’Agenzia delle Entrate è molto utile in quanto definisce, con dettagliate disposizioni, come funziona l’esenzione del canone RAI.
Preme ricordare che, onde evitare l’addebito diretto in bolletta, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso residenziale possono dichiarare che non è presente alcuna televisione, propria o di un componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni nelle quali è operativa l’utenza elettrica regolarmente intestata al dichiarante. In altre parole, il contribuente titolare di utenza elettrica ad uso domestico residenziale non deve essere in possesso di TV in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica a proprio nome.
Al fine della dichiarazione, l’interessato deve semplicemente scaricare a questo indirizzo web il modulo per l’esenzione del canone RAI, compilarlo e approntare così la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione.
Coerentemente con quanto finora esposto, la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione del pagamento canone RAI non va predisposta dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per utilizzo domestico residenziale.
Come fare domanda? Le modalità pratiche
La citata domanda finalizzata all’ottenimento dell’esenzione canone RAI può essere effettuata dall’intestatario dell’utenza elettrica:
- Sfruttando l’applicazione web, presente sul sito ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria;
- O con PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
- Oppure ancora con modalità tradizionale – laddove non sia possibile inviare la domanda di esenzione in via telematica – vale a dire invio del modulo accompagnato da un valido documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Il modulo di domanda deve essere presentato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Esclusivamente così l’esonero varrà per tutto l’anno. Ma attenzione: si può comunque beneficiare di un esonero parziale, facendo domanda entro il 30 giugno. In detta ipotesi l’esonero sarà riconosciuto per il secondo semestre 2022.
Esenzione canone Rai over 75: cos’è e come funziona
Quelli visti sopra non sono i soli soggetti non tenuti al versamento del canone in oggetto. Infatti l’esenzione del canone RAI si rivolge anche ai cittadini:
- di età corrispondente o al di sopra dei 75 anni;
- con reddito non superiore agli 8.000 euro.
Per conseguire il diritto all’esenzione del canone Rai, è obbligatorio che il compimento dei 75 anni avvenga o sia avvenuto entro il 31 gennaio. Se invece il requisito di età dovesse essere ottenuto entro il 31 luglio, l’esonero varrà soltanto per il secondo semestre.
Il limite di reddito deve essere considerato nel suo complesso, dunque tenendo conto sia delle somme percepite dal soggetto richiedente che dall’eventuale coniuge, in caso di coppia sposata.
Inoltre, l’esenzione vale a condizione che l’anziano, oltre che con il coniuge, non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio.
Attenzione però. L’esenzione non scatta in maniera automatica, al verificarsi delle condizioni. Infatti, come per coloro non hanno una TV nella propria abitazione, onde evitare l’addebito di 90 euro va presentato uno specifico modulo, a scadenze predeterminate.
Esenzione canone RAI: altri casi
Non è finita qui. In base alle regole vigenti in merito al pagamento del canone RAI e alle ipotesi di esenzione, abbiamo che ulteriori categorie non sono obbligate al pagamento della somma in oggetto.
Infatti sono escluse altresì le seguenti categorie:
- Tutti coloro che possono certificare un’invalidità civile (legge 104/92) e che risiedono nelle case di riposo (indipendentemente dall’età);
- Rivenditori e negozi in cui si riparano televisori;
- Militari delle Forze Armate Italiane;
- Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
- Agenti diplomatici e consolari (ma esclusivamente per quei Paesi in cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani).
Concludendo, si può notare dunque che i soggetti che non sono obbligati al pagamento non sono affatto pochi. Ai diretti interessati il compito di controllare di avere i requisiti per accedere all’esonero.
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