L’opzione per la cessione del bonus lavori al 110% può essere effettuata anche per le rate annuali residue. Dunque, il contribuente che inizialmente sceglie di beneficiare della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, successivamente può optare per la cessione.
A fornire questo importante chiarimento è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 24/e 2020.
Bonus lavori al 110%: per quali interventi
Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio riconosce una detrazione fiscale del 110% per i seguenti lavori effettuati su immobili residenziali:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o
- con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus zone sismiche 1, 2 e 3, ordinanza 28 aprile 2006).
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
La detrazione è utilizzata nella dichiarazione dei redditi, in 5 quote annuali di pari importo. Fino a copertura dell’Irpef dovuta. La detrazione in eccesso si perde. Difatti, non può essere riportata negli anni successivi.
Leggi anche: Superbonus al 110%: la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
Superbonus 110: Cessione del credito d’imposta o sconto in fattura
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità è ammessa anche per le detrazioni ordinarie spettanti per il risparmio energetico, i lavori di ristrutturazione, il rifacimento delle facciate. Anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
In particolare, colui che ha sostenuto la spesa detraibile può optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”);
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere effettuata oltre che in favore del fornitore dei lavori/servizi anche: ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successive cessioni.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110%:
- non possono essere più di due
- per ciascun intervento complessivo.
Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
Leggi anche: Cessione del credito e sconto in fattura bonus casa 2020: i lavori ammessi
Lo sconto parziale
Lo sconto eventualmente praticato dal fornitore dei lavori può essere anche parziale.
Il fornitore recupera il contributo anticipato, sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi le banche.
Il credito è pari alla detrazione originariamente spettante a colui che ha commissionato i lavori.
Tuttavia, nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.
Per intenderci, se su una spesa di di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro:
- lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro (10.000*110%).,
- il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico).
In alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali
Laddove i lavori siano effettuati sulle parti comuni condomini, non tutti i condòmini devono fare la stessa scelta in merito alla possibilità di cessione della detrazione o alla richiesta dello sconto.
Ciò comporta che alcuni potranno decidere di beneficare della detrazione in dichiarazione, altri di richiedere lo sconto in fattura o di optare per la cessione del credito.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o :
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o
- sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori,
per la quota a lui imputabile.
Attenzione però, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari:
- distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario
- o in comproprietà fra più soggetti.
Ecobonus 110%: la cessione delle rate residue
Al di là se i lavori riguardano le parti comuni condominiali o le singole unità residenziali, è ammessa la cessione delle rate residue della detrazione.
A tal proposito, nella circolare n° 24/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’opzione tardiva deve riferirsi a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante:
- indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e
- di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
Tale possibilità finora non era stata ammessa per l’eco bonus ordinario.
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