Nel decreto Sostegni bis che potrebbe essere varato dal Governo la prossima settimana, è previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le partite iva colpite dalla crisi economica legata al covid-19. Per chi ha già beneficiato del contributo del precedente Decreto Sostegni, le cui istanze possono essere presentate entro il 28 maggio, il nuovo contributo sarà riconosciuto in automatico.
Dunque vengono confermate le stesse condizioni previste in precedenza. In aggiunta a quanto detto, sono introdotte alcune novità in riferimento all’ambito soggettivo dei beneficiari. Ulteriori novità sono state disposte anche in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni.
Nel presente approfondimento andremo a vedere tutte le ultime news su requisiti e importi del contributo a fondo perduto per le Partite IVA previsto nel prossimo Dl Sostegni bis. In fondo alla guida invece elenchiamo le novità del Contributo previste nell’iter di conversione in Legge del primo Decreto Sostegni.
Ecco i dettagli.
Contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis: contributo in automatico
La crisi economica legata al covid-19 non accinge a rallentare. L’ultimo anno fatto di continue chiusure forzate e brevi riprese di quasi tutte le attività economiche ha portato l’economia al collasso. Da qui, il Governo è dovuto intervenire con vari scostamenti di bilancio per poter dare una mano agli operatori economici colpiti dalla crisi. Tali scostamenti di bilancio sono finalizzati a finanziare le misure contenute nei vari decreti legge emergenziali. Tra le misure che di più hanno trovato il favore delle imprese e dei professionisti sicuramente rientra il contributo a fondo perduto. Contributo riproposto da ultimo con il D.L. 41/2021, c.d decreto Sostegni e ora ripreso nel decreto Sostegni-bis che potrebbe essere approvato nella prossima settimana.
Proprio tale ultimo decreto ripropone il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni. Sono confermate le stesse condizioni di accesso.
Rientrano tra i beneficiari coloro che hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto dell’art.1 del Decreto Sostegni.
Tali soggetti:
- otterranno il medesimo importo riconosciuto in precedenza,
- senza la necessità di presentare un’ulteriore istanza.
Il contributo a fondo perduto è erogato in automatico direttamente dall’Agenzia delle entrate.
A condizione che:
- i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, la partita IVA attiva;
- non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero
- esso non risulti indebitamente percepito.
Anche la modalità di fruizione resta la stessa già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in F24.
Se il precedente contributo è stato erogato sotto forma di credito d’imposta anche quello del decreto Sostegni-bis sarà erogato come credito d’imposta.
Contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis: il contributo alternativo
Oltre a quanto detto finora, un contributo a fondo perduto alternativo, sempre nel D.L. Sostegni-bis, può essere riconosciuto anche ai titolari di partita iva (imprese, professionisti, titolari di redditi agrario) che:
- nel 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro (stesso requisito del D.L. Sostegni) e che
- abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Sulla perdita di fatturato, il decreto Sostegni invece ammette coloro che hanno avuto importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.
Il calcolo del contributo alternativo
Ritornando al Sostegni-bis, il contributo alternativo, è calcolato applicando alla differenza di media fatturato, le seguenti percentuali:
60% | per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro; |
50% | per i soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; |
40% | soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; |
30% | ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; |
20% | ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. |
Attenzione, tale contributo è alternativo a quello riconosciuto in automatico a coloro che hanno già ottenuto quello del decreto Sostegni (periodo precedente).
L’alternatività opera nei seguenti termini.
Se il contributo riconosciuto in automatico è inferiore a quello spettante se si rispettano le suddette condizioni (punto n°1 e n°2 pr. precedente) allora potremmo ottenere l’eventuale maggior contributo. Da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute in automatico dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA sono tenuti a
inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del predetto contributo alternativo.
Le sanzioni applicate in caso di illegittima fruizione del contributo a fondo perduto sono le stesse di quelle previste dal D.L. Sostegni.
Ad ogni modo, sarà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a fissare le modalità di presentazione delle istanze per il contributo alternativo.
Contributo a fondo perduto del Decreto-Legge Sostegni 1: novità in fase di conversione in legge
In fase di conversione in legge del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, è stato approvato un emendamento con il quale il contributo a fondo perduto di cui all’art.1 viene riconosciuto, nella misura massima di euro 1.000:
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 e che
- non rispettano il requisito della perdita media di fatturato pari ad almeno il 30%.
L’inizio dell’attività è verificata in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Sulla perdita di fatturato, il decreto Sostegni invece, ad oggi, ammette coloro che hanno avuto importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019. Non devono rispettare tale requisito coloro che hanno attivato la partita iva dal dal 1° gennaio 2019 in avanti. Fermo restando che il monte ricavi compensi non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
In base alla ricostruzione fatta finora, nel breve, post approvazione del D.L. Sostegni-bis e conversione in Legge del D.L. Sostegni avremo:
- il contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni;
- contributo automatico di cui ai commi 1-4 del Sostegni-bis;
- contributo alternativo di cui ai commi 5-14 del Sostegni-bis.
Non rimane che attendere l’approvazione del Sostegni bis e la conversione in legge del D.L. Sostegni.