Con provvedimento 406608 dello scorso 2 novembre, il direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per dare attuazione all’art. 1, comma 17-bis, del Dl n. 152 del 2021, sul contributo extra ristorazione, ovvero un a fondo perduto ulteriore rivolto a ristoranti, bar e catering per eventi.
Nel documento citato l’Amministrazione finanziaria indica il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”. Ciò allo scopo dell’assegnazione del contributo a fondo perduto di cui all’appena citato decreto legge, e valevole appunto per le imprese operanti nel campo della ristorazione. Si tratta infatti di realtà che, più di altre, hanno risentito degli effetti della pandemia, del lockdown che ne è conseguito, ma ora anche della crisi energetica e del boom prezzi. Per ottenere la maggiorazione “bar/ristoranti” i beneficiari del contributo a fondo perduto “wedding/Horeca” devono dichiarare, entro il 21 novembre, di non aver superato gli aiuti consentiti.
Aggiornamento: tutto pronto per l’invio delle domanda di un ulteriore contributo per bar, piscine e ristoranti: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 18 novembre 2022 con il quale approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, e definisce tutti gli elementi utili all’erogazione dell’aiuto. La domanda potrà essere presentata dal 22 novembre al 6 dicembre.
Vediamo dunque un po’ più da vicino questo nuovo ed aggiuntivo contributo bar e ristoranti.
Contributo extra ristorazione: di che si tratta?
In apertura abbiamo detto che si tratta di un contributo aggiuntivo perché si rivolge a quelle imprese che, avendo i requisiti previsti e avendo effettuato in modo valido la relativa domanda nel lasso di tempo tra il 9 e il 23 giugno 2022 – hanno già conseguito il precedente contributo “wedding/Horeca” (il riferimento va all’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 73 dello scorso anno).
E’ stato un decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i ministeri del Turismo e dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile scorso – pubblicato in GU del 5 luglio 2022 – ad indicare la platea dei beneficiari, i requisiti obbligatori e la modalità di suddivisione dei fondi stanziati – pari a circa 10 milioni di euro – affidando all’Agenzia delle Entrate le attività specifiche dell’erogazione del contributo alle aziende della ristorazione.
In particolare, il contributo aggiuntivo o maggiorazione bar/ristoranti è rivolto alle imprese che compiono attività prevalente appartenente ai gruppi di codici Ateco 2007:
- 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie);
- 56.21 (catering per eventi / banqueting);
- 56.30 (bar).
Rimarchiamo che condizione per accedere all’ulteriore contributo è che coloro che fanno domanda, devono aver già goduto dell’anteriore contributo “wedding/Horeca”. In particolare, c’è un requisito ulteriore rispetto a quello già acclarato nell’istanza all’anteriore contributo, per quanto attiene il rispetto dei limiti del quadro temporaneo europeo degli aiuti di Stato relativi all’emergenza da Covid-19 (cd. “Temporary framework”). Ne parleremo di seguito.
Quali sono requisiti e condizioni di accesso al contributo extra bar e ristoranti
Come accennato, vi è una ulteriore condizione per accedere al nuovo contributo bar e ristoranti, ovvero il rispetto da parte dell’impresa del limite triennale di aiuti di Stato di cui al regime “de minimis” (regolamento n. 1407/2013/UE). Per conseguire il nuovo contributo, le imprese aventi i requisiti – a integrazione delle attestazioni già date con la domanda di accesso al contributo “wedding/Horeca” – devono presentare in formato digitale una dichiarazione che comprova la propria condizione, rispetto al regime di aiuti “de minimis”.
Aprendo una breve ma importante parentesi, ricordiamo che il cd. “regime de minimis” consiste nell’individuazione di agevolazioni economiche di ridotta entità, che possono essere assegnate a imprese uniche in un certo periodo di tempo – senza dare luogo a violazioni delle norme sulla concorrenza sul mercato. In buona sostanza il “regime de minimis” è stato previsto in ambito UE come strumento per regolare lo Stato e le Amministrazioni Pubbliche nell’erogazione alle imprese (PMI) di aiuti economici circoscritti.
