Al via dal 30 marzo le domande di contributo a fondo perduto 2021 da inviare tramite l’area riservata Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus riproposto dal Decreto Sostegni costerà caro alle tasche dello Stato, ma è una misura necessaria per rimpinguare le tasche di tanti imprenditori e professionisti gravemente colpiti dalla crisi. La platea dei soggetti che possono accedere al beneficio è infatti molto ampia e comprende i soggetti che svolgono attività d’impresa, di arte o professione o di reddito agrario.
Ai fini dell’accesso alla misura è necessario avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro e una perdita media di fatturato non inferiore al 30%. Si parla di perdita media perchè, per verificare se il contributo spetta o meno, è necessario confrontare la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Sulla differenza, se almeno pari al 30%, si applicano le percentuali agevolative previste in base al monte ricavi compensi conseguiti nel 2019.
Potrebbe quindi essere facile cadere in errori nel calcolo dei contributi. Le indicazioni da seguire per individuare il fatturato conseguito sono piuttosto articolate e richiedono specifiche competenze in materia fiscale. L’errore potrebbe costare caro, non solo sarà necessario restituire il contributo, ma anche pagare versare le sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell’importo illegittimamente ricevuto.
Se le violazioni non sono ancora state contestate dal Fisco, grazie al ravvedimento operoso è possibile versare la sanzione minima del 100%, ridotta a seconda del momento in cui è effettuato il ravvedimento operoso. Rispetto alla data di effettivo accredito del contributo o di riconoscimento dello stesso sotto forma di credito d’imposta.
Contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni: come si calcola
Il Dl 41/2021, decreto Sostegni, ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per imprenditori, professionisti e titolari di reddito agrario. Il contributo spetta, indipendentemente dal codice ATECO dell’attività svolta.
Possono accedere al contributo i soggetti citati solo laddove:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30%,
- rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
A monte è necessario che i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro.
Il requisito della perdita di fatturato non deve essere verificato da coloro che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti. Comunque la partita iva deve essere ancora attiva alla data del 23 marzo, entrata in vigore del decreto Sostegni. Sono escluse le partite iva aperte dopo tale data.
Contributo a fondo perduto 2021: i controlli
Le istanze di richiesta del contributo a fondo perduto, presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate sono oggetto di serrati controlli. Già come avvenuto per i precedenti contributi a fondo perduto. Difatti, il D.L. Sostegni, rimanda alle disposizioni di cui al D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per quanto riguarda: le modalità di erogazione del contributo, il regime sanzionatorio e le attività di controllo.
In particolare, con l’istanza si attesta:
- di non rientrare tra i soggetti esclusi, ex art. 1, comma 2 del D.L, Sostegni;
- il monte ricavi/compensi 2019;
- l’importo medio del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020;
- eventualmente, di aver aperto la partita iva dopo il 31 dicembre 2018.
Su tale ultimo punto, chi ha aperto la partita dal 2019 in avanti, può ottenere il contributo a fondo perduto anche laddove non rispetta il requisito della perdita di fatturato pari ad almeno il 30%. Tali soggetti hanno diritto al contributo anche se la perdita è pari a zero.
Ritornando ai controlli, l’Agenzia effettua dei controlli incrociati rispetto ai dati riportati nell’istanza. L’incrocio dei dati riguarda: le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici, i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché i dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.
Il fisco verifica l’attendibilità dei dati riportati nell’istanza.
Anche la Guardia di Finanza è chiamata in causa. A tal proposito, nella Guida dell’Agenzia delle entrate sul contributo a fondo perduto, è specifico che:
l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Nuovo contributo a fondo perduto Decreto Sostegni: le sanzioni
Laddove i controlli ravvedano un’illegittima spettanza del contributo, le conseguenze da pagare sono piuttosto pesanti. Infatti, in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, anche per mancato superamento delle verifiche antimafia, il Fisco, procede alle attività di recupero:
- irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997
- nella misura minima del 100% e massima del 200%.
Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Non si applica solo la sanzione amministrativa. Infatti, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Tale disposizione prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).
Il ricorso al ravvedimento operoso
La regolarizzazione di quanto indebitamente percepito può avvenire anche grazie al ravvedimento operoso. Prima che l’Agenzia delle entrate contesti l’illegittima richiesta del contributo a fondo perduto. Infatti la restituzione può essere spontanea.
In tale caso sarà necessario restituire il contributo indebitamente percepito insieme:
- ai relativi interessi e
- alla sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente in F24. Senza possibilità di compensazione. A breve dovrebbero arrivare i codici tributo per il versamento delle somme dovute.
E’ lecito chiedersi a quale data deve essere rapporto il ravvedimento o meglio ancora qual è la data alla quale rapportare le riduzione sanzionatorie da ravvedimento?
La data dovrebbe essere quella di effettiva percezione del contributo. Da tale data si applicano le riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso. Se si opta per il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta dovrebbe far fede la ricevuta con la quale l’Agenzia riconosce il credito.
Un esempio pratico
Un contribuente in contabilità ordinaria ha richiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto pari a 1.000 euro. Circa tre settimane dopo l’accredito del contributo, si è accorto di non aver considerato alcune fatture anticipate emesse nel 2020. Rifacendo i calcoli non rispettare il requisito della perdita del fatturato di almeno il 30%. Da qui intende ricorrere a ravvedimento operoso.
Se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall’effettivo accredito del contributo dovrà versare:
- il contributo illegittimo di 1000 euro;
- la sanzione di 100 (1/10 del 100% sanzione minima) euro più
- gli interessi del 4% annuo.
La rinuncia al contributo prima della sua erogazione non comporta l’applicazione di sanzione alcuna.