Lo scorso 16 ottobre il Governo ha approvato un decreto ad hoc con il quale di fatto dispone, tra le varie misure, la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli avvisi di pagamento e gli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate se affidati per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia.
La sospensione dei pagamenti non è l’unica misura presente nel decreto, in realtà, il decreto riprende la sospensione generalizzata dell’attività di riscossione per covid-19, operativa fino al 15 ottobre 2020 prorogandola al 31 dicembre 2020.
Ecco in chiaro le misure approvate dal Governo.
Sospensione di cartelle e pignoramenti: le misure adottate per il covid-19
La sospensione dell’attività di riscossione, è stata prevista dapprima:
- dal Dl 18/2020, decreto Cura Italia, fino al 31 maggio 2020,
- prorogata dal Dl 34/2020(decreto Rilancio) al 31 agosto.
Successivamente il Dl 104/2020, decreto Agosto, ha prorogato il termine fino al 15 ottobre.
In cosa consiste la sospensione dell’attività di riscossione?
In primis, la sospensione riguarda i versamenti relativi a cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, versamenti con scadenza 8 marzo-15 ottobre. Anche le rate di piani di dilazione erano interessate dalla sospensione dei pagamenti.
A tal proposito, per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica:
- in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive,
- anziché delle 5 ordinariamente previste.
Ad ogni modo, i versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 novembre.
Inoltre, fino al 15 ottobre, non potevano essere notificate cartelle e altri atti della riscossione.
Nello stesso periodo 8 marzo-15 ottobre, erano sospese altresì le azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Stesse indicazioni per i pignoramenti già in essere.
Sospeso anche il blocco pagamenti P.A., ex art.48-bis DPR 602/1973. Il riferimento è alle verifiche di inadempienza poste in essere dallo Stato prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Pagamenti effettuati in favore di imprese e professionisti.
Ad ogni modo, sulla sospensione delle cartelle e dell’attività di riscossione in generale, l’ex Equitalia ha pubblicato apposite FAQ.
Decreto Riscossione: proroga delle scadenze
In data 16 ottobre, il Governo ha approvato uno specifico decreto Legge, cosiddetto decreto Riscossione. Al momento il contenuto del decreto non è ancora definitivo e va a riattivare le misure di sospensione sopra citate che sono state operative nel periodo 8 marzo-15 ottobre.
In particolare, fino al 31 dicembre 2020, sono sospesi i termini di pagamento riguardanti:
- cartelle esattoriali nonchè avvisi di pagamenti Inps e
- accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (pignoramenti).
Le somme oggetto di sospensione devono essere pagate entro i 31 gennaio 2021 e la proroga al 31 dicembre, dovrebbe riguardare anche i pagamenti delle rate dei piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo.
Inoltre, la sospensione opera anche per la notifica di nuove cartelle altri atti della riscossione.
Decadenza delle rateazione in essere
Anche per le rateazioni di cartelle o avvisi di pagamento accessi fino al 31 dicembre 2020, troveranno applicazioni le misure di favore prevista in materia di decadenza dei piani di rateazione.
In particolare, la decadenza della dilazione si verifica:
- in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive,
- anziché delle 5 ordinariamente previste.
Il blocco ai pignoramenti
Come accennato sopra, il D.L Rilancio all’art.154, ha sospeso dal 19 maggio e fino l 15 ottobre l’effettuazione delle trattenute derivanti dai pignoramenti presso terzi. Pignoramenti attivati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020 (19 maggio). Pignoramenti effettuati su stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non ha effettuato le trattenute sulle somme citate. In pratica, gli stipendi e le pensioni sono stati corrisposti per intero.
Con il Decreto Riscossione, la sospensione potrebbe trovare operatività fino al 31 dicembre 2020.
Proroga termine di notifica delle cartelle di pagamento
L’intervento del D.L. riscossione riguarda anche la proroga dei termini di notifica delle cartelle.
Difatti, come bozza non ufficiale, riportata parzialmente sul web,
“Con riferimento ai carichi, relativi a entrate tributarie non tributarie, affidate all’Agente della riscossione, durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di 12 mesi (..), i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020, per la notifica delle cartelle di pagamento si applica quanto disposto dall’art.12 comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n°159.
Ciò comporta che:
- per le cartelle i cui termini di notifica scadono nel 2020 ( si pensi a quelle collegati agli avvisi bonari ex, art-36 bis) l’Agente della riscossione avrà due anni in più per la notifica;
- per quelle con scadenza 2021, la proroga dei termini di notifica opera per un solo anno.
A dir la verità, tale ultima disposizione è già inserita all’art.157 comma 3 del D.L. 34/2020, D.L. Rilancio.