Tutto pronto per la restituzione spontanea del credito d’imposta ricerca e sviluppo, credito d’imposta R&S, da parte delle imprese che si sono accorte di aver utilizzato il credito d’imposta in maniera indebita.
Dopo la pubblicazione del provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha fissato le regole di accesso alla procedura di restituzione spontanea, ieri è stato pubblicato il tracciato telematico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle istanze di accesso alla procedura.
Le istanze andranno inviate entro il 30 settembre.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: restituzione volontaria
Il Decreto numero 146 del 2021, cosiddetto decreto fiscale, all’articolo 5, ha previsto la possibilità di riversare il credito d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione in F24.
In particolare, tale possibilità è ammessa in riferimento alle somme utilizzate indebitamente a causa di:
- spese sostenute in riferimento ad attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa (Articolo 3, decreto legge n°145 2013);
- spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
- erronea determinazione della media storica di riferimento per il calcolo del bonus.
La procedura di restituzione volontaria permette al contribuente di riversare al Fisco solo il credito d’imposta indebitamente utilizzato, senza che sia necessario versare sanzioni e interessi.
La procedura può essere attivata dalle imprese, in riferimento al credito maturato nei periodi di imposta:
- a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
- fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Può essere sanato l’utilizzo indebito dei suddetti crediti d’imposta verificato alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Fiscale).
Chi può accedere alla procedura?
Nel complesso, la procedura di restituzione spontanea riguarda le imprese che hanno:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- applicato la rateazione in maniera non conforme;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità.
La procedura può riguardare anche le imprese che hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento per il calcolo del credito d’imposta.
Solo le suddette ipotesi di errore danno diritto d’accesso alla procedura. Naturalmente il riversamento volontario è escluso laddove per lo stesso credito per il quale l’impresa intende beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni e degli interessi, abbia già ricevuto un atto di recupero o altri provvedimenti impositivi da parte del Fisco.
Presentazione della domanda di restituzione agevolata
Dopo la pubblicazione del provvedimento con il quale lo scorso 1° giugno l’Agenzia delle entrate ha fissato le regole di accesso alla procedura di restituzione spontanea, ieri è stato pubblicato il tracciato telematico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle richieste di accesso alla procedura.
L’istanza può essere presentata, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022. Ciò dovrà avvenire utilizzando il modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” approvato con il provvedimento dello scorso 1° giugno.
L’invio può essere effettuato anche direttamente dal contribuente abilitato a Entratel o Fisconline.
La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 16 dicembre 2022.
Restituzione rateale
E’ possibile pagare anche in tre rate annuali di pari importo.
In caso di pagamento a rate, le scadenze da rispettare sono le seguenti:
- 16 dicembre 2022,
- 16 dicembre 2023 e
- 16 dicembre 2024.
Non è possibile pagare il dovuto tramite compensazione.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.