Cos’è e come funziona il cosiddetto bonus POS 2020? Il legislatore riconosce un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con pagamento da parte dei clienti mediante carte di credito, di debito o prepagate. L’obiettivo è quello di incentivare il pagamento di beni e servizi tramite strumenti tracciabili.
In data 29 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fissato il contenuto e le modalità delle comunicazioni che le banche sono tenute ad inviare alla stessa Agenzia per dare evidenza del totale delle commissioni POS addebitate all’esercente.
Ecco in chiaro chi può usufruire del credito d’imposta e come utilizzarlo.
Bonus POS 2020: soggetti beneficiari
Il credito d’imposta sulle commissioni pagate per l’utilizzo del “POS” da parte degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni è previsto dall’art.22 D.L. 124/2019.
In particolare, l’agevolazione opera nella misura del 30% sulle commissione addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Commissioni riferite a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Credito d’imposta pagamenti tracciabili |
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Soggetti interessati | Esercenti attività d’impresa, arti o professioni |
Condizioni da rispettare | Ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro |
Operazioni agevolate | Cessione di beni e servizi effettuate vs consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. |
Utilizzo del credito d’imposta e rilevanza fiscale
L’agevolazione in parola sarà utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Nel dichiarativo 2021, periodo d’imposta 2020, sarà previsto un apposito codice “credito d’imposta ” per indicare l’entità del credito spettante.
A stretto giro, l’Agenzia delle entrate pubblicherà , apposita risoluzione per l’individuazione del codice tributo da utilizzare in F24 in comprensione di debiti per imposte e tributi.
Inoltre, come da espresse previsioni legislative, l’agevolazione non sarà tassata né ai fini reddituali né ai fini IRAP.
I controlli dell’Agenzia delle entrate e il ruolo delle banche
Un ruolo specifico è riconosciuto alle banche; quest’ultime sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate, il totale delle commissioni addebitate all’esercente; in tal modo l’Agenzia delle entrate è nella condizione di poter verificare il legittimo utilizzo del credito d’imposta da parte del soggetto beneficiario.
A tal proposito, con il provvedimento datato 29 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha reso noto i dati da comunicare.
In particolare, i soggetti prestatori dei servizi di pagamento POS o altre infrastrutture di pagamento, operanti su tutto il territorio nazionale, comunicano:
- codice fiscale dell’esercente;
- mese e l’anno di addebito;
- numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
In previsione di ciò, la trasmissione deve essere effettuata tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID). Trasmissione da effettuarsi entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
In aggiunta a quanto detto sopra, gli stessi operatori finanziari sopra citati, sono inoltre tenuti a comunicare agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti tracciabili
Individuato il credito d’imposta, è da specificare che nessuna sanzione è disposta in capo all’esercente laddove non accetti il pagamento tramite strumenti tracciabili. Ad onor del vero, il D.l 124/2019, prevedeva si applicasse una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Comunque in fase di conversione in Legge del decreto tale previsione sanzionatoria è stata abrogata.
Lotteria degli scontrini e pagamenti tracciabili
Una spinta all’utilizzo di pagamenti tracciabili è prevista anche nell’ambito della lotteria degli scontrini.
In particolare, con le estrazioni “zero contanti” , riservata a chi esegue gli acquisti con pagamenti elettronici, o premi in palio per chi partecipa saranno più alti rispetto alle previsioni ordinarie. Come da comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020, ad essere premiato sarà anche l’esercente.
Infatti, per l’estrazione annuale, il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.