Introdotto con l’obiettivo di abbellire e riammodernare gli edifici delle città italiane, il bonus facciate è una detrazione d’imposta calcolata sulle spese di recupero o restauro delle facciate esterne di immobili esistenti, a prescindere dalla loro categoria catastale. Disciplinato dalla Legge 160/2019, il bonus casa per le facciate può essere fruito anche sotto forma di credito d’imposta o sconto in fattura.
Sul tema si segnalano però le recenti novità normative (ad opera in particolare della Legge di bilancio 2022 e del D.l. “Anti-Frodi”) che, da un lato, hanno ridotto la percentuale di detrazione, dal 90% degli anni 2020 e 2021 al 60% del 2022 e, dall’altro, hanno aggiunto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura. Non vi è stata invece l’attesa proroga per il 2023, pertanto al momento non si può usufruire di questa agevolazione, se non per le spese già pagate entro il 31 dicembre 2022.
Analizziamo la fattispecie in dettaglio.
Bonus facciate, cos’è e come funziona
Il bonus facciate è una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, corrispondente al 60% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 sino al prossimo 31 dicembre, senza alcun tetto di importo.
Per le spese effettuate nelle due precedenti annualità (2020 e 2021) la detrazione era pari invece al 90%.
La rateazione del bonus si sviluppa a partire dall’anno di sostenimento dei costi ed in quelli successivi. Gli interventi ammessi alla detrazione devono interessare edifici ubicati nelle zone A e B (o ad esse assimilate) di cui all’articolo 2 del Decreto numero 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.
Zona | Descrizione |
Zona A | Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale ovvero da porzioni di essi (incluse le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli stessi) |
Zona B | Altre parti del territorio edificate (anche solo in parzialmente), in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale eccede gli 1,5 mc / mq. |
Leggi anche: Bonus facciate, zona A o B: nuovi chiarimenti Agenzia delle Entrate |
Bonus Facciate 2022: novità dalla Legge di Bilancio
Come anticipato sopra l’ultima Legge di Bilancio ha previsto importanti novità rispetto al bonus facciate 2022; se da un lato proroga la scadenza per la fruizione al 31 dicembre 2022, dall’altro prevede
- l’abbassamento della detrazione al 60% delle spese sostenute (quando invece per il bonus facciate 2020 / 2021 era del 90%);
- l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese così come previsto dal Decreto Antifrodi. L’obbligo in questo caso però vale anche per le cifre inferiori ai 10.000 euro.
Su questi ad altri argomenti l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato apposite FAQ esplicative.
Ricordiamo comunque che per le spese pagate entro il 31 dicembre 2021, relativamente ai lavori terminati nel 2022 si può comunque usufruire del bonus facciate 2021 (quindi con detrazione al 90%).
Chi può beneficiare del bonus?
Al pari delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, il bonus facciate spetta alle persone fisiche residenti e non (eccezion per i contribuenti in regime forfettario, se non hanno altri redditi) che detengono o possiedono l’immobile oggetto dell’intervento.
Quali sono gli interventi ammessi e quelli esclusi?
La detrazione spetta in generale per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna (inclusa la pulitura e la tinteggiatura) su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Sono altresì compresi gli immobili patrimonio e strumentali.
Gli interventi devono riguardare esclusivamente le strutture opache della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi, presenti sull’involucro esterno visibile dell’edificio (corrispondente alla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio ed agli altri lati dello stabile).
Sono invece escluse le facciate interne, eccezion fatta per quelle visibili, anche solo parzialmente:
- Dalla strada;
- Da un suolo ad uso pubblico (comprese le vie interne ad uso pubblico);
- Dal mare;
- Da una scogliera demaniale;
- Dalla rete ferroviaria;
- Da un chiostro all’interno di un complesso monumentale, il cui suolo è pubblico per effetto di una convenzione con il Comune.
I lavori di rifacimento della facciata, quando non solo di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario che soddisfino i seguenti requisiti:
- Condizioni di cui al Decreto ministeriale MISE del 26 giugno 2015 in materia di “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- I valori limite della trasmittanza termica delle strutture dell’involucro edilizio, indicati nella tabella 2 allegata al Decreto MISE 11 marzo 2008.
