Le novità in tema di bonus ed agevolazioni continuano a tenere banco, ma non potrebbe essere diversamente in un periodo incerto e delicato su più fronti, in cui il boom dell’inflazione e i marcati rincari non fanno dormire sonni tranquilli a moltissimi cittadini, famiglie ed imprese.
Ebbene, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella sua rivista online FiscoOggi, è stato appena approvato il modello (clicca qui per il testo), con cui attestare i requisiti e le condizioni per fruire del credito d’imposta previsto per i canoni sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Si tratta del cd. bonus locazioni imprese turistiche, vale a dire una delle agevolazioni varate dal mondo delle istituzioni per supportare uno dei settori lavorativi più penalizzati negli ultimi anni. Vediamo dunque questa novità che sicuramente interesserà non pochi operatori turistici.
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Bonus locazioni imprese turistiche: necessario il via libera UE
Lo abbiamo appena anticipato, è notizia fresca l’approvazione del modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le collegate istruzioni e specifiche tecniche.
E’ molto importante notare che l’agevolazione in oggetto, ovvero il bonus locazioni imprese turistiche, vale sui canoni di affitto versati dalle imprese turistiche e dai gestori di piscine; ma è comunque subordinata all’autorizzazione UE: l’ok della Commissione europea è giunto con una decisione dello scorso 6 maggio 2022.
Ricordiamo brevemente che l’UE – a seguito dell’emergenza economica da Covid-19 – è intervenuta introducendo un regime di deroga all’ordinario regime di de minimis e di divieto di concessione di aiuti di stato. Si tratta appunto del citato Temporary Framework.
Attenzione tuttavia alle regole che circoscrivono l’applicazione della misura, in quanto il credito d’imposta in oggetto può essere assegnato soltanto per i canoni di locazione versati entro il 30 giugno 2022, secondo quanto fissato in ambito UE.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria nella sua rivista web, gli invii del modello sono previsti nel lasso di tempo 11 luglio 2022 – 28 febbraio 2023. Tra poco torneremo su questo punto.
Bonus locazioni imprese turistiche: il requisito della diminuzione del fatturato
Tutte le novità in oggetto sono raccolte in un provvedimento (clicca qui per visulizzarlo) firmato il 30 giugno 2022 dal numero uno delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento include le istruzioni per la compilazione e fa il punto sul bonus locazioni imprese turistiche proprio alla luce degli ultimi aggiornamenti.
E, oltre a definire i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per ottenere il bonus locazioni imprese turistiche, il testo indica altresì le modalità di attuazione per la cessione del credito in ipotesi di locazione.
In particolare, il credito d’imposta per gli affitti degli immobili ad uso non abitativo, ovvero il bonus in oggetto:
- è rivolto – come sopra accennato – alle aziende turistiche e ai gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20),
- per i canoni di locazione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022,
- ma a patto che i beneficiari abbiano patito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Bonus locazioni imprese turistiche: le tempistiche di invio dell’autodichiarazione
Lo ribadiamo per chiarezza: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’autodichiarazione dovrà essere fatta pervenire dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio del prossimo anno. Ma attenzione. Dovrà essere trasmessa, invece, a cominciare dal 15 settembre di quest’anno fino al 28 febbraio del prossimo, nei seguenti casi:
- se l’azienda ha attivato una partita Iva per continuare l’attività del de cuius o ha compiuto una trasformazione aziendale nel lasso di tempo, che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione. Perciò è obbligata alla redazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/Partita Iva cessata” nel frontespizio del modello sopra richiamato;
- se l’azienda vuole rendere nota la cessione del credito d’imposta al locatore.
Di questi termini di presentazione si trova comunque chiara menzione nelle istruzioni per la compilazione, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
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Le modalità di invio del modello: ecco quali sono
Sul piano della procedura da rispettare per invio dell’autodichiarazione che consente l’accesso al bonus locazioni imprese turistiche, occorre rimarcare quanto segue. Essa deve essere inviata soltanto con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente;
- oppure da un intermediario incaricato.
L’interessato dovrà usare i canali dell’Agenzia, in base le specifiche tecniche delineate dall’ente stesso. Dopo la presentazione del modello in oggetto, sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne comprova o la presa in carico o lo scarto – con il dettaglio delle motivazioni.
La ricevuta è liberamente consultabile dal soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito web dell’Amministrazione Finanziaria. Infine, entro dieci giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione in oggetto, una seconda ricevuta è emessa allo scopo di rendere noto ai richiedenti il riconoscimento, oppure il diniego del bonus locazioni imprese turistiche.