Anche i lavoratori dipendenti e i pensionati con partita IVA possono accedere ai contributi a fondo perduto 2020 previsti dal decreto Rilancio Italia in considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19.
Ecco in chiaro a quali condizioni e in che misura i soggetti citati possono richiedere i contributi.
Contributo a fondo perduto Agenzia delle entrate
Per contrastare i gravi effetti economi negativi legati al covid-19, il Governo ha introdotto specifici contributi a fondo perduto. I contributi spettano a a Imprenditori, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
L’importo del contributo spettante è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo spettante è erogato tramite bonifico diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.
Leggi anche: Domanda di contributi a fondo perduto: istanza on line dal 15 giugno
Gli ulteriori requisiti da possedere
Oltre a rispetto del monte ricavi/compensi fisso a 5 milioni di euro, è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). E’ possibile trovare l’elenco di tali Comuni è riportato nelle istruzioni del modello dell’istanza.
Leggi anche: Contributi a fondo perduto 2020: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Contributo a fondo perduto: a chi non spetta
I contributi a fondo perduto non possono essere richiesti da:
- soggetti con attività cessata alla data di richiesta del contributo;
- coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020 (tranne per le partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti);
- enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
L’esclusione vale anche per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo nonché per i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata. Sono inoltre esclusi i professionisti con o senza cassa. Tuttavia, possono richiedere “il fondo perduto”le Società tra professionisti”.
Contributi a fondo perduto dipendenti e pensionati con partita IVA
In linea generale non possono richiedere il contributo i lavoratori dipendenti e pensionati. E se tali soggetti sono dotati di partita Iva?
In tale caso non opera esclusione alcuna. Nel rispetto dei requisiti sopra individuati, possono accedere ai contributi.
Difatti, come da circolare 15/2019, le persone fisiche, imprenditori o lavoratori autonomi che sono anche assunti come «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19.
Le medesime indicazioni valgono anche per coloro che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolare di reddito agrario) e contestualmente siano titolari di pensione.
Laddove siano svolte più attività, non tutte ammessa al contributo, il requisito dei ricavi non superiori a 5 mln di euro, va verificato in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Stesso discorso per la verifica del calo di fatturato.
Il contributo può essere richiesto anche da lavorato dipendenti e pensionati che hanno avviato l’attività dopo il 3o aprile 2020. In tale caso, la richiesta è ammessa solo per le partite iva aperte in qualità di erede per continuare l’attività di un soggetto deceduto.
Restituzione contributi a fondo perduto
In data 26 giugno l’Agenzia delle entrate ha approvato, i codici tributo per la restituzione del fondo perduto eventualmente richiesto in maniere illegittima. Codici tributo indicati nella risoluzione 37/2020.
Il versamento va effettuato tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo:
- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Difatti, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare spontaneamente l’indebita percezione. Restituendo il contributo ed i relativi interessi nonché la sanzione ravveduta (art.13 comma 5 d.Lgs 471/1997).
E se non provvedo spontaneamente a restituire il dovuto?
Qualora dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate applica la sanzione non più ravvedibile nella misura dal 100% al 200% dell’importo indebitamente percepito . Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
Nel medesimo caso, ci sono anche risvolti dal punto di vista penale. Infatti, si applica, inoltre, la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email