La pubblicazione del decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale ha evidenziato alcune differenze rispetto alla prima bozza. Soprattutto in riferimento al nuovo contributo a fondo perduto che spetterà ad imprese e professionisti colpiti dall’attuale pandemia da covid-19.
Sul contributo a fondo perduto, una delle principali novità contenute nel testo definitivo, riguarda le modalità di calcolo del contributo. Non si deve più mettere in raffronto solo alcuni mesi del 2020 con quelli corrispondenti del 2019, ma si deve calcolare la media del fatturato 2020 e confrontarla con quella 2019. Se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, allora si potrà richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. Questo però non è l’unico requisito da rispettare.
Vediamo nel dettaglio cos’è e come fare domanda di Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni in riferimento al modello di domanda e le relative istruzioni di compilazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2021 (disponibili in formato PDF a fondo pagina).
Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni: cos’è e come funziona
L’art.1 del Decreto-Legge 41/2021, decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22-3-2021, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese e i professionisti colpiti dall’attuale crisi dovuta alla pandemia da covid-19. Nello specifico, possono accedere ai contributi tutti i titolati di reddito di impresa/professione con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro. Fin qui sembra che la platea dei beneficiari possa essere abbastanza ampia. Rientrano tra i beneficiari anche i titolati di reddito agrario ossia che determinano il reddito su base catastale, ex art.32 del DPR 917/86, TUIR.
Possono accedere al contributo i suddetti soggetti solo laddove:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
- sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Rileva la data di effettuazione dell’operazione
Attenzione, al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisiti sul calo di fatturato.
Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato sempre ai sensi dell’art.6 del DPR 633/1972, decreto Iva. Dunque:
- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
- per le prestazioni servizi il momento del pagamento da parte del committente.
Salvo emissione di una fattura anticipata. Ciò comporterà che, se abbiamo emesso una fattura anticipata, questa concorrerà alla verifica della media fatturato, anche se non è ancora avvenuto l’incasso o la consegna/spedizione dei beni.
Inoltre, dovrebbe valere le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 22/e 2020, in base alla quale vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del periodo interessato cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
Detto ciò, l’aspetto che è maggiormente criticato dai contribuenti riguarda le modalità di calcolo del contributo.
Contributo a fondo perduto Dl Sostegni: quanto spetta
Verificata la perdita di fatturato di almeno il 30%, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Individuate le modalità di calcolo, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo:
- non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
- a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non è tassato.
Come fare domanda contributo a fondo perduto Dl Sostegni
Per ottenere il contributo a fono perduto è necessario presentare apposite richiesta telematica nell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate accedendo personalmente tramite SPID oppure tramite il proprio consulente di fiducia.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa sono stati già definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 77923/2021 del 23 marzo.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio.
Un esempio pratico
Ipotizziamo che un avvocato presenti i seguenti dati:
- compensi 2019 pari a 65.000 euro;
- compensi 2020 pari a 45.00 euro.
In tale ultimo importo, è stata considerata anche una fattura anticipata al momento non incassata.
Calcoliamo la media fatturato 2019 e 2020.
La media 2019 è uguale a 5.416,67, quella 2020 è pari a 3.750. L’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore di oltre il 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019.
Considerati tali importi, è verificato il requisito della perdita di fatturato pari almeno al 30%.
Il contributo spettante sarà pari a E 1666,67 * 60%= E 1000,60
Nell’istanza di richiesta del contributo, sarà necessario specificare se si desidera ricevere il contributo cash sul conto corrente oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24, senza limiti annuali. Tale possibilità di scelta non era ammessa per i precedenti contributi a fondo perduto.
Infine, si precisa che il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto Sostegni
- a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate procede al suo recupero. Irrogando, le sanzioni dal 100 al 200% del contributo illegittimo e applicando gli interessi.
Modulo domanda e istruzioni
Alleghiamo infine il modulo di domanda e le istruzioni di compilazione relativi al Contributo fondo perduto Decreto Sostegni.
Contributo fondo perduto 2021 istanza e istruzioni (2,3 MiB, 675 hits)
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