Il bonus facciate spetta anche laddove i lavori riguardino solo una parte della facciata esterna dell’edificio visibile da suolo pubblico? Se la costituzione del condominio non è formale serve la delibera condominiale?
A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 838 del 22 dicembre 2021.
Ecco tutti i chiarimenti forniti.
Bonus facciate per lavori parziali sull’edificio
Il Bonus Facciate spetta anche per i lavori ad un solo appartamento di un intero edificio. La risposta n° 838 prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, un contribuente intende effettuare dei lavori su un appartamento di sua proprietà che fa parte di un edifico composto da più appartamenti e altrettanti proprietari.
In particolare, l’istante ha fatto presente di essere comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento sito al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi) che non è mai stato costituito formalmente in condominio.
Previo rilascio dei titoli abilitativi da parte delle autorità amministrative competenti, il contribuente intende eseguire dei lavori esclusivamente sulla porzione di facciata che interessa tale unità immobiliare.
Le altri unità immobiliari sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione già in precedenza.
Da qui, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se può ottenere il bonus facciate anche se i lavori sono parziali ossia riguardano solo le facciate esterne dell’edificio visibili da suolo pubblico e riconducibili solo al suo appartamento.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate da parere positivo facendo però delle importanti precisazioni sulla costituzione del condominio. In merito all’effettuazione dei lavori, l’Agenzia delle entrate, ritiene che il bonus facciate spetta anche in caso di intervento parziale. Anche se destinato a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata. Dunque si al bonus facciate anche se i lavori non interessano l’intera facciata visibile dell’edificio. In merito alla costituzione del condominio, l’Agenzia delle entrate ritiene che il fatto che il condominio non sia stato formalmente costituito non fa venire meno gli adempimenti previsti in materia di lavori condominiali.
Infatti, nella circolare n° 7/E 2021, l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che:
per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.
Dunque, è irrilevante la circostanza che il condominio non sia stato formalmente costituito.
Questo perchè, come ribadito anche nella predetta circolare n. 7/E del 2021, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna
deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune. Ciò anche quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.
Tali indicazioni valgono anche in riferimento al cd. “condominio minimo“.
Conclusioni
In sintesi:
- si ai lavori parziali per un appartamento facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari;
- con apposita delibera condominiale che approvi l’esecuzione degli stessi.
Tutto ciò in linea con la ratio dell’agevolazione bonus facciate. La ratio è quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano. Favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.