Decreto prezzi superbonus 110, il 14 febbraio il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i prezzi, ovvero i tetti massimi per i prezzi da applicare agli interventi del Superbonus 110% e altri bonus edilizi così come indicato dalla Legge di Bilancio 2022. Come evidenziato sul sito Mite, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Notizia importante, i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Aggiornamento: il testo del decreto prezzi 2022 per i bonus edilizi del MITE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022. Qui di seguito alleghiamo il testo in formato PDF così come pubblicato in GU.
Decreto Prezzi Mite 14 febbraio 2022 (71,2 KiB, 742 hits)
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice DEI.
Anche per tali ultimi costi sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
Decreto prezzi superbonus 110 e altri bonus casa: la previsione
L’art. 119 del D.L. 34/2020, in materia di superbonus, dispone che per l’asseverazione sulla congruità dei prezzi:
- occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale 6 agosto (decreto requisiti), ma anche
- ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del Ministro della transizione ecologica.
In attesa dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati:
- nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
- ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
- in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°16/E 2021, in attesa dell’adozione del decreto del Mi.Te. gli interventi di riqualificazione energetica devono essere asseverati in base al sopra citato d.m. 6 agosto.
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Decreto prezzi superbonus 110 del MiTE
Si arriva così all’adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio pubblicato in GU del 16 marzo 2022.
Con un lieve ritardo, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%.
Come evidenziato sul sito Mite, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Notizia importante, i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Importi da conteggiare a parte.
I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:
- interventi di riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione;
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori;
- ecc.
Attenzione quindi, i nuovi limiti di prezzo sono validi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di:
- risparmio energetico superbonus 110% e,
- nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate influenti dal punto di vista termico.
I limiti fissati dal decreto saranno validi in riferimento ai lavori il cui titolo edilizio è presentato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
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