La Legge di bilancio 2020 subordina le detrazioni fiscali di specifiche spese, all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Si pensi ad esempio alle spese mediche e veterinarie, all’abbonamento al trasporto pubblico locale, alle spese funebri. Difatti questi e altri oneri per essere scaricati dalla dichiarazione dei redditi devono essere pagati con bancomat, carta di credito, assegno ecc. In sostanza il contribuente deve dare prova dell’effettivo pagamento.
La detrazione è salva inoltre anche laddove il pagamento sia stato effettuato con la carta di credito intestata al coniuge di colui che ha effettuato ed intende detrarre la spesa.
Tale ultima indicazione è stata data dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 431 del 2 ottobre. Vediamo nel dettaglio i chiarimenti dell’Agenzia, ma prima vediamo in breve come funzionano detrazioni fiscali e obbligo tracciabilità.
Detrazioni fiscali e obbligo tracciabilità: cosa significa
L’obbligo di tracciabilità degli oneri detraibili è stato disposto dalla Legge di bilancio 2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che:
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241”.
Difatti, la citata normativa subordina la detrazione del 19% degli oneri di cui all’articolo 15 del dPR 917/86 (TUIR) e in altre disposizioni normative al loro pagamento tracciabile.
Sono escluse dall’obbligo di tracciabilità le seguenti spese detraibili:
- per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, o
- per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Cosa si intende per pagamento tracciabile?
La norma prevede che la detrazione fiscale spetta se il pagamento è effettuato:
- mediante « versamento bancario o postale» ovvero
- mediante i sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Il riferimento è a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento individuati con apposito decreto. Difatti però, manca ancora il decreto attuativo che individui gli “altri mezzi di pagamento”.
Ad ogni modo, l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Infatti, per «altri mezzi di pagamento» si deve intendere quei strumenti di pagamento che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
Indicazioni più volte ribadite dall’Agenzia delle entrate, richiamando la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014.
Si può usare la carta di credito intestata ad un coniuge per i pagamenti tracciabili intestati all’altro coniuge?
Il contribuente (istante) che ha chiesto lumi all’Agenzia delle entrate, è titolare di un conto corrente cointestato con la moglie. Conto corrente a firme disgiunte, al quale è collegato una sola carta di credito intestata all’Istante e non alla moglie.
Le spese detraibili vengono pagate utilizzando i mezzi di pagamento riconducibili a tale conto corrente e alla persona che effettua la spesa stessa. In particolare, l’Istante utilizza la carta di credito e il coniuge dispone bonifici o emette assegni con la sua firma.
Detto ciò, chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito a lui intestata:
- per pagare spese riferite al coniuge,
- senza perdere il diritto alla detrazione.
Il parere del Fisco
Secondo l’Agenzia delle entrate non rileva l’esecutore materiale del pagamento.
Infatti, l’onere è considerato comunque a carico di colui al quale è intestata la spesa ovvero la ricevuta fiscale. Fermo restando l’effettivo sostenimento dello stessa da parte di quest’ultimo.
“Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
Dunque, per quanto riguarda la prova documentale della spesa, il contribuente deve dimostrare che ha pagato tramite uno strumento tracciabile. Dovrà dunque conservare la prova cartacea del pagamento:
- con ricevuta bancomat,
- estratto conto,
- copia bollettino postale o del MAV e
- dei pagamenti con PagoPA.
Laddove non sia in possesso della pezza giustificativa, l’esercente che emette la fattura o il documento commerciale deve annotare nei suddetti documenti che il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili.
Sia per la fattura che per il documento commerciale, tale annotazione può essere inserita direttamente dall’esercente nel tracciato telematico.
Sulla base di quanto detto finora, un coniuge può detrarre le spese pagate dall’altro coniuge con la propria carta di credito,
purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa,
Circostanza supportata dalla cointestazione del conto corrente al quale è riconducibile la carta di credito.
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