Istanza contributo alternativo Sostegni-bis: indicazione aiuti di Stato Covid-19. I contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-bis possono farlo in via telematica già dal 5 luglio. A stabilirlo è stata l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2 luglio 2021.
Con lo stesso provvedimento è stato definito il contenuto dell’istanza nonchè le modalità e i termini di presentazione della stessa. Rispetti agli altri contributi a fondo perduto, nella nuova istanza bisogna prestare particolare attenzione alla compilazione della parte relativa all’indicazione degli aiuti di Stato Covid-19, ricevuti fino alla data di presentazione. Infatti gli aiuti covid-19 sono riconosciuti nei limiti della disciplina europea temporanea in materia di aiuti di Stato.
Contributo alternativo Sostegni-bis: cos’è e come funziona
L’art.1 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, dai commi 5 a 15 prevede un contributo a fondo perduto “alternativo” rispetto a quello che è riconosciuto in automatico a coloro che hanno ottenuto quello del D.L. 41/2021, primo decreto Sostegni. Per tali ultimi soggetti, il contributo alternativo è riconosciuto a conguaglio rispetto a quello automatico. Ciò sta a significare che, ad esempio, laddove il contributo automatico sia pari a 1.000 euro mentre quello alternativo e pari a 1.500, la differenza pari a 500 euro sarà conguagliata in favore del contribuente. Per ottenere il contributo alternativo devono essere rispettati precisi requisiti.
Nello specifico, il contributo a fondo perduto “alternativo” può essere riconosciuto anche ai titolari di partita iva (imprese, professionisti, titolari di redditi agrario) che:
- nel 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro (stesso requisito del D.L. Sostegni) e che
- abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Calcolo contributo alternativo
Il calcolo del contributo alternativo si basa sull’applicazione di alcune percentuali agevolative che variano a seconda se il contribuente ha ottenuto o meno il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni.
Nello specifico, per chi ha già ottenuto il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, il contributo alternativo è calcolato applicando alla differenza di media fatturato sopra individuata, le seguenti percentuali:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo del D.L. “Sostegni” potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%. A seconda della fascia di ricavi 2019, come sopra individuata.
L’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro. Non è previsto un importo minimo garantito.
Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante: l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24. Come già avvenuto per i contributo a fondo perduto del decreto Sostegni.
Istanza contributo alternativo Sostegni-bis: come presentarla
Il contributo alternativo (l’Agenzia delle entrate l’ha battezzato Sostegni-bis attività stagionali) è riconosciuto solo dopo la presentazione di apposita istanza.
Nello specifico, con il provvedimento Prot. n. 175776/2021 del 2 luglio, è stato definito il contenuto dell’istanza nonchè le modalità e i termini di presentazione della stessa.
La presentazione dell’istanza avviene in via telematica nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021.
Il contribuente può inviare l’istanza direttamente o tramite un intermediario appositamente delegato.
Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due:
- una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi;
- un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico) per l’invio.
La procedura web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” è disponibile già a partire dal 5 luglio 2021. La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere invece effettuata dal giorno 7 luglio 2021.
Entrambi i canali di presentazione si chiuderanno giorno 2 settembre 2021.
Il contribuente può inviare l’istanza direttamente o tramite un intermediario appositamente delegato.
Contenuto dell’istanza: l’indicazione degli aiuti di Stato Covid-19
Se la prima parte dell’istanza è molto simile a quella dei precedenti contributi a fondo perduto, lo stesso non si può dire per la parte relativa all’indicazione degli aiuti di Stato Covid-19.
Infatti, nell’istanza deve essere attestato, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, il rispetto dei limiti e dei requisiti fissati dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) final. Il riferimento è al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. In particolare, nel caso in cui con il contributo in esame risultassero superati i predetti limiti, nell’istanza deve essere indicato l’importo del contributo rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.
Fino al 2 settembre è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo di sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
Infine, è opportuno ricordare che i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza, devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021
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