Alcuni esempi di interventi ammessi (ed esclusi) dal bonus facciate
Passiamo ora a vedere una serie di interventi ammessi e di interventi non ammessi alla fruizione del bonus facciate 2022.
Interventi ammessi
- Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche (anche in assenza di impianto di riscaldamento)
- Rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio (compresa la semplice pulitura e tinteggiatura)
- Consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi di balconi, ornamenti e fregi
- Interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sistemazione di tutte le parti impiantistiche presenti sulla parte opaca della facciata
- Rifacimento del parapetto in muratura, della verniciatura della ringhiera in metallo, della pavimentazione, del ripristino del sotto – balcone e del frontalino
- Rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e sostituzione dei pannelli in vetro che formano il perimetro dello stesso
- Spese accessorie o complementari, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di prese e punti luce esterni
Interventi esclusi
- Sistemazione di superfici confinanti con chiostrine, cavedi, spazi interni (eccezion fatta per quelle visibili dalla strada o da un suolo ad uso pubblico)
- Sostituzione vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
- Riverniciatura scuri e persiane
- Pulitura e tinteggiatura del muro di cinta
- Interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio
- Sostituzione tende se ciò non avviene come completamento dell’intervento più ampio di rifacimento facciate
- Rifacimento di un terrazzo a livello (non è equiparato al balcone, posto che ha una funzione di copertura orizzontale dell’edificio)
Come si calcola il bonus facciate? Un esempio
Ipotizziamo che la spesa sostenuta nel 2022 per il consolidamento del balcone ammonti a 30 mila euro, comprensivi di acquisto dei materiali, progettazione, installazione dei ponteggi, smaltimento materiali, IVA indetraibile.
La detrazione per il bonus facciate ammonta al risultato di 30.000,00 * 60% = 18.000,00 euro.
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2023, relativa all’anno in cui la spesa è stata sostenuta, il contribuente potrà abbattere l’IRPEF lorda in rate pari a 1.800,00 euro ciascuna (18.000 euro / 10).
In alternativa, è possibile ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Come utilizzare il credito d’imposta del bonus facciate 2022?
Il bonus facciate può essere utilizzato, come anticipato, in tre modi:
- Detrazione in 10 rate annuali di pari importo (l’ammontare della detrazione riduce l’IRPEF lorda);
- Trasformazione in credito d’imposta, ceduto (anche in maniera parziale) ad altri soggetti quali ad esempio fornitori, istituti di credito, intermediari finanziari;
- Scontato in fattura dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma corrispondente all’importo della detrazione sotto forma di credito d’imposta.
L’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura dev’essere comunicata all’Agenzia Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo quello in cui sono state sostenute le spese (per le spese 2021 la scadenza è fissata al 29 aprile 2022).
Per tutte le opzioni trasmesse all’AE dal 12 novembre 2021, a meno che non riguardino fatture già pagate (per le quali è stato fatto in precedenza l’accordo per la cessione ovvero l’annotazione in fattura dello sconto) sono necessari il visto di conformità e l’attestazione di congruità.
Ultime novità Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura del bonus facciata
Come detto in premessa per ottenere lo sconto in fattura del bonus facciate è indispensabile che lo sconto sia indicato in fattura. In caso contrario la fattura certifica il pagamento del corrispettivo secondo le modalità ordinarie e non consente quindi al fornitore della prestazione di cedere il credito d’imposta.
Come spiega l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 385 del 20 luglio 2022 non è possibile sanare questa omissione, potrà tuttavia cedere il bonus o portare in detrazione l’importo spettante.
Qui i dettagli dell’interpello.
Guida Agenzia delle Entrate bonus facciate
Di seguito l’indice della guida e poi il file disponibile in formato PDF.
- Introduzione
- L’agevolazione
- In cosa consiste
- A chi spetta
- Come si utilizza
- Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Per quali interventi
- Le zone interessate e quelle escluse
- Gli interventi agevolabili
- Gli interventi di efficienza energetica
- Quadro sintetico dei lavori agevolati
- Modalità di pagamento e altri adempimenti
- Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
- Contribuenti titolari di reddito d’impresa
- Interventi su parti comuni di edifici condominiali
- Quadro sintetico dei principali adempimenti
- Per saperne di più: normativa e prassi
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