Non esiste nessun Bonus Draghi, ovvero nessun nuovo bonus IRPEF nella busta paga di agosto 2021. Infatti, sono totalmente infondate e fuorvianti le notizie che circolano in rete in merito a un cospicuo aumento della busta paga per il predetto mese in favore di dipendenti e pensionati. Dunque, le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del bonus IRPEF non sono cambiate rispetto agli anni precedenti. L’erogazione avviene di regola durante l’anno di maturazione con le buste paga mensili e il datore di lavoro è obbligato ad effettuarle. Una precisazione che diventa importante dopo le fuorvianti fake news che, complice l’effetto virale dei social, stanno circolando in rete.
A renderlo noto è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con il Comunicato stampa di qualche giorno fa. “Una comunicazione fuorviante assolutamente inopportuna – afferma Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Cdl – visto l’effetto sulla platea dei destinatari e la difficoltà economica in cui versa una larghissima parte della popolazione”.
Bonus Draghi in busta paga di agosto 2021: fake news e confusione tra gli italiani
In base a recenti fake news trovate in rete, un’importante organizzazione sindacale avrebbe affermato che i lavoratori dipendenti, ma anche i pensionati, troverebbero una bella sorpresa per i medi di agosto e settembre. Infatti, durante questi due mesi, i dipendenti e pensionati si troveranno un salario più ricco e succoso con il Bonus Irpef di quest’anno.
Secondo l’informativa sindacale, si tratterebbe del rimborso delle detrazioni Irpef che potrà essere ricevuto da tutti i dipendenti e per legge non potrà essere inferiore a 690 euro, ma l’importo massimo previsto per quest’anno è pari a 1880 euro.
Per i lavoratori a termine, invece, il rimborso sarebbe di importo non inferiore a 1380 euro.
Ma ad alimentare maggiormente la confusione tra gli italiani è l’attribuzione di questo bonus che, secondo l’organizzazione sindacale, apparterrebbe al fantomatico” bonus Draghi”. Notizia, anche questa, assolutamente priva di fondamenta, visto che l’esecutivo in carica dal mese di febbraio scorso non ha introdotto alcun bonus Irpef né, tantomeno, effettuato interventi sulle detrazioni di lavoro dipendente.
“Una comunicazione fuorviante assolutamente inopportuna – afferma Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Cdl – visto l’effetto sulla platea dei destinatari e la difficoltà economica in cui versa una larghissima parte della popolazione”.
Detrazioni fiscali e di lavoro dipendente: esistenti sin dal 1973
Gli importi di cui si parla nell’informativa sono dettati semplicemente dalle detrazioni fiscali e di lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR (Dpr. n. 917/1986). Si ricorda, al riguardo, che sin dal 1973 le detrazioni fiscali di lavoro dipendente vengono direttamente calcolate dal datore di lavoro nelle buste paga mensili.
Va da sé, quindi, che nessun rimborso Irpef è previsto nel mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione. L’ipotesi di un rimborso, peraltro d’importo limitato e sicuramente non nella misura interamente spettante, potrebbe derivare dal Mod. 730 presentato dal lavoratore, ma in tal caso riguarderebbe un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante a fine anno; peraltro, talvolta anche la restituzione a favore dell’erario di importi goduti in misura superiore a quanto spettante.
Chiaramente, precisano gli esperti della Fondazione Studi CdL, si tratta di casi limitati in quanto, se il lavoratore ha avuto nell’anno un solo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è quest’ultimo che con la busta paga di dicembre o al massimo entro il mese di febbraio dell’anno successivo, deve procedere alle operazioni di conguaglio, così come previsto dall’art. 23 del Dpr. n. 600/1973.
Si ribadisce quindi che, contrariamente a quanto affermato nell’informativa sindacale e poi ripreso da alcuni organi di stampa, non è previsto nessun accumulo nella busta paga di agosto in quanto si tratta di detrazioni fiscali già riconosciute dal datore di lavoro e godute precedentemente dal lavoratore.