Il bonus facciate esterne 2020 può ormai dirsi al via e ora è importante chiarire quali sono i lavori ammessi al beneficio e quali invece rimangono esclusi. Le modalità per fruire dello sconto fiscale in dichiarazione dei redditi al fine di abbellire gli edifici delle città sono state spiegate dall’Agenzia delle Entrate con apposita circolare 2/E del 14 febbraio 2020 e con un’utile guida illustrata. Nel documento viene definitivamente chiarito il funzionamento del bonus, a chi spettano le detrazioni fiscali e in riferimento a quali zone e infine per quali lavori si può richiedere.
Il bonus facciata esterna dell’edificio, introdotto con la Legge di Bilancio 2020 permette il recupero del 90% della spesa sostenuta nell’anno in corso, senza alcun limite, in caso di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di immobili, qualunque sia la categoria catastale di appartenenza.
Segnaliamo inoltre che il 90% della spesa può essere portato in detrazione per 10 anni e a differenza di altre agevolazioni fiscali sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue i lavori.
Bonus facciate esterne 2020: a chi spetta, importi e per quali zone
Il bonus facciate esterne è un’agevolazione fiscale che consiste nella detrazione Irpef o Ires riconosciuta in caso di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici già esistenti. Questo è un aspetto che merita evidenza in quanto non è possibile richiedere il bonus per interventi che siano posti in essere durante il periodo di costruzione dell’edificio o in caso di demolizione e successiva ricostruzione dello stesso.
Requisito necessario per poter beneficiare dell’agevolazione è che gli edifici siano situati nelle zone A e B (centri storici e aree totalmente o parzialmente edificate ) come disposto nel decreto ministeriale n. 1444/1968 o in quelle ad esse assimilabili in base ai regolamenti edilizi comunali o alle norme regionali.
Come già accennato la detrazione spetta nella misura del 90% della spesa sostenuta nel corso del 2020, senza alcun limite massimo, purché essa venga documentata. Il rimborso sarà ripartito in 10 quote annuali di pari importo.
Possono beneficiare del bonus facciate sia proprietari che i conduttori, soggetti residenti o non nel territorio dello Stato, persone fisiche (compresi esercenti di arti o professioni) o imprese (società o enti).
Il soggetto interessato alla detrazione deve detenere l’immobile a titolo di:
- proprietario;
- nudo proprietario;
- titolare di diritto reale di godimento;
- inquilino in base al contratto di locazione regolarmente registrato;
- comodatario, in base a contratto di comodato regolarmente registrato.
Attenzione, sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Potranno fruire del bonus facciate solo nel caso in cui altri redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo.
Bonus facciate, lavori ammessi
Focalizzando l’attenzione sulla tipologia di lavori per i quali si può fruire del bonus facciate possiamo segnalare che il beneficio fiscale riguarda essenzialmente gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile.
Rientrano nel beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare si menzionano:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi su balconi ornamenti e fregi (compresi anche in questo caso gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura);
- pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi di efficienza energetica (cappotto termico).
Si segnala infine che sarà possibile detrarre anche le spese finalizzate:
- all’acquisto dei materiali necessari per i lavori;
- la progettazione dell’opera;
- prestazioni professionali come perizie o sopralluoghi di esperti tecnici;
- rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
- spese per l’installazione dei ponteggi;
- lo smaltimento dei materiali rimossi per l’effettuazione dell’intervento;
- Iva, imposta di bollo e diritti pagati per fare richiesta di titoli abilitativi;
- la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
Lavori non ammessi al bonus facciate 2020
Il bonus è escluso invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’immobile se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono inoltre esclusi i lavori sul lastrico solare in quanto rientra fra “le coperture orizzontali”, come lastrici e terrazze, e non fanno parte della facciata esterna. Per le stesse ragioni il tetto non rientra nel beneficio. Per questi interventi spettano comunque le altre detrazioni (50% bonus ristrutturazione o ecobonus al 65% con il rispetto dei requisiti di rendimento energetico).
Non rientrano inoltre nel bonus facciate i lavori sul muro di cinta in quanto la recinzione non costituisce parte dell’involucro del fabbricato. Infine non rientrano le spese per tende e schermature solari (queste beneficiano dell’apposito bonus tende) e le spese per portoni, cancelli e infissi (anche questi hanno specifiche detrazioni).
Bonus facciate, come effettuare i pagamenti e adempimenti da seguire
Per avere la detrazione del 90% le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, anche online.
I contribuenti titolari di reddito di impresa non hanno invece l’obbligo di effettuare il pagamento tramite bonifico.
Per quanto riguarda gli altri adempimenti cui i contribuenti sono tenuti segnaliamo:
- l’identificazione dell’immobile riportando nella dichiarazione dei redditi i dati catastali;
- estremi dell’atto per il riconoscimento di titolo idoneo qualora ad eseguire i lavori sia il detentore non proprietario
- la preventiva comunicazione della data di inizio lavori all’ASL territorialmente competente, quando necessario secondo le norme in materia di sicurezza dei cantieri;
- la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori qualora si tratti di interventi finalizzati all’efficienza energetica.
Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 14 febbraio 2020
Alleghiamo infine il testo completo della Circolare Agenzia Entrate 2/E del 14/02/2020 e la guida al bonus facciate 2020 a cura delle Entrate.
Circolare Ag. Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 (584,3 KiB, 4.272 hits)
Ag. Entrate Guida Bonus Facciate (3,3 MiB, 4.449 hits)
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