Con la circolare n. 5 E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli ultimi specifici chiarimenti sul contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. L’intervento dell’AdE si è soffermato soprattutto sul calcolo del fatturato e del monte ricavi compensi. Infatti, si ricorda che per accedere al contributo a fondo perduto è necessario avere un monte ricavi-compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, requisito più stringente, bisogna verificare che il fatturato 2020 sia inferiore di almeno il 30% di quello conseguito nel 2019. Il 2020 è stato l’anno in cui, causa Covid-19, le imprese, i professionisti ma anche le famiglie in generale, hanno subito una forte riduzione di liquidità. Riduzione dovuta alle chiusure forzate che hanno colpito la maggior parte delle attività economiche.
Ecco in chiaro i principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare numero 5 che alleghiamo per intero a fondo pagina.
Contributo a fondo perduto decreto Sostegni
L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto per imprese, professionisti e titolari di reddito agrario colpiti dalla crisi economica legata al covid-19. Tali soggetti beneficiano del fondo perduto se presentano un monte ricavi compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
Ma ciò non basta. Infatti, è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Il modello di richiesta del CFP può essere presentato entro il 28 maggio.
Calcolo del fatturato Contributo a fondo perduto: le indicazioni del Fisco
Prima di arrivare ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, è opportuno richiamare le indicazioni operative ai fini del calcolo del fatturato già note ai contribuenti.
Nelle istruzioni che accompagnano l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, è specificato che:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (2019 e 2020,periodo di monitoraggio ai fini del CFP);
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventidata compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti dell’AdE
Proprio sul calcolo del fatturato e sul monte ricavi compensi si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°5/e 2021. Oltre a definire meglio la platea dei soggetti ammessi al contributo a fondo perduto.
Tali chiarimenti si aggiungono a quelli forniti con la circolare n° 15/E 2020 e 22/e 2020. Tali documenti di prassi si riferiscono al contributo a fondo perduto del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Decreto che prevedeva un meccanismo di accesso al CFP simile in riferimento ai requisiti afferenti il monte ricavi/compensi e la perdita di fatturato.
Contributo a fondo perduto forfettari
Anche i forfettari possono accedere al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni.
Per l’individuazione del fatturato 2019 e 2020 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi:
- per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e per
- le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.
Ciò vale anche per i forfettari, difatti nella determinazione del fatturato devono considerare le fatture emesse. Indipendentemente dalla data di effettivo incasso.
Inoltre, ai fini dell’individuazione del monte ricavi/compensi è necessario fare riferimento ai quadri da «LM 22 a 27, colonna 3». Come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
Sempre in riferimento ai forfettari, è stato chiarito che il CFP COVID-19 decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevaai fini della soglia di ricavi/compensi di 65.000 da rispettare ai fini dell’accesso/permanenza nel regime forfettario.
Non rileva neanche ai fini della la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all’articolo 18, comma 10, del d.P.R. n. 600 del 1973. Quest’ultima precisazione riguarda le “c.d imprese minori” non i forfettari.
Contributo a fondo perduto promotori finanziari
I soggetti che operano come promotori finanziari, possono fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni». Ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Difatti, i promotori finanziari non rientrano tra i soggetti espressamente esclusi dal contributo a fondo perduto, comma 2 dell’art.1 del D.L. 41/2021.
Chiarimenti per i professionisti: contributo integrativo e indennità di maternità
In riferimento ai professionisti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, non rilevano ai fini del CFP:
- le indennità di maternità (sia in termini di fatturato che di compensi);
- le spese anticipate in nome e per conto del clienti, ex art.15 del DPR 633/72 (sia in termini di fatturato che di compensi);
Diversamente, nella circolare in esame è specificato che:
sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Chiarimenti sono stati forniti anche rispetto al contributo integrativo previdenziale.
Per i professionisti ordinistici il contributo integrativo rileva ai fini del fatturato ma non del monte ricavi/compensi per accedere al contributo a fondo perduto.
Gli aiuto covid-19: nessuna rilevanza aio fini del CFP
Non devono essere considerati né ai fini della verifica del fatturato nè del monte ricavi/compensi, gli aiuti Covid-19 percepiti nel 2020. Il riferimento è alle varie misure agevolative quali: oltre ai contributi a fondo perduto, il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Circolare n. 5 E del 14 maggio 2021
Il testo della Circolare n. 5 E del 14 maggio 2021 recante chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto Decreto Sostegni.
Circolare n. 5-E 2021 Agenzia Entrate (686,4 KiB, 300 hits)