Il Governo potrebbe aver decretato la fine delle opzioni di sconto in fattura e cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. Infatti, con una norma ad hoc inserita nel Decreto Sostegni-ter, approvato la scorsa settimana ma non ancora pubblicato in Gazzetta, dispone che la cessione del credito non potrà essere replicata. Dunque, in caso di sconto in fattura, l’impresa applica lo sconto, in cambio ottiene il credito d’imposta che potrà cedere a banche e altri soggetti. Quest’ultimi a loro volta non potranno cedere il credito, dunque non potranno monetizzarlo e come unica opzione potranno utilizzarlo per pagare imposte e contributi.
Quali saranno le conseguenze di questa novità lo sapremo solo tra qualche settimana quanto con molta probabilità i cantieri 110 e altri bonus subiranno una battuta d’arresto.
A pagare sono sempre i soliti attori: imprese e contribuenti.
La cessione dei bonus edilizi tra decreto Antifrode e Legge di bilancio 2022
Con l’intervento del Dl 157/2021, c.d. decreto Antifrode, il visto di conformità, fino a prima richiesto solo per lo sconto in fattura/cessione superbonus 110, è stato reso necessario anche nei seguenti casi:
- detrazione superbonus 110 riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione del credito o sconto in fattura anche relativi agli altri bonus edilizi.
Oltre al visto di conformità, è necessaria anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Infatti, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus.
Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione riguarda la congruità della spese ma non i requisiti tecnici dell’intervento.
Con l’intervento della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha cercato di allentare i paletti introdotti con il decreto Antifrode. Quasi come se l’obiettivo di contrastare le frodi in materia di cessione dei bonus edilizi fosse passato in secondo piano.
Infatti, la manovra dispone che ai fini dello sconto in fattura/cessione del credito, non è necessario nè il visto di conformità nè l’asseverazione sulla congruità delle spese per gli interventi rientranti nella c.d edilizia libera. La stessa indicazione vale per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Il Decreto Sostegni-ter cambia le regole. Stop alle cessioni a catena
Con il decreto Sostegni-ter le regole cambiano nuovamente.
Infatti, con il decreto approvato la scorsa settimana e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Governo ammette si l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito ma inserisce il divieto di cessioni successive alla prima.
Per intenderci, potranno presentarsi le seguenti situazioni:
- l’impresa applica lo sconto in fattura, in cambio ottiene il credito d’imposta pari allo sconto applicato ( o al 110% dello sconto applicato in caso di superbonus) che potrà cedere a banche e altri soggetti. Quest’ultimi a loro volta non potranno cedere il credito;
- il contribuente non richiede lo sconto in fattura, paga le spese e decide di cedere il credito d’imposta pari alla detrazione spettante, in favore di banche o altri soggetti terzi. Anche in questo caso, chi riceve il credito non può monetizzare, potrà solo utilizzarlo per pagare imposte e contributi.
Attenzione, il decreto prevede un periodo transitorio. Infatti, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di una delle opzioni di cessione/sconto in fattura, potranno essere ulteriormente ceduti. In tale caso è ammessa una sola ulteriore cessione rispetto alla prima. Come da opzione di sconto in fattura o cessione del credito.