Bonus sanificazione al rush finale, non rimane infatti ancora molto tempo per chi intende godere del credito d’imposta per le spese di sanificazione. Scade lunedì 7 settembre 2020 il termine per l’invio della comunicazione delle spese sostenute per la sanificazione, adeguamento dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali contro la diffusione del covid-19.
L’invio di tali dati, nello specifico, serve per prenotare il credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio.
Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono gli adempimenti principali da ottemperare per richiedere il predetto bonus.
Bonus sanificazione: novità del Decreto Rilancio
Il bonus sanificazione è un’agevolazione introdotto dal Decreto Rilancio, che introduce un credito d’imposta per la sanificazione, adeguamento dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il bonus è stato introdotto per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, e possono avvalersene:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali;
- gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Bonus spese di sanificazione: quanto spetta?
Ai soggetti richiedenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l’adeguamento dei luoghi di lavoro;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione del credito è limitata alla quota relativa alle spese effettivamente sostenute e nei limiti dell’importo fruibile.
Credito d’imposta sanificazione: quali spese sono ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP.
Credito sanificazione: cosa indicare nella comunicazione
Nella comunicazione devono essere indicati:
- gli importi sostenuti fino al mese antecedente all’invio telematico;
- gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Criteri e modalità di utilizzo
In merito ai criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, il legislatore ha specificato che sarà emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Agosto”.
Si ricorda, infine, che agli oneri derivanti dal credito d’imposta, il Governo ha stanziato 200 milioni di euro per l’anno 2020.