Aumenta la percentuale del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, conosciuto come bonus sanificazione e dpi, che può già essere utilizzato in F24 con il codice tributo “6917” da parte di chi ha fatto regolare domanda entro la scadenza del 7 settembre. Il credito è riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per l’adeguamento dei luoghi di lavoro nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Con il provvedimento dell’11 settembre scorso era stata fissata al 15,6423% la misura percentuale del bonus spettante (Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 52 del 14 settembre 2020).
La Legge di conversione del Decreto Agosto invece ne aumenta la percentuale al 28,3%, incrementando le risorse a disposizione e avvicinandosi quindi alla soglia del 30% inizialmente prevista.
Bonus sanificazione e dpi, cos’è e come funziona
Il Dl 34/2020, decreto Rilancio, all’art 125, ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020:
- per la sanificazione,
- l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
- adeguamento degli ambienti di lavoro e acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’agevolazione opera fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. L’agevolazione è comunque subordinata alla presentazione di apposita comunicazione che andava presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Si veda a tal proposito il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 10 luglio.
L’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili:
- dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico,
- determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Dunque, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Bonus sanificazione e dpi: quanto spetta?
Come detto in premessa con il provvedimento dell’11 settembre scorso era stata fissata al 15,6423% la misura percentuale del bonus spettante. Detta percentuale, è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
La legge di conversione n. 126 del 13/10/2020 del DL Agosto n. 104/2020 ha incrementato il fondo relativo al bonus, aumentando di fatto anche la percentuale spettante alle imprese aventi diritto.
Dunque:
- l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta teorico risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata,
- moltiplicato per la percentuale del 28,3% (in precedenza era del 15,6423%), troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Chi ha già usato in tutto o in parte il credito spettante (pari al 15,64% circa) può ora usare la parte restante fino a raggiungere la percentuale del 28,3%; siamo comunque in attesa di una circolare esplicativa per comprendere come procedere.
Bonus sanificazione e dpi: come si usa in F24
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta
- oppure in compensazione tramite modello F24.
Se si compensa: l’ F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato; se l‘importo compensato è superiore all’ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 è scartato.
Qual è il codice tributo da inserire in F24?
Con la risoluzione n°52/e 2020, l’Agenzia delle entrate, ha istituito il codice tributo “6917”denominato: CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Anno di riferimento 2020
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Si ricorda che, in luogo dell’utilizzo del credito d’imposta i beneficiari, fino al 31 dicembre 2021 possono, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti. Ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La scelta per la cessione è comunicata all’Agenzia e poteva avvenire già da lunedì 14 settembre. Può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).