La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.).
NB Di regola per i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, per il calcolo dell’indennità si conteranno comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.
Dal 1° maggio 2015 la disoccupazione con requisiti ridotti è stata sostituita dalla NASpI
Disoccupazione con requisiti ridotti: requisiti
La disoccupazione RR spetta anche agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda (Circ.41 del 13/3/2006) che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima.
Ulteriore requisito fondamentale per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l’iscrizione all’INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione). Es. Pippo ha lavorato 78 giornate presso l’azienda Beta nel 2009; per avere diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel 2010 dovrà dimostrare di essere stato assunto, per almeno una settimana (quindi basta anche un solo giorno di lavoro), nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 o prima del 2007. Non si possono far valere, per tale conteggio, ne i contratti di lavoro parasubordinato, ne i contratti di apprendistato.
Ultimo requisito è che l’ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per Fine contratto, licenziamento o Dimissioni per Giusta Causa.
Aggiornamento relativo alle dimissioni
Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non da diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro.
E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo.
Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare.
Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l’anno precedente, o che intervengano l’anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto dell’indennità.
Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti: quanto spetta
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
Come fare domanda
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli” o in fondo a questa pagina.
PS Per il modello DL 86/88 bis bisogna rivolgersi direttamente al datore di lavoro, il quale tramite il Consulente del Lavoro consegnerà al lavoratore tale modello compilato e firmato. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di consegnare tale modello, il lavoratore può presentare comunque domanda nei termini di legge, facendo presente per iscritto allo sportello tale situazione.
Come avviene il pagamento
L’indennità può essere riscossa:
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale; - Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
Allegati
Modello Inps - ANF/PREST. - COD. SR32 (205,1 KiB, 63.343 hits)
MV10 Detrazioni d'imposta (89,5 KiB, 11.905 hits)
DL 86/88 Bis (66,3 KiB, 17.999 hits)
Domanda di disoccupazione con requisiti ridotti (78,1 KiB, 36.949 hits)
Guida INPS alla disoccupazione con requisiti ridotti (117,7 KiB, 27.163 hits)