Il decreto ristori, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra le varie misure di sostegno alle imprese interessate dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020, dispone la cancellazione della seconda rata IMU.
Tale ultimo decreto, in considerazione della ripresa dei contagi da covid-19, ha riproposto la stretta su determinate attività economiche. Da qui, è stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. Disposte inoltre, forti restrizioni con orari limitati per bar e ristoranti, gelaterie ecc.
Ecco in chiaro i soggetti interessati dall’esonero Imu e le condizioni da rispettare per rientrare nell’agevolazione, ma prima ricordiamo in breve cosa prevede il DPCM del 24 ottobre 2020.
Il DPCM 24 ottobre 2020
Con il DPCM 24 ottobre 2020, il Governo ha disposto la chiusura o comunque specifiche restrizioni per diverse attività economiche. L’obiettivo è quello di limitare la diffusione dei contagi da covid-19. Si pensi alla chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. E’ stata prevista inoltre anche attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
In considerazione di tali limitazioni, il Governo a stretto giro ha approvato il c.d decreto Ristori, D.L. 137/2020. Le misure di sostegno all’economia contenute nel decreto, non sono generalizzate ma riguardano le attività interessate dalle nuove restrizioni.
Rientra in tale misure, l’esonero dal pagamento della 2° rata IMU.
Cancellazione della seconda rata IMU nel Decreto Ristori
In considerazione delle restrizioni fissate dal DPCM 24 ottobre, con il D.L. 137/2020, D.L. Ristoro, il Governo è intervenuto nuovamente sui versamenti IMU. Fermo restando quanto già previsto dal D.L Rilancio e dal D.L. Agosto (paragrafo precedente).
In particolare, coma da articolo 9 del decreto citato:
Fermo restando le disposizioni dell’art.78 del decreto legge 14-agosto 2020 (..), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Cancellazione 2° rata IMU decreto Ristori: a chi interessa
Sono interessati dall’esonero IMU 2° rata, le attività individuate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto Ristori.
In particolare, beneficiano dell’esonero, i proprietari degli immobili e delle relative pertinenze impiegate nello svolgimento delle attività appena citate (allegato 1). A tal fine, è necessario che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Difatti, l’esonero Imu non è generalizzato, ma riguarda solo i casi e le attività fin qui individuati.
Allegato 1 Decreto Ristori (43,9 KiB, 722 hits)
Attenzione, si può beneficiare di tale esonero, nei limiti e alle condizioni previsti dalla:
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finale «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
Il riferimento è al regolamento europeo che permette agli stati membri, di intervenire a sostegno dell’economia nazionale:
- in maniera più rilevante e
- in deroga ai limiti di cui alla normativa europea in materia di aiuti di stato.
Ciò in considerazione dell’emergenza covid-19. Ad ogni modo, l’impresa effettuerà la verifica dei suddetti limiti, cumulando tutte le agevolazioni covid-19 percepite negli ultimi mesi.
Leggi anche: Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale: le misure per il lavoro
I normali versamenti dell’IMU
I versamenti IMU si effettuano entro:
- il 16 giugno per la 1° rata;
- 16 dicembre per il saldo (o 2° rata).
Sempre considerando il conguaglio in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
Si ricorda che con la Legge di bilancio 2020, l’IMU e la TASI sono state unificate con la nuova IMU.
Le aliquote base ai fini del calcolo dell’imposta dovuta che sono uguali alla somma delle aliquote base dell’ex IMU e TASI.
Il precedente intervento del Dl Agosto e del Dl Rilancio
Il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) nonché il D.L. 104/2020 (decreto Agosto), sono già intervenuti in materia di Imu.
A tal proposito, causa emergenza economica-sanitaria da covid-19:
- con l’art.177 del D.L. Rilancio è stato disposto l’esonero dal pagamento della 1° rata IMU 2020;
- con l’art.78 del D.L. Agosto, l’esonero del saldo 2020 (o 2° rata), ampliando le categoria degli immobili interessati rispetto a quanto previsto nel D.L. Rilancio.
Dunque, l’esonero non è generalizzato ma riguarda specifiche categorie di immobili.
Su tale secondo punto, in particolare, all’art 78, è prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Esonero anche per le pertinenze
Come da dossier ufficiale del D.L. Agosto l’esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.
Difatti, tale ultimo articolo ha previsto l’abolizione della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per i medesimi immobili appena elencati, ad eccezione:
- di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo
- che non erano compresi in tale agevolazione.
Tali immobili invece sono ora interessati dall’esonero della 2° rata (D.L. Agosto).