L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti nella forma di faq sulla fruizione del contributo a fondo perduto.
In particolare l’Agenzia rispondendo ad alcuni dubbi sui contributi a fondo perduto previsti dal dl Rilancio sotto forma di FAQ fornisce importanti chiarimenti in merito alla misura a sostegno del reddito di autonomi e partite IVA.
Contributo a fondo perduto: fatturato da considerare
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato per accedere al contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, devono essere considerate:
- tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile;
- le fatture differite emesse nel mese di maggio e le relative operazioni effettuate nel mese di aprile.
Inoltre, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19:
- le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). A questi vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
Soggetti interessati al contributo a fondo perduto
In merito ai soggetti che possono usufruire del “contributo a fondo perduto”, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono inclusi i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva al 1° gennaio 2020. Ciò vale a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività.
Inoltre, per le attività iniziate successivamente al 1° gennaio 2019 la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 è destinata al singolo contribuente. Questo a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo.
Per tali soggetti, quindi, al fine di determinare la soglia dei ricavi e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferimento:
- alla somma dei ricavi e compensi;
- ai fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.
Ne consegue che un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al “contributo a fondo perduto”.
Non possono fruire del contributo, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, i consorzi tra imprese. Questi ultimi, infatti, si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Inoltre, per fruire del contributo in esame è necessario che:
- dal “1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non devono essere superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Requisiti contributo a fondo perduto
Ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento.
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno percepito alla liquidazione periodica nel mese di aprile 2019.
Tuttavia, le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.
Come calcolare la riduzione del fatturato per il contributo a fondo perduto
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019.
Pertanto, si è precisato che vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica
- del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020)
- e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)
cui si sommano i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
In coerenza con quanto precisato per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, anche in relazione a tali operazioni occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019.
Ciò significa che, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.
Circolare n. 22E del 21.07.2020 Agenzia Entrate
Alleghiamo infine il testo completo della Circolare in oggetto.
Circolare AdE n. 22E del 21.07.2020 (190,2 KiB, 0 hits)