Non dimentichiamo infatti che, in linea generale, le istituzioni di Bruxelles non consentono agli Stati membri di aiutare le imprese con sovvenzioni economiche, per non falsare il mercato e la concorrenza. Ecco perché il “de minimis”, di fatto, consiste in aiuti di piccola entità che:
- non oltrepassano i massimali fissati;
- sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea.
Il motivo è semplice: si presume che dette agevolazioni non incidano in modo rilevante sulla concorrenza sul mercato. Tornando al nuovo contributo bar e ristoranti che qui interessa, ricordiamo che alla fine del periodo di presentazione delle dichiarazioni per l’accesso all’agevolazione, sarà compito delle Entrate versare il contributo con accreditamento su conto corrente.
Modello di autodichiarazione da usare
All’interno del provvedimento citato sono inclusi:
- il modello della dichiarazione che comprova la situazione dell’impresa relativa agli aiuti di Stato, conseguiti con riferimento al regime “de minimis”, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
- le correlate istruzioni per la redazione. Per facilitare la ricognizione preliminare obbligatoria per la compilazione, le istruzioni rimarcano le regole e le tempistiche con le quali le varie tipologie di aiuti “de minimis” sono registrate nel Rna. Ecco perché è utile ricordare che la banca dati dell’Rna – istituita presso il ministero dello Sviluppo economico – è pubblica e consultabile via web sul sito rna.gov.it.
Sopra abbiamo ricordato le regole relative al regime ‘de minimis’: esse stabiliscono che lo Stato e le varie Amministrazioni pubbliche possono versare aiuti alle imprese entro il limite di alcuni massimali, fissati in percentuale sugli investimenti e autorizzati espressamente dalla Commissione Europea. Ogni misura di finanziamento pubblico deve essere reso noto alla Commissione stessa, tranne gli aiuti di piccola entità, detti appunto “de minimis”, i quali si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.
Chiaro che se l’impresa della ristorazione ha invece oltrepassato il limite massimo triennale di aiuti “de minimis”, il contributo aggiuntivo bar e ristoranti non potrà essere versato a suo favore.
Come e quando fare domanda
La domanda, ovvero l’auto dichiarazione, potrà essere presentata tra il 7 e il 21 novembre 2022 soltanto in modalità telematica, con una procedura web ad hoc, che le Entrate metteranno a disposizione all’interno del portale web “Fatture e corrispettivi”.
Si può accedere all’area tramite:
- i propri dati di accesso ad Entratel,
- con SPID,
- con CIE (Carta d’identità elettronica),
- oppure con CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
I soggetti interessati potranno infine incaricare della presentazione della dichiarazione il proprio intermediario che abbia delega ad hoc. Inoltre se l’impresa si rende conto di aver compiuto un errore nella dichiarazione già presentata, può sostituirla presentandone una nuova con dati corretti entro il 21 novembre di quest’anno.
Nel provvedimento n. 406608 sopra menzionato non mancano poi i dettagli sulle fasi di elaborazione delle dichiarazioni e di versamento del contributo. In particolare:
- per quanto attiene all’elaborazione, dopo lo svolgimento di controlli preliminari, le Entrate rilasciano a colui che ha trasmesso la dichiarazione la ricevuta di presa in carico, oppure di scarto motivato;
- vi sono poi controlli più approfonditi, ai quali segue l’individuazione del contributo spettante e l’indicazione dell’esito finale – di effettivo versamento o di scarto motivato – nella sezione “Contributi a fondo perduto” del portale web “Fatture e corrispettivi” e l’emissione di una ulteriore ricevuta;
- come spiegato nel decreto interministeriale pubblicato in GU lo scorso luglio e sopra richiamato, l’Agenzia fisserà l’importo del contributo spettante ad ogni beneficiario in tre fasi successive.
Infine gli interessati debbono tenere presente che l’ulteriore contributo bar e ristoranti sarà versato con accreditamento sul conto corrente intestato all’impresa, il cui Iban è stato reso noto nella domanda per l’anteriore contributo “wedding/Horeca”.