Lo sconto in fattura introdotto con l’articolo 10 del Decreto-Legge 34/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 58/2019) è ormai al decollo. Consiste nella possibilità di ottenere, per determinati lavori eseguiti sul proprio immobile, uno sconto in fattura direttamente dal fornitore sul corrispettivo dovuto, al posto di Ecobonus o Sismabonus.
In alternativa al meccanismo della detrazione fiscale Irpef, da suddividere in 10 anni, è possibile dunque fruire di uno sconto sulla fattura rilasciata dal fornitore, in caso di esecuzione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico.
Come vedremo sarà il fornitore a farsi carico dello sconto conseguito dal contribuente, poiché quest’ultimo, anziché pagare 100 la prestazione, pagherà una cifra ridotta della quota che avrebbe portato in detrazione. Chiaro è l’intento di incentivare l’utilizzo di un beneficio che sarebbe tale solo dopo diversi anni.
Ecobonus e Sismabonus: che cos’è lo sconto in fattura
Si tratta della misura introdotta dall’articolo 10 del Decreto Crescita 34/2019 che ha apportato importanti modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Nonostante le molte polemiche e perplessità suscitate, almeno in una prima fase, la misura è divenuta ormai definitivamente operativa. In pratica si riconosce la detrazione fiscale (ecobonus o sismabonus) direttamente sul corrispettivo complessivo dovuto dal contribuente al fornitore. Sotto la forma di uno sconto sul prezzo il contribuente otterrà un contributo di pari ammontare alla detrazione, che viene anticipato dall’impresa che ha effettuato i lavori.
Sconto in fattura Ecobonus e Sismabonus: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di quanto previsto dal Provvedimento attuativo n. 660057 del 31 luglio 2019, emanato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di poter fruire dello sconto in fattura, il contribuente dovrà seguire una determinata procedura.
A partire dal 16 ottobre 2019, coloro che vorranno beneficiare dello sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale Irpef, per determinati lavori eseguiti in casa, dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione si dovrà effettuare entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale si realizzano le opere agevolabili e si sostengono le relative spese, pena l’inefficacia dell’opzione stessa.
In caso di interventi eseguito su singole unità immobiliare, la comunicazione potrà avvenire in due modalità:
- in via telematica telematica, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e consegnando l’apposito modulo allegato al provvedimento 31 luglio 2019 o inviandolo mediante Pec.
Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti nell’ambito del Condominio, sarà l’amministratore il soggetto obbligato a trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Cosa deve fare il fornitore con lo sconto in fattura
Cosa deve fare il fornitore a questo punto? L’impresa fornitrice potrà recuperare l’importo anticipato, sotto forma di credito d’imposta in compensazione, in 5 quote annuali, di pari importo.
A tal fine dovrà presentare il modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione dell’opzione di sconto da parte del contribuente. Il fornitore inoltre deve dare conferma dell’opzione del contribuente e dello sconto effettuato.
In alternativa, qualora non abbia la possibilità economica per mantenere il credito e spalmarlo in 5 anni, potrà cederlo ai propri fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
Questi ultimi potranno a loro volta cederlo ai propri fornitori con interruzione della catena; si escludono infatti ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Ricordiamo che rimane sempre esclusa la possibilità di cedere il credito a banche e ad intermediari finanziari.
Comunicazione del contribuente all’Agenzia delle Entrate: cosa contiene
La comunicazione che il contribuente deve fare all’Agenzia dell’Entrare per rendere nota la sua opzione di sconto in fattura, dovrà contenere necessariamente i seguenti dati:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha diritto a fruire della detrazione fiscale (Ecobonus, Sismabonus);
- la tipologia di lavoro eseguito;
- l’ammontare complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno in cui si effettua la spesa;
- l’importo complessivo del contributo ottenuto che deve coincidere con la detrazione fiscale;
- i dati catastali relativi all’immobile dove i lavori sono realizzati;
- denominazione e codice fiscale del fornitore che effettua lo sconto in fattura;
- la data in cui si esercita il diritto di opzione;
- il consenso da parte del fornitore in merito all’opzione e la conferma dello sconto applicato sul corrispettivo.
I codici tributo per il recupero del credito relativo a ecobonus e sismabonus
Con la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha il suo via ufficiale il meccanismo dello sconto in fattura. Vengono infatti istituiti i codici tributo per permettere ai fornitori di recuperare, in compensazione, il credito relativo a ecobonus e sismabonus. I fornitori potranno utilizzarlo mediante il modello F24.
Sono due i codici tributo istituiti:
- “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e successive modifiche;
- “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e successive modifiche.
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