Il Dl Rilancio ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per le partite Iva in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Quasi la totalità degli operatori economici è stata costretta a chiudere o a limitare la propria attività durante il periodo di lockdown generalizzato con conseguente forte calo del fatturato. Da qui l’introduzione della misura a carattere emergenziale.
L’Agenzia delle entrate, nel corso del tempo, ha chiarito diversi aspetti operativi del contributo. In particolare chiarimenti specifici sono stati forniti con le circolari 15/e e 22/e del 2020.
Da ultimo, con la risposta n° 478, l’Agenzia ha indicato come verificare il possesso dei requisiti d’accesso al “fondo perduto” laddove siano svolte più attività.
Ecco in chiaro i chiarimenti forniti, ma prima rivediamo in breve cos’è e come funziona la misura.
Il contributo a fondo perduto: cos’è e quali sono i requisiti necessari
L’articolo 25 del Dl 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per le partite Iva in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.
Gli effetti delle chiusure forzate o comunque delle limitazione delle attività economiche, riproposte in parte con l’ultimo DPCM “18 ottobre” del Governo, sono devastanti, tant’è che, il Governo, sta pensando di proporre nuovamente il contributo a fondo perduto.
I contributi spettano a imprenditori, professionisti iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
Come da circolare n. 15/E del 13 giugno 2020: ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di 5 milioni di euro, sono inclusi:
- “i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”;
- “i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione”.
Ulteriori requisiti per accedere al contributo a fondo perduto
Il requisito afferente i ricavi/compensi non è l’unico paletto da rispettare.
Coloro che hanno presentato l’istanza di richiesta dei contributi dovevano possedere altresì, uno dei seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). E’ possibile trovare l’elenco di tali Comuni è riportato nelle istruzioni del modello dell’istanza.
Come si calcola il contributo spettante?
L’ammontare del contributo si calcola applicando una specifica percentuale alla differenza: tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ad ogni modo, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Presentazione delle istanze di contributo
Le istanze per ottenere il “fondo perduto” non possono essere più presentate.
Difatti, la presentazione poteva avvenire:
- entro il 13 agosto 2020
- ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto.
A tal proposito, l’agenzia delle entrate, con il provvedimento, 10 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020, ha individuato le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo.
In caso di rigetto dell’istanza sostitutiva di accesso al contributo a fondo perduto o di ricezione di un importo inferiore a quello effettivamente spettante, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame in autotutela.
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Agenzia delle Entrate risposta n° 478 del 16 ottobre: ultimi chiarimenti sul contributo a fondo perduto
Con la risposta n°478, l’Agenzia delle entrate, ha affrontato il caso di una società che svolge più attività e ha chiesto chiarimenti sulla spettanza del “fondo perduto”.
In particolare, la società istante si occupa:
- come attività prevalente, di fitto e gestione di immobili di proprietà e
- come secondaria attività (avviata a novembre 2019) di gestione di una casa vacanze.
A tal proposito, intendeva sapere se per l’attività secondaria potesse avere accesso al contributo a fondo perduto. Precisando che:
“sulla base delle normative vigenti, non ha ritenuto di dover modificare il codice Ateco perché la nuova iniziativa costituisce, ad oggi, un’attività secondaria rispetto a quella principale”.
Ai fini della verifica dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto, deve considerare tutte e due le attività svolte o può farlo solo in relazione all’attività secondaria?
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Le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria
Secondo l’Agenzia delle entrate, ai fini della verifica dei requisiti d’accesso, devono essere considerate tutte le attività svolte. Difatti non è possibile scindere la richiesta per l’una o per l’altra attività.
Ciò vale anche per il calcolo del monte ricavi e del calo di fatturato.
In sostanza viene replicato quanto già chiarito nella circolare 22/e 2020
“un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio”.