In questi ultimi mesi l’argomento bonus erogati dallo Stato ha certamente tenuto banco: previsti per svariate circostanze e categorie di persone, i contributi economici hanno rappresentato e rappresentano tuttora una significativa misura di sostegno contro la povertà e la disoccupazione, in special modo oggi in tempi di pandemia.
Ebbene in questo variegato settore, trova spazio anche il cosiddetto bonus Sar, Sostegno al Reddito erogato da FormaTemp; si tratta di uno dei contributi meno conosciuti, ma sicuramente tra i più utili per chi ha perso il lavoro. In sintesi è un’erogazione garantita ai lavoratori interinali o in somministrazione, ai quali non è stato rinnovato il contratto alla fine del rapporto di lavoro.
Dal 1° settembre riapre la procedura per l’inoltro delle domande di accesso al Bonus SAR 2023: lo sportello infatti è sospeso dallo scorso 1° maggio. Nel frattempo vanno avanti le domande già presentate relative al periodo di febbraio.
Appare opportuno quindi ricordarne i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande, tratti essenziali e importi della prestazione.
Bonus Sar: di che si tratta in breve
Come anticipato, detto contributo rappresenta una forma di sostegno al reddito a favore di chi ha perso il lavoro in somministrazione. Il bonus Sar è un’indennità oscillante tra i 780 e i mille euro, riconosciuta dal Forma.Temp, vale a dire il “Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione”.
Il Fondo è stato messo in campo nel 2000, in applicazione della legge n. 196 del 1997 – ossia il noto Pacchetto Treu – che introdusse nel nostro ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo. In particolare, la sua attuale fonte normativa è rappresentata dall’art. 12 del D.Lgs. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Le attività di Forma.Temp sono eseguite sotto la vigilanza dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Inoltre, sono finanziate con il contributo corrispondente al 4% delle retribuzioni lorde versate ai lavoratori somministrati, a carico delle Agenzie per il Lavoro.
A chi spetta il Bonus Sar
Il bonus Sar si rivolge prettamente ai lavoratori con contratto ex interinale, oggi ‘somministrazione di lavoro’. Quest’ultimo è caratterizzato da alcune interessanti peculiarità. Infatti, detto contratto comporta una forma di lavoro tipicamente occasionale. E, a tal fine, vi è la partecipazione di tre soggetti, a fronte di datore di lavoro e lavoratore, per la conclusione del contratto.
In questo particolare tipo di contratto, risalta infatti la presenza dell’Agenzia del Lavoro, nel ruolo di ‘agenzia di somministrazione’ (in passato denominata ‘agenzia interinale’). Il datore o la persona che vuole trovare lavoro si rivolge ai servizi dell’agenzia e quest’ultima di fatto assume il lavoratore mettendolo così a disposizione, in un certo lasso di tempo, per una certa azienda.
Certamente, il lavoro interinale non è svantaggioso per le aziende. In primo luogo, il costo del lavoratore non è superiore se fornito con agenzia rispetto ad un contatto diretto. Ma a questo costo si somma una percentuale di commissione da assegnare all’organo di mediazione, che svolge le mansioni burocratiche al posto dell’impresa che si avvale delle prestazioni del somministrato (ex lavoratore interinale). Ribadiamo che a questi lavoratori, è dato un bonus lordo di 1.000€ o 780€ dopo ogni scadenza di contratto, vale a dire nelle circostanze in cui cessa l’impiego presso l’azienda utilizzatrice.
Quali sono i requisiti di accesso al Bonus Sar
Tre le aree nelle quali sono divisi i lavoratori in somministrazione che possono ottenere il bonus Sar, in base a questi requisiti:
- i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in ipotesi di part-time verticale) nell’ultimo anno, a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
- i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso l’iter in “Mancanza di occasioni di lavoro (Mol)” ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;
- i soggetti disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano conseguito almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in ipotesi di part-time verticale) nell’ultimo anno, a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Alle prime due aree è riconosciuto un bonus Sar di mille euro lordi, mentre gli appartenenti alla terza area possono beneficiare di un sostegno al reddito corrispondente a 780 euro lordi. Per il calcolo delle giornate utili per l’ottenimento del requisito di anzianità necessario, sono da considerarsi le giornate lavorate che compaiono in busta paga, in base alla condizione di miglior favore.
Quali documenti servono
Attenzione anche ai documenti da presentare per ottenere il citato bonus Sar. Eccoli in questo sintetico elenco:
- modulo di domanda;
- copia fronte/retro di un documento d’identità;
- copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- una copia delle buste paga a riprova delle giornate lavorate in somministrazione (e tra queste anche quella di cessazione);
- estratto conto previdenziale emesso dall’Inps attestante i 45 giorni di disoccupazione;
- documento emesso da una banca o ufficio postale, che comprovi l’intestazione del conto a chi fa domanda (ma in ipotesi di bonifico domiciliato, non è obbligatorio presentarlo).
Come fare domanda
A questo punto, in molti potrebbero chiedersi per quale via fare domanda relativa al bonus Sar, ossia come è possibile di fatto ottenerlo? Ebbene, l’interessato deve fare l’istanza attraverso il portale Forma.Temp tra il 106esimo e il 173esimo giorno posteriore all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione (ex interinale). Il lavoratore dovrà aspettare altri 60 giorni, oltre ad aver maturato 45 giorni di disoccupazione, per potere fare domanda per l’erogazione del sostegno; da quel momento avrà un lasso di tempo pari a 68 giorni per poter spedire i propri dati.
Ma attenzione: se il lavoratore in questione dovesse firmare un nuovo contratto di lavoro dipendente, anche non in somministrazione – di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva – il calcolo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione è sospeso.
Concludendo, rimarchiamo che il lavoratore può scegliere tra vari iter, al fine di ottenere il contributo economico:
- servizio offerto dagli sportelli sindacali locali (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp);
- caf e patronati;
- via web: ottenuti i requisiti per la domanda, ci si può registrare al sito di Forma.Temp. Una prima fase sarà da ultimare su schermo, ossia in via telematica; di seguito al termine della domanda, sarà emesso un modulo con codice a barre, che l’interessato dovrà spedire con raccomandata o pec.
Concludendo, è da rilevare che i tempi per ottenere il versamento sono generalmente lunghi. Infatti i bonifici da parte di Forma.Temp non sono erogati prima di almeno 6 mesi dall’invio istanza. In certi casi, può anche passare un anno prima di vedersi assegnato il concreto il bonus Sar.
Per approfondimenti vi rimandiamo alla lettura della documentazione ufficiale presente sul sito di Forma.Temp