Nel disegno di Legge di bilancio, DDL di bilancio, approvato la scorsa settimana in CdM, risalta la proroga dei vari bonus casa al 31 dicembre 2024. Dunque, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus ecc, si applicheranno anche alle spese sostenute fino a tutto il 2024. Indicazioni ah hoc sono previste per il superbonus 110 con il malcontento per i lavori effettuati sugli edifici e sulle villette unifamiliari.
Brutte sorprese per sconto in fattura e cessione del credito. Dal 2022, tali opzioni saranno ammesse solo per il superbonus.
Ecco i dettagli.
Bonus casa, ultime notizie: proroga fino al 31 dicembre 2024
Nel testo del DDL di bilancio 2022, i vari bonus casa sono prorogati di tre anni. Questa è una novità molto importante. Considerato che fino allo scorso anno, le proroghe sono state di solito disposte con interventi a validità annuale.
Il Governo in tal modo interviene su un orizzonte temporale più lungo.
Nello specifico, sono prorogati di tre anni, i seguenti bonus casa:
- recupero del patrimonio edilizio o bonus ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, con aliquota al 50% anziché quella ordinaria del 36;
- l’ecobonus, art. 14 del D.L. n. 63/2013, detrazioni al 50-65-70-75% e il bonus edifici condominiali 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
- il sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) al 50-70-75-80-85%, ex art. 16, D.L. n. 63/2013.
La proroga riguarda anche il bonus verde. Il riferimento è alla detrazione del 36% spettante per le pese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto al bonus anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.
Rimane invariata la percentuale di detrazione è il limite max di spesa. Dunque:
- la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e
- va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Il beneficio fiscale max è pari a 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Nessuna proroga è al momento prevista per la detrazione per installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche.
Bonus facciate
La proroga è stata disposta anche per il bonus facciate. Attenzione però, in tale caso, sono agevolate solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, la detrazione scende dal 90% al 60%. Gli interventi agevolati rimangono invariati.
Dunque, il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale. Compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Bonus mobili
Anche il bonus mobili è prorogato. Nello specifico la proroga copre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia si abbassa il monte spese ammesso alla detrazione. Nello specifico, per il bonus mobili, ex art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, la spesa max detraibile passa da 16.000 a 5.000 euro. Il limite di 16.000, rispetto a quello ordinario di 10.000 euro era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (comma 58 della Legge 178/2020).
Superbonus 110: trattamento differenziato tra lavori condominiali e lavoro su edifici unifamiliari
Fatta tale doverosa ricostruzione per i vari bonus casa, nel DDL di bilancio, disposizioni ad hoc sono previste in merito al superbonus 110%. I contribuenti più delusi sono i proprietari o i detentori di edifici e villette unifamiliari.
La situazione attuale
Ad oggi, in base alla previsioni cui al D.l. 59/2021, l’operatività del superbonus 110, è per norma stabilità nei seguenti termini:
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, la proroga al 31 dicembre 2022 si applica a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per i lavori effettuati sugli gli edifici e villette unifamiliari, il superbonus 110% si applica fino al 30 giugno 2022.
Per gli gli IACP il superbonus spetta fino al 31 dicembre 2023. Se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Altrimenti la proroga opera fino al 30 giugno 2023.
Le previsioni del DDL di bilancio 2022
Nel DDL di bilancio è prevista la proroga del superbonus. Non tutti i contribuenti però escono soddisfatti dalle previsioni in esso contenute.
Nello specifico, per gli edifici e le villette unifamiliari, le proroghe contenute nel DDL di bilancio operano nei seguenti termini.
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Se gli interventi effettuati riguardano edifici condominiali ossia spese pagate dai condòmini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell’art.119 del D.L. 34/2020 (unico proprietario o edifici in comproprietà), compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Qui, viene previste un’aliquota agevolativa differenziata a seconda dell’anno in cui la spesa è sostenuta.
A tal proposito, il superbonus spetta al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; al 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Sconto in fattura e cessione del credito: proroga solo per il superbonus
La sorpresa più sgradita contenuta nel DDL di bilancio, riguarda la mancata conferma dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.
Infatti, tali opzioni, a partire dalle spese 2022, sono confermate solo per il superbonus. Non per gli altri bonus casa. Per quest’ultimi, il beneficio fiscale spetta solo sotto forma di detrazione. Da indicare in dichiarazione dei redditi per quote annuali.
Vedremo cosa cambierà nel testo finale della Legge di bilancio.