Il Governo Draghi, nei prossimi giorni è chiamato a varare il decreto Sostegno e una delle misure più attese e riportate nella bozza di Dl Sostegno è il nuovo contributo a fondo perduto. Contributo che sarà sganciato dal codice Ateco dell’attività svolta e spetterà a tutti coloro coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19. Dunque, rileverà il calo di fatturato subito nei mesi della pandemia.
Un’ulteriore novità è rappresenta dalle modalità con le quali il contributo sarà riconosciuto. Infatti, il contribuente potrà optare per l’accredito diretto sul conto corrente o per il riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo spettante. Credito d’imposta che potrà essere utilizzato in F24 per pagare tasse e contributi previdenziali.
Decreto Sostegno, nuovo contributo a fondo perduto
Sulla scia dei precedenti contributi a fondo perduto previsti dal Dl Rilancio, dal Dl Ristori e dal Dl Ristori-bis, quest’ultimi due insieme agli altri decreti Ristori, convertiti in un’unica legge di conversione, Legge 176/2020, il Governo Draghi si appresta ad approvare un nuovo fondo perduto.
In particolare, possono accedere al nuovo contributo previsto dal decreto Sostegno, tutti gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” che svolgono: attività d’impresa, arte o professione con partita IVA e sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato indipendentemente dal codice Ateco dell’attività svolta.
Dunque, rispetto agli altri contributi a fondo perduto non sia fa più una differenziazioni in base all’attività svolta. Il contributo spetterà a tutti coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno;
- a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata dello stesso decreto;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del DPR 917/86, TUIR.
I soggetti ammessi all’agevolazione non devono aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 5 milioni di euro. In riferimento al periodo d’imposta 2019.
I requisiti per accedere al contributo a fondo perduto 2021
Oltre a rispettare il requisito del monte ricavi/compensi non superiore a 5 milioni di euro, è necessario aver subito un calo di fatturato nei mesi più recenti dell’attuale pandemia da covid-19.
Infatti, all’art.1, comma 3 della bozza del testo del D.L. Sostegno, è previsto che:
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il requisito della perdita di fatturato non si applica a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Dunque, per tali soggetti, verificato il requisito del monte/ricavi compensi, il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato.
Quanto spetta
Le modalità di determinazione del contributo spettante sono molto simili a quelle previste per i precedenti contributi a fondo perduto. L’entità del sostegno spettante è parametrata alla perdita di fatturato. Difatti, rileva la differenza tra ’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Il contributo spettante è determinato applicando a tale differenze le seguenti percentuali:
- venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
- quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Ad ogni modo, il contributo non può essere inferiore:
- a mille euro per le persone fisiche e a
- duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).
Il contributo non è tassato né ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap.
Accredito sul conto corrente o credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24
Una delle principali novità che caratterizza il nuovo contributo a fondo perduto rispetto ai precedenti è la scelta che si ha circa alle modalità di riconoscimento del contributo. Infatti, il contribuente può sempre scegliere di ricevere l’accredito delle somme sul conto corrente.
Tuttavia, in alternativa a tale possibilità, è possibile ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare per pagare in F24 tasse e contributi previdenziali. L’F24 dovrà essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Questo perchè nell’F24 si riportano degli importi in compensazione orizzontale. Tra crediti e debiti di diversa natura.
La scelta per l’accredito sul conto o per il credito d’imposta è irrevocabile.
Modalità di presentazione dell’istanza
Tale scelta deve essere specificata nell’istanza con la quale si richiede il contributo. Istanza da inviare all’agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Con l’istanza si attesta la sussistenza dei requisiti richiesti e le modalità prescelta di attribuzione del contributo (accredito sul conto o credito d’imposta). L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione: le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Infine due precisazioni importanti:
- si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo (il riferimento è al 1° contributo a fondo perduto);
- la misura di sostegno opera nei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
Entro giovedì 11 marzo dovrebbe arrivare l’approvazione del decreto Sostegno.