Quale aliquota applicare al trattamento economico dei buoni pasto? Nel rapporto contrattuale tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro che li utilizza per i propri dipendenti, la base imponibile sui cui applicare l’Iva al 4% è il prezzo pattuito tra le parti. Ciò a prescindere che il prezzo sia superiore uguale o inferiore al valore facciale del buono.
Al contrario, nel rapporto tra l’emittente e la mensa aziendale che accetta il buono, da assoggettare ad aliquota al 10%, invece, rileva anche l’eventuale sconto applicato al datore di lavoro rispetto al valore facciale del buono stesso.
Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 75/e del 1° dicembre, relativa al trattamento Iva dei servizi sostitutivi di mensa aziendale forniti tramite buoni pasto. Ma prima di entrare nel dettaglio della risoluzione dell’Agenzia, che trovate allegata a fondo pagina, rivediamo in breve cosa sono e come vengono tassati i buoni pasto.
Buoni pasto, cosa sono e come funzionano
I buoni pasto possono essere considerate quali delle somme pronto spesa che possono essere utilizzati dai dipendenti di un’azienda per beneficiare dei servizi sostituti della mensa aziendale. Difatti, recandosi in determinati esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie ecc), il lavoratore beneficia del servizio sostitutivo rispetto alla mensa aziendale. Presentando alla cassa il buono posto o ticket-restaurant usufruisce del servizio di ristorazione.
Entro una certa soglia, i buoni pasto sono esentasse. Dunque non concorrono al reddito del dipendente.
A tal proposito la Legge 145/2019, Legge di bilancio 2020, è intervenuta sulla tassazione dei buoni pasto, ovvero sulla soglia entro la quale non vi è tassazione degli importi corrisposti al lavoratore:
- elevando da 7 a 8 € la quota che non concorre al reddito imponibile del lavoratore dipendente se elettronici;
- riducendola da 5,29 a 4 euro per quelli cartacei.
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Buoni pasto, quale aliquota IVA applicare? Il caso affrontato dall’Agenzia delle entrate
Con la risoluzione n° 75/e del 1° dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce il corretto trattamento Iva dei ticket restaurant nell’ambito del rapporto: tra la società che emette i buoni pasto e il datore di lavoro che li “utilizza” e tra la società emittente e la “mensa aziendale” che li accetta.
La questione oggetto di chiarimento riguarda l’individuazione della base imponibile Iva nonchè l’incidenza degli sconti applicati dalla società emittente.
Il parere dell’Agenzia delle entrate: l’iva si applica al prezzo da contratto
Il decreto MiSe n° 122/2017 regola i servizi sostitutivi della mensa aziendale nonchè le caratteristiche dei buoni pasto e gli esercizi commerciali presso i quali possono essere spesi.
I buoni pasto devono avere precise caratteristiche e sono soggetti ai specifici limiti.
Infatti:
- non sono cedibili,
- non sono cumulabili oltre il limite di 8 buoni,
- né commercializzabili o convertibili in denaro e
- possono essere utilizzati solo dal titolare.
Inoltre, possono essere utilizzati per il loro valore facciale. Per valore facciale si intende il valore riportato sugli stessi.
Circa il loro contenuto, i buoni pasto devono riportare: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo ecc.
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Le società di emissione e gli esercizi convenzionati
Con il decreto citato, sono stati disciplinati il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
A tal proposito, all’articolo 2, il decreto citato ha stabilito che:
- per attività di emissione di buoni pasto si intende l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
- per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività “elencate all’articolo 3”.
Ancora:
- per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- per valore facciale del buono pasto si intende il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto “di cui all’articolo 6”.
I rapporti contrattuale nell’emissione dei buoni pasto
Detto ciò, il servizio di mensa erogato tramite i ticket comporta l’instaurazione di due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:
- tra la società che emette i buoni pasto e il datore di lavoro;
- tra la società emittente e la mensa aziendale e interaziendale che accetta i buoni pasto.
Ai fini del trattamento Iva è necessario separare i due rapporti.
In particolare, in merito al 1° rapporto, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4%. Sempre se ricorrono i presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 (decreto Iva).
L’iva al 4% riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nella mensa aziendale.
A tal proposito la nozione di mensa aziendale deve essere intesa nell’accezione più ampia.
Infatti come da risoluzione n°202/2002, sono mense aziendali:
quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.
Con riferimento al primo rapporto, tra la società che emette i buoni pasto e il datore di lavoro, la base imponibile su cui applicare l’iva al 4% è il prezzo concordato tra le parti. Non rileva la circostanza che il prezzo sia inferiore al al valore facciale del buono.
Sul 2° rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale e interaziendale che accetta i buoni pasto, si applica l’aliquota del 10%. Ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972
Attenzione, rispetto al valore facciale del buono pasto, le società che lo emettono applicano una percentuale di “sconto incondizionato”.
Chi beneficia dello sconto sull’IVA?
A beneficiare dello sconto è la mensa che accetta i buoni pasto.
Detto ciò, ai fin Iva, la base imponibile deve tener conto della percentuale di sconto rispetto al valore facciale del buono pasto. Di fatto, scorporando, dall’importo ottenuto, l’imposta in esso compresa. Mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’IVA indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972.
Dunque rileva la percentuale di sconto applicata.