Calcolo NASpI, come cambia l’importo dal lordo al netto dell’indennità di disoccupazione mensile alla luce della riforma IRPEF e l’introduzione dell’Assegno Unico da marzo 2022. Tra gli eventi che possono interessare i lavoratori dipendenti figura la perdita involontaria del posto di lavoro a seguito ad esempio di licenziamento o scadenza del contratto a termine. A determinate condizioni, l’INPS interviene riconoscendo il sussidio di disoccupazione che prende il nome di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e Mini-ASpI).
Sul sussidio di disoccupazione il disoccupato:
- subisce le trattenute fiscali da parte dell’INPS (quale sostituto d’imposta) a titolo di acconto dell’IRPEF;
- gode delle detrazioni da lavoro dipendente e per figli e familiari a carico;
- percepisce, al ricorrere dei requisiti di legge, degli istituti introdotti dal Decreto Legge numero 3/2020 al fine di ridurre la pressione fiscale sui dipendenti (trattamento integrativo ed ulteriore detrazione);
- riceve dall’INPS gli Assegni per il Nucleo Familiare ANF (fino al 28 febbraio 2022).
Tutti gli elementi appena citati registrano (e registreranno) importanti cambiamenti nel corso del 2022, a seguito delle modifiche per la Riforma IRPEF e l’introduzione dell’Assegno Unico Universale a partire dal 1° marzo 2022.
Analizziamo pertanto in dettaglio come cambia il calcolo della disoccupazione.
Calcolo NASpI dal lordo al netto, come cambia l’IRPEF sulla disoccupazione
A norma dell’articolo 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (cosiddetta “Manovra 2022”) a decorrere dal 1° gennaio scorso il calcolo dell’IRPEF lorda trattenuta dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, rispetto alle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione NASpI è governato dalle seguenti aliquote annue:
Reddito complessivo oltre euro
- Zero e fino a euro 15.000 aliquota del 23%;
- 15.000,01 e fino a euro 28.000 aliquota del 25%;
- 28.000,01 e fino a euro 50.000 aliquota del 35%;
- 50.000,01 aliquota del 43%.
Essendo la NASpI corrisposta mensilmente, il calcolo dell’IRPEF lorda con riferimento ad ogni quota mensile del sussidio è prevista dal 1° gennaio 2022 in misura pari a:
Reddito mensile oltre euro
- Zero e fino a euro 1.250,00 aliquota del 23%;
- 1.250,01 e fino a euro 2.333,33 aliquota del 25%;
- 2.333,34 e fino a euro 4.166,66 aliquota del 35%;
- 4.167,67 aliquota del 43%.
E’ importante tuttavia precisare che l’importo della NASpI non può in ogni caso superare un massimale mensile pari ad euro 1.360,77, con riferimento all’anno 2022, come da Circolare INPS del 16 febbraio 2022 numero 26.
Esempio calcolo IRPEF LORDA su disoccupazione 2022
Ipotizzando pertanto un disoccupato che riceve a maggio 2022 l’indennità di disoccupazione in misura pari al massimale, la tassazione lorda sarà pari a:
Scaglione d’imposta | Aliquota | IRPEF lorda |
Fino a 1.250,00 euro | 23% | 287,50 |
1.360,77 – 1.250,01 euro | 25% | 27,69 |
Totale | = 315,19 euro |
A parità di importo, applicando le regole in vigore ante Manovra 2022, l’IRPEF lorda sarebbe pari a:
Scaglione d’imposta | Aliquota | IRPEF lorda |
Fino a 1.250,00 euro | 23% | 287,50 |
1.360,77 – 1.250,01 euro | 27% | 29,91 |
Totale | = 317,41 euro |
Calcolo NASpI, come cambiano le detrazioni da lavoro dipendente
La già citata Manovra 2022 (articolo 1 comma 2) è intervenuta modificando dal 1° gennaio scorso anche le norme in materia di detrazioni, disciplinate dall’articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR, per coloro che producono uno o più redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ivi comprese le somme percepite dall’INPS a titolo di indennità NASpI.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 234 le detrazioni da lavoro dipendente:
- La cui funzione è quella di abbattere l’IRPEF lorda;
- Parametrate in base al reddito complessivo (d’ora in poi “RC”) ai fini fiscali del contribuente;
Calcolo detrazioni da lavoro dipendente su NASpI (dal 01/01/2022)
sono calcolate in questo modo, a partire dal 1° gennaio 2022:
Reddito complessivo (RC) // Detrazione
- RC non superiore a 15.000,00 euro // Detrazione pari a 1.880,00
- Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro // 1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00]
- Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro // 1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]
- Oltre 50.000,00 euro // Zero
E’ altresì prevista una detrazione aggiuntiva pari a 65,00 euro per coloro che hanno redditi superiori a 25 mila ma non eccedenti i 35 mila euro.
