Bonus affitto negozi 2021: il decreto Sostegni bis è – come abbiamo più volte avuto modo di ricordare in queste pagine – un provvedimento ‘trasversale’ che, sulla scorta di un consistente stanziamento pari a circa 40 miliardi, offre ristori; agevolazioni e bonus di varia natura a differenti categorie di persone. Non stupisce insomma che il secondo maxi provvedimento economico del Governo Draghi sia stato ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro, Professioni’, come a chiarire che la platea dei destinatari è quanto mai vasta.
Tra le numerosissime novità introdotte dal Decreto Sostegni bis, giunto finalmente in Gazzetta Ufficiale il giorno 26 maggio – e dunque pienamente operativo – abbiamo anche la proroga del bonus affitto negozi al 31 luglio 2021. In verità, questa agevolazione non è un elemento nuovo giacchè – prevista come credito d’imposta – era stata disciplinata nel Decreto Rilancio. In quest’ultimo provvedimento, è stata infatti pensata come strumento atto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento collegate all’emergenza epidemiologica.
Di seguito detta misura era stata poi oggetto di proroga nei decreti “Ristori”, adottati dal precedente Governo Conte bis.
Vediamo allora di ricapitolare in sintesi quelli che sono gli aspetti da ricordare della nuova proroga bonus affitto negozi 2021.
Bonus affitto negozi 2021: di che si tratta in breve
Dare una sintetica definizione del bonus affitto negozi non è complicato. Con esso abbiamo di fronte – come anticipato sopra – un credito di imposta in rapporto ai canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo.
Ossia mirati al compimento dell’attività:
- industriale;
- artigianale;
- commerciali;
- affitto d’azienda a favore delle imprese del settore turistico, tour operator e agenzie viaggi.
In base alle regole vigenti, abbiamo che l’agevolazione in oggetto può essere corrispondente al 60, 50 o 30% del canone di locazione, in considerazione della tipologia di attività svolta.
Chi sono i destinatari dell’agevolazione in questione? La progressiva estensione
Se facciamo riferimento ai contenuti del decreto legge n. 34 del 2020, possiamo individuare chi sono stati i primi beneficiari del bonus affitto negozi. Infatti, il credito d’imposta è assegnato a tutti i soggetti che svolgono “attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nella prima fase di applicazione del bonus affitto negozi, gli osservatori più attenti avevano fatto notare che uno dei vincoli imposti dal decreto era rappresentato dal fatto che i soggetti a cui il beneficio era rivolto dovevano aver patito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto all’identico mese del periodo d’imposta anteriore.
Ma, durante l’iter di conversione in legge del “Decreto Rilancio” è stato ampliato l’ambito applicativo del bonus affitto negozi, proprio per poter essere assegnato ad un maggior numero di persone in oggettiva difficoltà. In base alla nuova versione del testo, dunque, hanno diritto all’agevolazione anche le attività produttive iniziate nel 2019, in assenza del vincolo del calo di fatturato o dei corrispettivi del 50%.
Non solo. Nell’ottica di aiutare un più consistente numero di lavoratori, sono state ammesse al bonus anche le imprese del commercio al dettaglio con ricavi al di sopra dei 5 milioni di euro.
Che cosa ha stabilito il dl Sostegni bis? Le novità
In tema di bonus affitto negozi, il dl Sostegni bis va oltre ed allarga ulteriormente l’insieme dei destinatari. Oltre a ribadire che il citato credito d’imposta è rivolto – anche in mancanza dell’elemento della diminuzione di fatturato – alle persone che hanno cominciato l’attività dal primo gennaio 2019, è infatti inclusa anche la seguente novità. Oggi sono ricompresi nella misura anche:
- “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto”;
- “gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti […] in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021”.
Più nel dettaglio, nel secondo maxi decreto economico del Governo Draghi è altresì previsto che ai soggetti locatari che svolgono attività di natura economica, il credito d’imposta è assegnato a patto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia al di sotto di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Come sfruttare il bonus affitto? Le modalità
A questo punto, ci si potrebbe domandare quali sono le vie per utilizzare concretamente l’agevolazione in tema di affitto negozi. Ebbene, detto bonus deve essere sfruttato dall’avente diritto, secondo una delle due seguenti modalità:
- in compensazione nel modello F24 con le imposte da versare al Fisco;
- altrimenti, è ammessa la cessione del credito d’imposta al locatore, in cambio dello sconto di identico ammontare, applicato sul canone mensile.
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Qual è importo del bonus affitto negozi 2021
Il decreto Sostegni bis ovviamente fa anche il punto sull’ammontare effettivo del bonus affitto negozi, così come prorogato fino a fine luglio 2021. Pertanto, abbiamo che per gli agriturismo; alberghi; agenzie viaggio; stabilimenti termali; tour operator, l’allargamento fino a tutto luglio 2021 del credito d’imposta in questione, vale secondo le seguenti percentuali:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- 50% dell’ammontare mensile dei canoni affitto d’azienda.
In ogni caso, ciò si applica indipendentemente dalla mole di ricavi e compensi, di cui al periodo d’imposta anteriore.
Invece, per tutti gli altri destinatari della proroga bonus affitto negozi, scatta l’estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della facoltà di sfruttare di un credito di imposta corrispondente alle seguenti percentuali:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili destinati ad utilizzo non abitativo;
- 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Concludendo, ribadiamo che l’insieme dei beneficiari, come detto sopra, è allargato anche ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 entro l’ammontare pari a 15 milioni di euro; e che abbiano ottenuto un ammontare medio mensile del 2020 più basso di almeno il 30%, se considerato in rapporto all’ammontare medio mensile del 2019. E il credito d’imposta, in cui sostanzia il bonus affitto negozi, vale anche in mancanza dei citati requisiti per quanto riguarda coloro che hanno intrapreso l’attività dal primo gennaio 2019.
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