Calcolo detrazioni da lavoro dipendente su NASpI (fino al 31/12/2021)
L’articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR nella sua formulazione vigente sino al 31 dicembre 2021, fissava così le detrazioni da lavoro dipendente:
Reddito complessivo (RC) // Detrazione
- RC non superiore a 8.000,00 euro // Detrazione pari a 1.880,00
- Superiore a 8.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro // 978 + [902 * (28.000,00 – RC) / 20.000,00]
- Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 55.000,00 euro // 978 * [(55.000,00 – RC) / 27.000,00]
- Oltre 55.000,00 euro // Zero
Tanto gli importi in vigore dal 1° gennaio 2022 quanto quelli precedenti sono definiti in misura annuale, destinati pertanto ad essere riproporzionati in virtù dei periodi dell’anno in cui il reddito è stato prodotto. Nel caso di contribuente che percepisce la sola indennità NASpI, i giorni di produzione del reddito nel 2022 saranno esclusivamente quelli in cui ha ricevuto il sussidio dall’INPS.
Calcolo NASpI, come cambiano trattamento integrativo ed ulteriore detrazione
La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1 comma 3) nell’ambito della riforma del sistema di tassazione IRPEF, interviene sugli istituti introdotti dal Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21) con lo scopo di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, compresi quanti percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI.
Ci riferiamo in particolare a:
- Trattamento integrativo (articolo 1 del D.L.) spettante, prima delle modifiche ad opera della Manovra, in misura pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
- Ulteriore detrazione (articolo 2 del D.L.), operante come importo aggiuntivo che abbatteva l’IRPEF lorda, riservato a coloro che totalizzavano redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 40 mila euro.
Le disposizioni della Legge numero 234 hanno determinato dal 1° gennaio 2022:
- L’attribuzione del trattamento integrativo in misura “piena” (1.200 euro annui), da riproporzionare in base ai periodi di produzione del reddito, a beneficio di coloro che hanno redditi non superiori a 15 mila euro;
- Il riconoscimento del trattamento integrativo per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro a condizione che la somma delle detrazioni indicate all’articolo 1 comma 1 del Decreto numero 3/2020 sia di importo superiore all’IRPEF lorda (in caso positivo il bonus sarà pari alla differenza tra le citate detrazioni e l’imposta lorda, comunque nel limite di 1.200 euro complessivi);
- L’abrogazione dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del D.L.
Calcolo NASpI, come cambiano detrazioni per figli a carico ed ANF
In aggiunta alle novità derivanti dalla recente Legge di Bilancio, in termini di ritenute fiscali, detrazioni e bonus, i percettori di NASpI saranno interessati nel corso dell’anno corrente dalle modifiche conseguenti all’introduzione dell’Assegno Unico Universale a decorrere dal 1° marzo 2022.
La prestazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230, si propone di riordinare, razionalizzare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico, attraverso una somma mensile erogata direttamente dall’INPS, parametrata all’ISEE, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni.
A norma dell’articolo 10 del D.Lgs. numero 230, l’introduzione dell’AUU dal 1° marzo 2022 comporta, a partire dalla stessa data, l’abrogazione di una serie di prestazioni che interessavano anche i percettori di NASpI, in particolare:
- Detrazioni per figli a carico di età inferiore a ventuno anni compiuti (compresa l’ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno quattro figli a carico);
- Assegni per il nucleo familiare (ANF) ed Assegni familiari per i nuclei con figli ed orfanili.
Detrazioni per figli a carico
In base all’articolo 10 comma 4 del Decreto Legislativo numero 230/2021, il quale è intervenuto modificando l’articolo 12 del TUIR, dal 1° marzo 2022, in favore di lavoratori dipendenti / assimilati e percettori di NASpI, le detrazioni per figli a carico spetteranno soltanto se gli stessi hanno un’età pari o superiore a ventuno anni e saranno così determinate:
Numero figli | Calcolo detrazione per ciascun figlio |
1 | 950 * [(95.000 – RC) / 95.000] |
2 | 950 * [(110.000 – RC) / 110.000] |
3 | 950 * [(125.000 – RC) / 125.000] |
4 | 950 * [(140.000 – RC) / 140.000] |
5 | 950 * [(155.000 – RC) / 155.000] |
Oltre 5 | L’importo di euro 155.000 è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto. |
Come avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, gli importi descritti in tabella sono annuali, da riproporzionare pertanto in base ai mesi in cui il figlio è a carico.
ANF (assegno per il nucleo familiare)
In considerazione del fatto che l’introduzione dell’Assegno Unico comporta l’abrogazione dal 1° marzo 2022 degli ANF (articolo 10 comma 3 del D.Lgs. numero 230/2021), i destinatari di NASpI potranno continuare a percepire la prestazione in parola (come chiarito dalla Circolare INPS del 28 febbraio 2022 numero 34) soltanto se il nucleo è formato esclusivamente da:
- Coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
- Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti “ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti” (Circolare INPS).
Non saranno invece più riconosciute le prestazioni di “Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico” (INPS).
Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate, precisa l’Istituto, domande di ANF, da parte di percettori di NASpI, esclusivamente se relative a nuclei familiari senza figli.
Al contrario, per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio e febbraio 2022 potranno invece essere trasmesse domande per i nuclei con figli, nel limite della prescrizione quinquennale.